CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 settembre 2022
Cassazione n. 01718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2993-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 12384/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 12384 del 15 luglio 2021, c he aveva dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la suaopposizione a cartella di pagamentoemessa per infrazioni al codice della strada, sottesa ad estratto di ruolo, affermando che l’estratto di ruolo, alla luce della giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 20618 del 2016; Cass. N. 22946 del 2016 ), non è impugnabile ex se; l’unicomotivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli art. 2948 c.c., 2697c.c., 100 e 112, 345, 615 c.p.c., 7 d . l gs. 150 del 20 11, in relazione all’art. 360, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile l’appello, per difetto di interesse, richiamando in modo non pertinente i principi espressi da alcu ni arresti della Cassazione, senza però tener conto che, con la propria opposizione, il ricorrente aveva contestato l’inesistenza e la nullità della notifica della cartella di pagamento menzionata nell’estratto di ruolo e, conseguentemente, la prescrizione del credito dell’Amministrazione; il motivo è manifestamente infondato alla luce dell’art. 3-bis del D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021 che, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602/73, ha inserito il comma 4bis secondo cui “L’estratto di ruolo non è impugnabile … Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stessodovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1 comma 1 lett. a, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” e che tale norma riguarda la riscossione delle entrate sia pubbliche che extratributarie e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria; questa Corte con sentenza a SS.UU. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022, ha dichiarato applicabile la suddetta legge anche ai processi pendenti, affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, con il quale, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; il ricorrente non ha dedotto né dimostrato alcun pregiudizio derivatogli dall’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale impugnata, non appare sussistere il suo interesse ad agire né il suo interesse ad ottenere una tutela immediata in giudizio . Considerato che: il ricorrenteha depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che la deduzione sollevata in memoriain ordine alla violazione da parte del giudice di appello del giudicato interno formatosi in relazione alla decisione di primo grado è inammissibile, oltre che per genericità, non indicando che la questione della impugnabilità dell’estratto di ruolo sia stata espressamente esaminata e decisa dal giudice di pace, anche perché si traduce in una censura nuovanei confronti della decisione impugnata, che avrebbe dovuto essere espressamente formulata con il ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla si dispone sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella