CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 12823/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: F.C. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l'ordinanza del 16/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe emessa il Tribunale di sorveglianza di Roma, nell'ambito del procedimento SIUS n. 1869/2025, ha rigettato entrambe le seguenti istanze proposte nell'interesse di F.C. , detenuta presso la Casa circondariale femminile di Lg_2 (fine pena 4/09/2031): - istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 01, ord. pen., presentata a seguito del compimento, da parte della detenuta, dei settanta anni; - istanza di differimento pena per motivi di salute ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., avanzata in ragione delle patologie sofferte dalla detenuta (sindrome ansioso depressiva cronica, cardiopatia ipertensiva, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo II, osteoporosi, anemia microcitica, ipercifosi 1dorsale, insufficienza venosa degli arti inferiori, deficit della deambulazione e obesità). 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia della detenuta, affidato a due motivi (uno per ciascuna istanza rigettata) deducendo, in entrambi, violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione ed erronea applicazione dell'art. 47-ter, comma 01, ord. pen., in relazione agli artt. 3, 37 e 32 Cost. e vizio di motivazione dell'ordinanza di rigetto, in parte qua, dell'istanza di detenzione domiciliare. Si contestano le argomentazioni poste alla base del rigetto: il Tribunale, lungi dall'aver proceduto ad un esame complessivo degli atti dell'istruttoria (note delle Autorità, sintesi e aggiornamento, relazioni sanitarie), ha fornito una lettura parziale della documentazione richiamando esclusivamente un passaggio della sintesi del febbraio 2025 al fine di concludere per il ravvisato mancato avvio del percorso di revisione critica, nonché per il ravvisato pericolo di recidiva, correlato al ritorno della detenuta nel luogo coincidente col /ocus commissi delicti di cui ai reati su cui vi è condanna definitiva. Agli atti, tuttavia, si possono riscontrare una serie di evidenze di segno positivo - trascurate dal Tribunale - per giungere alla concessione della detenzione domiciliare prevista per gli ultrasettantenni. Contrariamente a quanto argomentato nell'impugnata ordinanza, la relazione di sintesi e di aggiornamento danno atto quantomeno dell'avvio di un processo di revisione critica, sufficiente per concedere la misura alternativa domiciliare, nonché della piena partecipazione della condannata alle opportunità trattamentali proposte dall'istituto penitenziario. Meritevoli di censura, in quanto scollegate dalla realtà personale e processuale della ricorrente, sono poi le affermazioni relative alla ritenuta sussistenza di un pericolo di recidiva che sussisterebbe qualora ella tornasse a Lg_1 in virtù della concessione della detenzione domiciliare: la ricorrente, infatti, è stata attinta dalle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici, dell'estinzione del rapporto di impiego e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, il che ha azzerato qualsiasi pericolo di recidiva, a fronte della perdita definitiva del ruolo magistratuale di Presidente di Sezione misure di prevenzione di Lg_1 che occupava. 2.2. Con il secondo motivo si eccepiscg violazione ed erronea applicazione degli artt. 147 cod. pen., 684 cod. proc. pen. e 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. in relazione agli artt. 3, 27 e 32 Costo e mancanza e illogicità della motivazione di rigetto dell'istanza di differimento pena. 2Si censura il ragionamento col quale il Tribunale ha escluso l'emersione di alcun pericolo di vita o di aggravamento delle condizioni di salute dipendenti dall'impossibilità di ricevere cure idonee, limitandosi ad evidenziare l'idoneità delle cure prestate alla ricorrente, la regolarità della vita intramuraria e la compatibilità con la finalità rieducativa della pena. Il Tribunale non avrebbe potuto ignorare quanto contenuto nella relazione del 10/09/2025 a firma del medico di sezione e del dirigente sanitario (allegata al ricorso per autosufficienza), ove si dà atto della mancata esecuzione di una serie di visite e/o di esami strumentali e della recente insorgenza di rallentamento ideomotorio, associato a riduzione dell'autonomia funzionale e a tremore a riposo degli arti inferiori e del distretto mentoniero: circostanze che fotografano una situazione molto critica, sia con riguardo alla puntuale esecuzione delle necessarie visite specialistiche e degli accertamenti diagnostici, sia dal punto di vista del peggioramento delle condizioni di salute rispetto all'ingresso in carcere. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 25/11/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente al diniego della detenzione domiciliare., mentre va dichiarato inammissibile.-d- .1- ,-, L, - 2. È fondato il primo motivo di ricorso relativo al rigetto della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, ord. pen. 2.1. Premesso che in tema di misure alternative alla detenzione, nel caso di istanza di condannato ultrasettantenne con problemi di salute, il Tribunale di sorveglianza è tenuto a motivare specificamente sulla compatibilità del mantenimento in carcere con la tutela del diritto alla salute, la funzione rieducativa della pena e il senso di umanità, incidendo inevitabilmente l'età del detenuto sulle valutazioni richieste dagli artt. 147 cod. pen. e 47-ter ord. pen. in relazione ai principi costituzionali di riferimento (Sez. 1, n. 52979 del 13/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268653-01), l'impugnata ordinanza, se ha fatto buon governo dei suesposti principi nella parte in cui ha (contestualmente) deciso - rigettandola - anche in ordine all'istanza di differimento pena ex art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., motivatamente esponendo le ragioni di rigetto dopo aver vagliato le attuali condizioni di salute della detenuta (v. postea § 3), non ha invece pienamente assolto all'obbligo motivazionale con riguardo al diniego della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, ord. pen., nella parte in cui, senza tenere 3conto delle statuizioni accessorie inflitte in perpetuo a carico della condannata, ha evidenziato in senso ostativo un (perdurante) pericolo di recidiva connesso all'eventuale rientro della stessa nei luoghi del commesso reato. 2.2. Invero il Tribunale, a fondamento del diniego dell'istanza domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, ord. pen., invoca il principio giurisprudenziale largamente condiviso e radicato - che pure questa Corte intende ribadire - secondo cui la detenzione domiciliare non è misura che debba essere automaticamente concessa ai detenuti ultrasettantenni, ma è rimessa alla valutazione discrezionale della 44„, magistratura di sorveglianza, che deve verificare la meritevolezza e l'idoneità a facilitare il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01; conf. Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv. 240600-01: in motivazione, la Corte ha precisato che le modifiche apportate dall'art. 7 legge n. 251 del 2005 all'art. 47-ter ord. pen. non hanno determinato alcun automatismo nella concessione del beneficio della detenzione domiciliare al detenuto ultrasettantenne). 2.3. Sulla base di tale postulato - che, condivisibilmente, rifugge da qualsiasi automatismo - i Giudici specializzati, dopo aver esattamente premesso che a sostegno della richiamata istanza militano l'età della condannata (che ha raggiunto i settanta anni in data Data_5 ) e la disponibilità di un'abitazione in Lg_1 ,alla Luogo_3 , ritenuta idonea, nondimeno giudicano carente il requisito di meritevolezza in capo alla ricorrente, non avendo ella "in alcun modo" avviato quel percorso di revisione critica, rispetto alle proprie condotte. Tanto si afferma sulla scorta della (sola) relazione di sintesi del 20/02/2025 prendendo atto il Collegio "delle dichiarazioni rese dalla F.C. e conseguentemente evidenzia come esse appaiano non accompagnate da un percorso strutturato di introspezione e consapevolezza, risultando di contro palese la tendenza a minimizzare la responsabilità personale e a proiettare le colpe su altri soggetti, tacciati addirittura di provare invidia e pertanto motivati a giudicare negativamente l'operato della stessa. Tale atteggiamento non consente evidentemente di ritenere, quantomeno in itinere, una revisione critica del proprio operato". In assenza di una riflessione critica e in ragione della gravità e della estensione temporale delle condotte illecite commesse, nonché della loro tipologia, il provvedimento impugnato valorizza ancor più, in senso ostativo, il profilo della residua pericolosità della condannata con il correlato rischio di recidiva: il Tribunale esclude le condizioni per declinare i presupposti della concessione della misura domiciliare richiesta "non apparendo sufficientemente affidabile la dimensione extra muraria con riferimento ad una pericolosità sociale che non si ritiene sopita [...]"; considerazione, quest'ultima, ritenuta "idonea a fondare, ad avviso del 4Collegio, anche un pericolo di recidiva", essendo il luogo di detenzione domiciliare richiesto "perfettamente coincidente con il locus commissi delicti di cui ai reati per cui è intervenuta condanna", con la conseguente ritenuta possibilità della detenuta di "far valere la propria rete di conoscenze e la propria influenza, derivante dal ruolo per anni rivestito" (pag. 5 ord. imp). 2.4. L'ordinanza impugnata su quest'ultimo punto appare in parte contraddittoria, in parte lacunosa, apodittica e al contempo avulsa dalla realtà processuale della ricorrente perché, dopo aver premesso che la condannata ha commesso tutti i reati del titolo attualmente in esecuzione nell'esercizio della funzione che ricopriva al tempo, quale Presidente della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Lg_1 - come ampiamente illustrato nel lungo preambolo della stessa decisione impugnata (pagg. 1-2 ord. imp.) - omette poi di considerare che la stessa è stata condannata in via definitiva (anche) alle seguenti pene accessorie, quali risultanti dal casellario giudiziale: interdizione perpetua dai pubblici uffici; estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione (v. ordine di esecuzione per la carcerazione n. 255/2023 SIEP allegato al ricorso per autosufficienza). Il Tribunale, nell'affermare - in maniera sostanzialmente apodittica - che "la possibilità della detenuta di far valere la propria rete di conoscenze e la propria influenza, derivante dal ruolo per anni rivestito, non sarebbe adeguatamente fronteggiata dalla invocata misura anche e soprattutto del luogo di cui ai reati per cui è intervenuta condanna"(pag. 5 ord. imp.) e nel concludere che "assume poca rilevanza [...] la perdita del ruolo ricoperto", ha trascurato di considerare nel complessivo tessuto giustificativo la (ravvisata) pericolosità residua della ricorrente, la portata delle suddette statuizioni accessorie che, in quanto disposte in perpetuo avuto riguardo all'entità della pena principale inflitta, svolgono la precipua funzione special-preventiva, essendo mirate a impedire alla condannata di reiterare reati, limitandone diritti, capacità o funzioni. 2.5. Invero, nella complessiva valutazione dei presupposti per la concessione (o per il diniego) di una misura alternativa, se non si può prescindere dalla tipologia e gravità dei reati commessi, il giudice - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - deve però avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (cfr. Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 256352-01, citata dall'ordinanza impugnata; nello stesso senso, in tema di affidamento in prova, cfr. Sez. 1, n. 31809 del 9/07/2009, Gobbo, Rv. 244322-01; conf. Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Galati, 5Rv. 210553-01). Perciò, anche ai fini della detenzione domiciliare la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza per l'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva, quest'ultimo da vagliare anche alla stregua delle pene accessorie che gli sono state inflitte. 2.6. Orbene, l'estinzione del rapporto di lavoro e la conseguente rimozione definitiva dalla funzione che ha consentito alla persona condannata di commettere i reati in espiazione, in uno con l'inflitta interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità, anch'essa perpetua, di contrattare con la pubblica amministrazione - statuizioni accessorie, nella specie, del tutto pretermesse dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - costituiscono pene accessorie interdittive che non rispondono solamente all'esigenza di prevenzione generale (nel senso che già la loro previsione astratta mirerebbe a distogliere la generalità dei consociati dal commettere fattispecie di reato che ne implichino l'applicazione) ma - per quel che qui direttamente rileva - esplicano una funzione di prevenzione speciale in senso negativo, consentendo di neutralizzare il reo impedendogli pro futuro di reiterare il reato, attesa la compressione delle facoltà o attività il cui esercizio distorto ha reso possibile l'illecito. Pertanto, l'inflizione di pene accessorie perpetue nei confronti di persona condannata che, in espiazione per quel titolo, abbia richiesto una misura alternativa alla detenzione (e, nella specie, la misura auto-custodiale della detenzione domiciliare) costituisce fattore positivo da considerare nell'ambito del giudizio prognostico di prevenzione del pericolo di recidiva rimesso al Tribunale di sorveglianza per valutare la probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario. 2.7. Inoltre mette conto rilevare come i Giudici specializzati, nel far proprie sul punto le perplessità espresse nella nota della Guardia di finanza-Nucleo PT di Lg_1 dell'11/08/2025 (allegata al ricorso per autosufficienza) circa l'eventuale ritorno della ricorrente nel quartiere Luogo_1 di provenienza e circa il comportamento della F.C. ("che ha sempre sminuito la gravità dei fatti oggetto di contestazione, negando, addirittura, ogni profilo di rilevanza penale": nota Guardia di finanza dell'11/08/2025), non abbiano considerato le indicazioni ricavabili dalla coeva nota del [OSCURATO:PERSONA] di Lg_1 del 5/08/2025 (pure allegata al ricorso per autosufficienza) ove si dà atto che, dalle informazioni assunte (dal [OSCURATO:PERSONA] di Luogo_1 , a carico della 6ricorrente "non risultano collegamenti con ambienti criminali, oltre i soggetti con i quali è stata chiamata in correità nel procedimento penale per cui è reclusa". 2.8. In conclusione, pur ribadendosi che la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, ord. pen. non può essere automaticamente concessa al momento del compimento dei settanta anni di età, e ferma la valutazione discrezionale del giudice, comunque ispirata al principio di umanità della pena sancito dall'art. 27, comma terzo, Cost. (così Corte cost. n. 56 del 2021), il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, adito (anche) ex art. 47-ter, comma 01, ord. pen., è venuto meno all'obbligo di motivazione specifica in punto di ravvisato pericolo di recidiva quale fattore ostativo all'accoglimento dell'istanza, sicché l'impugnata ordinanza va annullata in parte qua con rinvio al medesimo Tribunale affinché, libero nell'esito, effettui nuovo giudizio sul punto che tenga conto della congiunta considerazione di tutti i fattori potenzialmente rilevanti, attenendosi al seguente principio di diritto: «In tema di misure alternative alla detenzione, le pene accessorie dell'estinzione del rapporto di lavoro, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione costituiscono elementi pesitivi meritevoli di considerazione ai fini del giudizio prognostico di prevenzione del pericolo di recidiva rimesso al Tribunale di sorveglianza nella complessiva valutazione della probabilità di successo dell'applicazione della detenzione domiciliare». 3. Il secondo motivo di ricorso relativo al rigetto del differimento pena per motivi di salute è invece inammissibile perché meramente confutativo e manifestamente infondato, a fronte di un motivato giudizio di rigetto effettuato dal Tribunale di sorveglianza che, in assenza di travisamenti e senza cadute di logicità, resiste, sul punto, alle generiche censure della ricorrente esorbitanti dall'invalicabile perimetro segnato dall'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] in più parti reputa "non condivisibile" il percorso motivazionale dell'ordinanza di rigetto, con ciò confezionando doglianze di contenuto meramente rivalutativo, dirette inammissibilmente ad attaccare le valutazioni di merito compiute dal Tribunale. 3.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche da ultimo ribadito (Sez. 1, n. 3284 del 15/01/2026, G., non mass.): - «in tema di differimento facoltativo della pena, ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, anche di natura psichica, il giudice è sempre tenuto a verificare, eventualmente con l'ausilio di un perito, se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinare condizioni di sofferenza ed 7afflizione incompatibili con la prosecuzione della detenzione» (Sez. 1, n. 9432 del 17/01/2024, Rv. 285917-01); - «la patologia psichica, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 99 del 2019, può costituire causa di differimento dell'esecuzione della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, nel solo caso in cui sia di gravità tale da determinare condizioni di infermità incompatibili con lo stato detentivo, anche in base alle strutture e ai servizi di cura offerti all'interno del carcere ed alle esigenze di salvaguardia degli altri detenuti e del personale penitenziario, salvo che risultino prevalenti, nel caso concreto, le esigenze di sicurezza pubblica» (Sez. 1, n. 10713 del 01/02/2023, Rv. 284244-01); - «in tema di differimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280352-01). Occorre altresì rammentare che il giudizio sulla compatibilità con la detenzione inframuraria deve essere condotto alla luce dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, per condurre al differimento (facoltativo) della pena, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioé sia tale da porre in pericolo la vita dello stesso o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e sia, comunque, tale da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione. La discrezionalità della decisione sul differimento comporta un bilanciamento che il giudice del merito deve operare tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività a che una persona giudicata responsabile di reati sconti la propria pena (Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, cit., in motiv. § 1; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, P.G. in proc. Furnari, Rv. 280352-01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674-01). La compatibilità con la detenzione è, pertanto, un giudizio che compete al Tribunale di sorveglianza, pur se alla luce di documenti medici, relazioni sanitarie o perizie acquisite nel corso dell'istruttoria, talché, quando non è indicata una specifica risultanza dell'istruttoria che sarebbe stata travisata, esso resiste alle censure, se - come nella specie - sorretto da motivazione adeguata e coere 8(Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, R, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014, L., Rv. 261414-01; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, G., Rv. 240602-01; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, L.R., Rv. 232511-01; Sez. 1, n. 6283 del 27/11/1996, dep. 1997, Rv. 206753-01; Sez. 1, n. 1138 del 08/03/1994, T., Rv. 197204-01; Sez. 1, n. 5037 del 04/12/1992, dep. 1993, R., Rv. 192698- 01). Il provvedimento di rigetto della richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica è affetto da vizio di motivazione solo se l'omesso riferimento alle necessità di tutela del diritto alla salute e al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità si combina con l'accertata sussistenza di un quadro patologico particolarmente grave, capace ictu ocull di essere causa di una sofferenza aggiuntiva proprio per effetto della privazione dello stato di libertà, nonostante il regime di detenzione possa assicurare la prestazione di adeguate cure mediche (Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014, cit.; conf. Sez. 1, n. 36856 del 28/06/2005, cit.). 3.2. Ciò premesso e ribadito sul piano dei principi giurisprudenziali, il motivo di ricorso contesta genericamente l'asserita carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, per non aver tenuto conto, delle patologie della condannata (sindrome ansioso depressiva cronica, cardiopatia ipertensiva, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo II, osteoporosi, anemia microcitica, ipercifosi dorsale, insufficienza venosa degli arti inferiori, deficit della deambulazione e obesità) che la stessa [OSCURATO:PERSONA] ricorrente non qualifica mai (né documenta essere) di tale gravità da implicare un rischio quoad vitam, limitandosi a definire la situazione "molto critica" ovvero "complessa" (pag. 12 ric.), tale da giustificare un eventuale approfondimento peritale (anch'esso genericamente richiesto). Ma le doglianze, sul punto, non suffragate da una consulenza medico-legale di parte e riducibili, in sostanza, nella lamentata mancata "puntuale esecuzione delle necessarie visite specialistiche e degli accertamenti diagnostici", con conseguente asserito "peggioramento delle pregresse condizioni di salute rispetto al momento dell'ingresso in carcere" (pag. 12 ric.), si traducono in una (generica) critica al merito della decisione impugnata, di esclusiva spettanza del Tribunale della sorveglianza, apparendo le censure meramente rivalutative, come tali, non consentite e comunque aspecifiche e manifestamente infondate, a fronte di una motivazione che, senza cadute di logicità o incoerenze, con argomenti ed emergenze concrete, appare adeguata e congrua, come tale non suscettibile di diversa valutazione in questa sede. 93.3. Invero l'ordinanza - ad onta dei rilievi difensivi - mostra di aver svolto un'attenta analisi della situazione patologica della condannata facendo riferimento alla relazione sanitaria aggiornata, spiegando che "sono immutati i presupposti che hanno già condotto al rigetto del differimento in via provvisoria. L'ultima relazione sanitaria acquisita attesta che le condizioni della detenuta sono discrete, la F.C. assume regolarmente la terapia prescritta e prosegue i cicli di FKT. Sono in programma una visita neurologica e una visita psicologica e psichiatrica, ragione di una recente insorgenza di lieve rallentamento ideomotorío, associato a riduzionedella autonomia funzionale e a tremore a riposo degli arti superiori e del distretto mentoniero, nonché in considerazione della diagnosi di sindrome depressiva. Non si scorge, allo stato, alcuna traccia di quella incompatibilità paventata dalla consulenza di parte, atteso che la detenuta è seguita e monitorata oltre che pienamente collaborativa". Si tratta di una valutazione completa, esauriente e non contraddittoria, senza travisamenti di sorta, perché mostra di aver specificamente valutato anche il contenuto della menzionata relazione del 10/09/2025, di cui il Tribunale richiama testualmente il contenuto negli esatti termini dedotti - aspecificamente - nel ricorso (v. pag. 12 ric.), nella parte in cui menziona proprio la programmazione di talune visite specialistiche e la recente "insorgenza di lieve rallentamentoideomotorio, associato a riduzione della autonomia funzionale e a tremore a riposo degli arti superiori e del distretto mentoniero". 3.4. Il Tribunale dà atto, poi, che le attuali condizioni di salute della F.C. sono state "attentamente e correttamente vagliate da parte del personale sanitario e non presentano, allo stato, criticità sotto il profilo della compatibilità e dell'incidenza delle stesse sulla gravosità dell'espiazione intramuraria" e da tale quadro - coerentemente, senza cadere in alcuna delle denunciate incongruenze - esclude l'esistenza di rischi quoad vitam implicate dalle patologie della condannata o di preoccupante ingravescenza del quadro clinico (cfr. Sez. 1, n. 37216 del 05/03/2014, in motiv.), rischi peraltro neppure adombrati dalla [OSCURATO:PERSONA], così da escludere la sussistenza di una situazione qualificabile in termini di grave infermità, in rilevato difetto di un quadro patologico particolarmente grave, capace ictu ()cui/ - a' termini della giurisprudenza suindicata - di essere causa di una sofferenza aggiuntiva proprio per effetto della privazione dello stato di libertà (Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014, cit.; conf. Sez. 1, n. 36856 del 28/06/2005, cit.; nel senso che lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare il differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica o la applicazione della detenzione domiciliare, non è limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di 10una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria, dovendo contemplarsi, nella valutazione conclusiva, l'esigenza di non ledere il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità ex artt. 32 e 27 Cost., cfr. Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, Buonanno, Rv. 249966-01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132-01). 3.5. Il Tribunale, infine, puntualmente motiva in ordine alla vita intramuraria svolta dalla ricorrente, dando atto della attività di partecipazione al laboratorio "Educare alla pace", così da poter altrettanto congruamente escludere "anche che il trattamento penitenziario sia, nel suo caso, contrario al principio di umanità della pena". Ciò in piena aderenza al principio secondo il quale il giudice deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte al condannato dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost. (cfr. ades. Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722-01; cfr. altresì Sez. 1, n. 52979 del 13/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268653-01). 3.6. Quanto alle esigenze di sicurezza della collettività, avendo il Tribunale motivatamente escluso la sussistenza del presupposto della grave infermità, legittimamente ha omesso dal prendere in considerazione, a fini comparativi, le pressanti esigenze di difesa della collettività, non dovendo compiere alcun giudizio "bifasico" (da effettuarsi dapprima in astratto, tenendo conto dell'inquadramento nosografico della patologia che affligge il detenuto e della astratta possibilità di cura, e, poi, in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali, ulteriori, strutture carcerarie dove poterlo trasferire: cfr. Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014, cit.; Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, cit.). 3.7. Alla stregua di quanto sopra illustrato, i Giudici specializzati - con motivazione puntuale, argomentata e esauriente, fondata su un complesso di elementi di fatto solo genericamente criticati dalla ricorrente, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - hanno ritenuto che, allo stato, non sussista alcuna incompatibilità con il regime carcerario, sotto il profilo della assenza di violazione della dignità umana della detenuta, in ossequio al principio di umanizzazione della pena, sia per quanto riguarda la possibilità di gestione delle sue problematiche psico-fisiche in ambiente intramurario. Né il Tribunale era tenuto ad esperire una consulenza medico-legale al fine di stabilire le condizioni di compatibilità col regime carcerario - come esplorativamente eccepito nell'odierno ricorso ("eventualmente anche attraverso l'ausilio di un perito": pag. 12 ric.) - posto che la situazione patologica della 11condannata, lungi dall'essere "molto critica" o "complessa" come dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], è stata giudicata "discreta" dal Tribunale sulla base di dati tecnici concreti che non giustificavano, in assenza di evidenze contrarie, il ricorso alla perizia (cfr. Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, D., Rv. 276948-01). In definitiva, la compiuta delibazione del Tribunale si appalesa coerente con la tutela del diritto alla salute della ricorrente (art. 32 Cost.) e con la funzione rieducativa della pena (art. 27, comma terzo, Cost.) e ciò considerando che vi è sempre una quota di sofferenza aggiuntiva comunque inevitabile ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, ma ciò può assumere rilievo ex art. 147 cod. pen. solo quando si appalesi, presumibilmente, di entità tale — in rapporto appunto alla particolare gravità di dette condizioni (ma nella specie motivatamente escluse dal Tribunale) — da superare i limiti della umana tollerabilità (così già Sez. 1, n. 26026 del 20/05/2003, M., Rv. 225008-01; Sez. 1, n. 48203 del 10/12/2008, non mass.; Sez. 1, n. 5949 del 28/10/1999, I., Rv. 214590-01). 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente al diniego della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Roma che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato al § 2.8, mentre per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Deve disporsi che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la cancelleria rediga, in calce o a margine del presente provvedimento, opportuna annotazione recante la prescrizione che, in caso di sua diffusione, siano obliterati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi del ricorrente, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla l'o P.Q.M