CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 05668/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute; Ritenuto che l'unico motivo sia generico in quanto denuncia il travisamento, per omessa valutazione, di certificazione rilasciata dal medico di base, che non viene allegata al ricorso e di cui non viene indicata la posizione nel fascicolo processuale; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese r, vou processuali e della somma di euro tremila '$a Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente le ialchi IN CANrsLEMA l 7 2: 20