CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 10604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di generi alimentari; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha dissentito dalla conferma della sentenza di condanna in quanto emessa in violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, oltre che non consentito ex artt. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto inedito - nulla essendo stato dedotto con il gravame sulla prova del fatto -, è generico, perché assolutamente privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata completa e congrua, omette di indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA],41~1 i 51:- -