CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2024
Cassazione n. 24135/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 13740/23proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) l’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] del comune di Roma –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoFlavia Fusco; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 15 dicembre 2022 n. 8121; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] convenne l’ATER dinanzi al Tribunale di Roma, esponendo: -) di essere figlia di [OSCURATO:PERSONA]; -) a [OSCURATO:PERSONA] nel 1980 fu assegnato un alloggio di edilizia residenzialepubblica; -) nel 2002 il proprio padre si trasferì in altro Comune; -) nel 2015 presentò all’ATER una domanda di “subentro” nel rapporto di locazione, illegittimamente rigettata dall’enteproprietario. Oggetto:locazione immobile ATER Chiese pertanto accertarsi il proprio diritto a proseguire il rapporto di locazione e l’illegittimità del diniego opposto dall’ATER. 2. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 14370 il Tribunale di Roma rigettò la domanda. La Corte d’appello di Roma con sentenza 15.12.2022 n. 8121 rigettò il gravame di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello ritenne che: -) l’assegnatario originario, [OSCURATO:PERSONA], perse il diritto alla assegnazione per effetto dell’acquisto in proprietà, compiuto dalla moglie con lui convivente, di un immobile idoneo alle esigenze del nucleo familiare; -) nessuna domanda di “subentro” risultava inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] all’ATER prima del suddetto acquisto. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivied illustrato da memoria. L’ATER ha resistito con controricorso. 4. Con atto del 22.1.2024 il Consigliere delegato ha proposto, ai sensi dell’art.380 bisc.p.c., che il ricorso fosse dichiarato inammissibile , sulla base della seguente motivazione: il primo motivo di ricorso è inammissibile; esso non si confronta con la prima ratio decidendi esposta in sentenza, rappresentata dal rilievo della decadenza dal relativo diritto cui era incorso il nucleo familiare di cui essa faceva parte a motivo dell'acquisto, in pendenza del rapporto di concessione, della proprietà di altro immobile da parte della propria madre [OSCURATO:PERSONA]; pare utile comunque rammentare, ad abundantiam, che, come chiarito da questa Corte, in caso di subentro di soggetto facente parte del nucleo familiare dell’assegnatario la comunicazione all’ente gestore è adempimento necessario e non surrogabile (v. Cass. n. 549 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); il secondo motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c.: non coglie infatti la ratio decidendi sulpunto spesa in sentenza (pag. 7), là dove si rileva – peraltro del tutto correttamente – che «oggetto del presente giudizio non è la legittimità della determina dirigenziale di diniego al subentro ma l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo al subentro in capo a [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito appare del tutto infondata la contestazione relativa all'incompetenza dell'Ater del Comune di Roma ad emettere il provvedimento di decadenza dall'assegnazione. Infatti, proprio per iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], ciò che viene contestato nel presente giudizio è la determina dirigenziale n. 37 del 2017 di diniego all'istanza di subentro e non di decadenza dall'assegnazione. Il motivo di contestazione, allora, appare del tutto inconferente al caso di specie»; il terzo motivo è inammissibile, prospettandosi con esso questione nuova, che non risulta trattata nel giudizio di merito: va in proposito rammentato che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (tra le tante, Cass. n. 15430/2018); il giudizio di cassazione ha, infatti, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (tra le molte, Cass.n. 15196/2018); . La ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse decisoed ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12 l. reg. Lazio 12/1999. Formula una tesi così riassumibile: -) la legge regionale riconosce ai familiari conviventi dell’assegnatario d’un alloggio ERP un “diritto automatico al subentro”, nel caso di allontanamento del familiare assegnatario;-) tale diritto non è subordinato ad alcun riconoscimento da parte dell’ATER; -) di conseguenza l’ATER non solo non aveva il potere di negare tale diritto, ma nemmeno avrebbe potuto dichiarare l’odierna ricorrente decaduta dal diritto a permanere nell’alloggio. 1.1. Il motivo -anche a prescindere dagli evidenti profili di inammissibilità ex art. 366 n. 6 c.p.c. - è inammissibile innanzitutto per estraneità alla ratio decidendi. La Corte d’appello ha negato che [OSCURATO:PERSONA] avesse diritto di succedere al padre nell’assegnazione dell’alloggio perché anche il padre aveva perduto il diritto ben prima del momento in cui l’odierna ricorrente formulò la domanda di “subentro”. Tale ratio decidendinon viene censurata dal ricorrente: ed essendo di per sé idonea a sorreggere la decisione impugnata, rende irrilevante il primo motivo di ricorso. 2. Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2 e 13 della l. reg. Lazio 12/1999, nonché dell’art. 14 del Reg. reg. Lazio n. 2/2000. Deduce che il provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP fu emesso dall’ATER, nonostante le norme sopra ricordate assegnassero la relativa competenza al Comune. 2.1. Il motivo - anche in questo caso, a prescindere dagli evidenti profili di inammissibilità ex art. 366 n. 6 c.p.c. -è inammissibile. Il vizio di “incompetenza” dell’ATER ad adottare il provvedimento di cui si duole la ricorrente fu prospettato già in primo grado, e ritenuto infondato. La Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto che riguardo a tale capo della sentenza di primo grado “non sono state censurate tutte le articolate argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione sul punto, con tutto quel che ne consegue in termini di ammissibilità del motivo di appello”.La Corte d’appello, in definitiva, ha ritenuto essersi formato il giudicato interno sulla questione della “competenza” ad adottare il provvedimento amministrativo suddetto, e tale ratio decidendinon viene censurata. 3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12, comma 2- bis, della l. reg. Lazio 12/1999. Formula una tesi così riassumibile: -) l’acquisto di un immobile in proprietà, da parte d’un familiare convivente dell’assegnatario, comporta la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP; -) tuttavia tale decadenza è evitata se entro sei mesi il familiare che ha acquistato l’immobile lo aliena, oppure esce dal nucleo familiare(ex art. 2 bis l. reg. Lazio 12/1999); -) nel caso di specie la madre dell’odierna ricorrente, dopo aver acquistato un immobile nel 2013, nel 2014 vi aveva trasferito la propria residenza, uscendo in tal modo dal nucleo familiare originario. La Corte d’appello pertanto - conclude la ricorrente - in applicazione della norma sopra ricordata non avrebbe potuto ritenere l’odierna ricorrente decaduta dal diritto a permanere nel godimento dell’alloggio. 3.1. Il motivo è inammissibile per la sua novità. Esso non risulta mai prospettato nei gradi di merito, e non pone una questione di solo diritto, ma una questionemista di fatto-diritto. 4. [OSCURATO:PERSONA] rileva che nella memoria parte ricorrente non ha svolto alcun rilievo quanto alla valutazione fatta dalla proposta di definizione del secondo motivo, mentre i rilievi svolti circa l’apprezzamento del primo e del terzo motivo appaiono del tutto inidonei,alla luce di quanto sin qui osservato. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.La ricorrente va altresìcondannata ai sensi dell’art. 96, comma terzo e quarto, c.p.c., in virtù della sostanziale conformità della motivazione della presente decisione alla propostadi decisione accelerata. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di ATER di Roma delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento ex art. 96, comma terzo, c.p.c., in favore di ATER di Roma della somma di euro 2.150; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento ex art. 96, comma quarto, c.p.c., in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 500. Così deciso in Roma, n