CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39458/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa avverso la sentenza del 07/05/2024della Corte d’appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnatoe i ricors i ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi; uditiper i ricorrenti, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa,che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 7 maggio2024, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genovadel 14 aprile 202 3 , ha : 1) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermato la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, contestato al capo 4, e dichiarato non doversi procedere per prescrizione per i reati di gestione illegale e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, contestati rispettivamente ai capi 2 e 3, rideterminando la pena in due mesi di arresto e 300,00 euro di ammenda; 2) nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa”, confermato la dichiarazione di responsabilità amministrativa da reato a norma dell’art. 25-undecies, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001(capo 9). Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito: 1) [OSCURATO:PERSONA], agendo quale legale rappresentante della “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa”, avrebbe effettuato una gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, mediante demolizione di motoveicoli e di apparecchiature elettroniche econseguente raccolta e deposito delle loro componenti, ivi compresi motori di auto efusti di olio vegetale esausto (capo 2), avrebbe effettuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi anche del tipo appena indicato, detenendoli in parte all’aperto con esposizione al dilavamento meteorico ed eolico (capo 3), enon avrebbe ottemperato alla disciplina regionale di cui Regolamento n. 4 del 2009della Regione Liguria, per aver omesso di presentare il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne (capo 4); 2) la “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa” non avrebbe adottato un modello organizzativo idoneo alla prevenzione del reato di gestione illegale di rifiuti di cui al capo 2, commesso nel suo interesse e a suo vantaggio, e comunque sarebbe incorsa in gravi e reiterate carenze organizzativea tal fine (capo 9). 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafeAntonio [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],e la “ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa”, con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso diAntonio [OSCURATO:PERSONA] articolato in un solomotivo, preceduto da una breve premessa sullo svolgimento delle indagini e del processo. Con l’unico motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo all ’omessa motivazione della sentenza impugnata rispetto ai motivi di appello in tema di affermazione della responsabilità dell’attuale ricorrente. Si deduceche la sentenza impugnata ha omesso completamente di rispondere ai motivi di appello, nei quali si evidenziavanocircostanze tali da escludere la sussistenza della responsabilità dell’imputato. Si rappresenta, in particolare, che l’atto di appello aveva rimarcato come: a) l’area interessata dalle condotte contestate fosse aperta al libero accesso da parte di soggetti terzi, anche perché non recintata; b) su tale area l’Agenzia delle Entrate custodissebeni in sequestro come motoveicoli o parti di essi; c) i containers ivi rivenuti avessero una funzione accessoria alle attività di “confezionamento” dei veicoli da imbarcare su navi; d) le acque di dilavamento confluissero in tombini di metallo pesante costruiti dall’[OSCURATO:PERSONA] ed il loro percorso non fosse visibile, in quanto seguiva un itinerario interno ai blocchi di cemento armato costituenti la “banchina”. 4. Il ricorso della “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa”è anch’esso articolato in un solo motiv o . Con l’unico motivo, si denuncianoviolazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e 5 d.lgs. n. 231 del 2001,nonché vizio di motivazione,a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardoalla ritenuta sussistenza del vantaggio o dell’interesse dell’ente alla commissione dei reati accertati a carico del suo legale rappresentante. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza del vantaggio o dell’interesse dell’ente, la “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa”,alla commissione dei reati accertati a carico del suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA]. Si rappresenta, in particolare, che la sentenza impugnata non effettuato alcuna valutazione in ordine alla riconducibilità dei materiali rinvenuti alla società, alla loro natura di rifiuti e all’utilità tratta dall’ente in conseguenza delle condotte ascritte al suo legale rappresentante. Si osserva, quanto alla riconducibilità dei materiali rinvenuti alla società, che: a) l’area interessata dalle condotte contestate era aperta al libero accesso da parte di soggetti terzi, ed era utilizzata anche dall’Agenzia delle Dogane per il deposito di veicoli sequestrati; b) molti materiali rinvenuti non erano riferibili ad attività della “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa”; c) gli scarichi delle acque meteoriche in mare dipendevano dalle strutture costruite dall’[OSCURATO:PERSONA], e su di essi la società attuale ricorrente non aveva alcun potere di intervento. Si segnala, quanto all’utilità tratta dall’ente in conseguenza delle condotte ascritte al suo legale rappresentante, che non è emerso, e comunque non è indicato nella motivazione della sentenza impugnata, alcun vantaggio o interesseda parte dell’ente, nemmeno in termini di risparmio di spesa, anche perché molti dei materiali rinvenuti non costituivano il prodotto di attività della società. Si aggiunge che, ai fini della responsabilità del l’ente, non è sufficiente il rapporto di compenetrazione organica tra il singolo e la persona giuridica, atteso il dettato normativo di cui all’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, il quale prevede la sussistenza dell’interesse o del vantaggio per quest’ultima come requisito ulteriore e necessario per la configurabilità della responsabilità a norma del d.lgs. cit. (si cita, in particolare, Sez. 2, n. 29512 del 10/07/2015). [OSCURATO:PERSONA] 1. Per le ragioni di seguito indicate, il ricors o di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre è fondato, nei limiti che si preciseranno, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.(CULMV). 2. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le quali contestano l’affermazione di responsabilità per il reato di inottemperanza alla disciplina dettata dalla Regione Liguria in materia di gestione delle acque meteoriche, di cui all’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 4), nonché la mancata pronuncia di sentenza di assoluzione per i reati di gestione illecita di rifiuti (capo 2) e di deposito incontrollato di rifiuti (capo 3), deducendo che la sentenza impugnata non avrebbe risposto alle doglianze formulate con l’atto di appello, secondo cui, in particolare, i rifiuti erano accumulati da terzi, in quanto si trattava di area non recintata ed utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per la custodia di beni in sequestro, il percorso delle acque meteoriche non era visibile , e occorreva considerare la confluenzadi queste ultime in tombini realizzati dall’[OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La sentenza impugnata indica in modo dettagliato gli elementi da cui inferire la sussistenza dei fatti di cui ai capi 2, 3 e 4. La Corte d’appello premette che: a) l’attuale ricorrente è stato il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. (CULMV)per tutto il periodo interessato dalle rilevazioni, in particolare effettuate in occasione degli accessi del 4 maggio 2017, dell’8 maggio 2019 e del 21 agosto 2019; b) gli accessi appena precisati sono stati compiuti su un’area demaniale marittima oggettodi concessione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] soc. coop (CULMV)dal 2010; c) l’attuale ricorrente non risulta aver rilasciato alcuna delega a collaboratori per la gestione dell’area in questione, dei rifiuti o delle acque meteoriche. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, poi, rappresenta che,in occasione dell’accesso compiuto il 4 maggio 2017, in vari spazi dell’area in concessione a CULMV erano presenti rifiuti pericolosi e non pericolosi, pur senza avere alcuna autorizzazione per la raccolta e lo stoccaggio degli stessi. Precisa che,tra i rifiuti rinvenuti, vi erano: fusti d’olio esausto, anche aperti ed esposti sul piazzale alle precipitazioni meteorologiche, barattoli di vernici, filtri d’olio esausto, contenitori aperti con stracci intrisi d’olio, con sversamenti di olio sul suolo, computer, frigoriferi, lavatrici, televisioni, imballaggi. Segnalainoltre che questi rifiuti erano posizionati in maniera disomogenea, senza delimitazioni di specifici spazi, e provenivano da lavorazioni di terzi, come, in particolare, dalle attività di controllo dei container effettuate dall’Agenzia delle Entrate, siccome all’esito di queste i materiali per i quali era vietato l’imbarco venivano abbandonati sull’area come rifiuti. Rimarca, ancora, che non vi er a neppure alcun elemento per ritenere lo stoccaggio momentaneo, e che la CULMV non risultava aver effettuato alcun sollecito all’Agenzia delle Dogane al fine di fare recuperare a tale ente i materiali abbandonati sull’area. La Corte distrettuale, poi, espone che, in occasione dell’accesso dell’agosto 2019, la situazione era risultata sostanzialmente immutata, come evincibileanche da rilievi fotografici, ed anzi emergeva la presenza di veicoli smontati e privi di targa, un contenitore con batterie, e parti di veicoli smontati, sì da rendere ipotizzabile lo svolgimento dell’attività di demolizione dei veicoli in assenza dei requisiti di legge, e, perciò, di un’attività di gestione dei rifiuti priva di autorizzazione. Specifica che, anche nell’agosto 2019, la CULMV era priva di qualunque titolo abilitativo per la gestione dei rifiuti. Con specifico riferimento al reato di cui all’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al capo 4, la sentenza impugnata evidenzia che l’imputato, quale legale rappresentante della CULMV, non aveva ottemperato alla disciplina regionale perché aveva omesso di presentare il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne. Premette che l’obbligo di presentazione del piano di prevenzione e gestione appena indicato era prescritto dall’art. 7 del Regolamentodi n. 4 del 2009, adottato dalla Regione Liguria in forza dell’art. 111 d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto previsto per gli stabilimenti o insediamenti le cui aree esterne erano adibite all’accumulo o allo stoccaggio di materie prime, di prodotti o rifiuti che possono provocare il rilascio di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato V della parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006. Osserva, poi, che nella zona oggetto di concessione alla CULMV erano costantemente stoccati rifiuti da oli esausti ed idrocarburi perché: a) il 4 maggio 2017, la superficie dell’area era intrisa di olio e combustibili, oltre che di rifiuti, ed era priva di qualunque copertura, con esposizione di tali sostanze e cose ai fenomeni atmosferici, e sversamento incontrollato del liquido prodotto dal dilavamento delle stesse nei tombini di raccolta delle acque piovane; b) l’8 maggio 2019, giorno di pioggia, la superficie dell’area era coperta da liquidi, contenitori e rifiuti, e presentava pozze di acqua stagnante con iridescenze, probabilmente causata dalla contaminazione delle acque piovane con i residui oleosi. La sentenza impugnata, quindi, risponde ai motivi di appello. Osserva che la sentenza di primo grado ha motivato in modo esaustivo in ordine all’accertamento dei reati e alla affermazione di responsabilità dell’imputato e che le censure della difesa sono prive di specificità. Segnala, in particolare, che la difesa ha meramente asserito, ma non documentato, che i veicoli dovessero essere mantenuti sull’area perché oggetto di sequestro penale, e che non è emerso alcun elemento per poter affermare che fosse stato previsto uno smaltimento dei rifiuti con cadenze periodiche, o che il deposito dei rifiuti venisse effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi. Aggiunge che non risulta compiuta mai alcuna sollecitazione dalla CULMV all’Agenzia delle Entrate o agli spedizionieri di recuperare i materiali abbandonati sul posto. Rileva che lo stato dei luoghi e l e tipologie di rifiuti abbandonati individua te determinavano anche la rilevanza della violazione dell’obbligo di presentare il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne. Ritiene, però, estinti per prescrizione i reati digestione illecita di rifiuti (capo 2) e di deposito incontrollato di rifiuti (capo 3), osservando che i rifiuti erano nell’area rilasciata in concessione alla CULMV già il 4 maggio 2017, e che «da allora la situazione era rimasta più o meno immutata». 2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, laddove questa afferma la sussistenza dei fatti di cui ai capi 2, 3 e 4, e la loro riferibilità all’imputato, confermando la dichiarazione di responsabilità penale del medesimo per la condotta di cui al capo 4, e prosciogliendo il medesimo dalle altre due accuse per intervenuta prescrizione, sono immuni da vizi. La Corte d’appello, infatti, ha spiegato in modo puntuale e congruo perché debbono ritenersi accertate le condotte di gestione illecita di rifiuti, di deposito incontrollato di rifiuti, e di inottemperanza alladisciplina regionale di cui Regolamento n. 4 del 2009 della Regione Liguria, per aver omesso di presentare il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne. Né può ritenersi che la stessa non abbia risposto alle deduzioni formulate con l’atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, in particolare, ha evidenziato che non è emerso alcun obbligo che imponesse alla CULMV di accettare sulla propria area i rifiuti prodotti dall’attività svolta dall’Agenzia delle Entrate e che la precisata [OSCURATO:PERSONA] non risulta aver mai nemmeno sollecitato l’Agenzia delle Entrate a rimuovere detti materiali. Inoltre, la deduzione secondo cui le acque di dilavamento confluivano in tombini di metallo costruiti dall’[OSCURATO:PERSONA] non assume alcun rilievo dirimente rispetto all’obbligo di presentare il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne, anche perché la circostanza richiamata dalla difesa non è prevista come causa di esoner o dall’ottemperanza dell’obbligo appena indicato. 3. In parte fondate, in parte manifestamente infondate,sono le censure esposte nel ricorso della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. (CULMV), le quali contestano l’affermazione di responsabilità amministrativa dipendente dal reato di gestione illecita di rifiuti (capo 2), deducendo che la sentenza impugnata nonha spiegato perché i materiali rinvenuti fossero rifiuti, perché gli stessi fossero riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] e non a terzi, come l’Agenzia delle Dogane, e non ha nemmeno indicato quale fosse il vantaggio o l’interesse della [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Manifestamente infondate, e comunque prive di specificità, sono le censure che contestano la natura di rifiuto dei materiali rinvenuti sull’area rilasciata in concessione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., e la riconducibilità degli stessi a tale ente. Si è infatti già osservato, nei §§ 2.2 e 2.3, come la sentenza impugnata abbia fornito una corretta motivazione a tale proposito. E a tali indicazioni, per ragioni di economia espositiva, si rinvia. 3.2. Fondate invece, sono le censure che contestano l’affermazione di responsabilità amministrativa a norma del d.lgs. n. 231 del 2001, perché non è stato indicato alcun vantaggio o interesse della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., connesso alla commissione del reato presupposto, di cui al capo di imputazione sub 2. Indubbiamente, il profilo del vantaggio o dell’interesse dell’ente è un presupposto per l’affermazione della responsabilità amministrativa a norma del d.lgs. n. 231 del 2001, atteso il chiaro disposto dell’art. 5 d.lgs. cit. Questa di s posizione, infatti, al primo comma, prevede: «L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o suo vantaggio», tra gli altri, «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione»,quale era [OSCURATO:PERSONA]. In ordine a tale aspetto, la sentenza impugnata si è limitata a rilevare che la gestione non autorizzata dei rifiuti contestata al capo 2 ad [OSCURATO:PERSONA] «si è tradotta in un vantaggio per CULMV, dovuta a un palese risparmio di spesa (per il rilascio delle autorizzazioni mai possedute, per lo smaltimento dei rifiuti ecc.) e quindi è evidente che il legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] ha agito nel modo descritto, nell’interesse dell’ente». La sentenza impugnata, però, prima di pervenire a questa conclusione, avrebbe dovuto spiegare perché la gestione non autorizzata dei rifiuti contestata al capo 2, e relativa alla demolizione di motoveicoli e di apparecchiature elettroniche e alla conseguente raccolta e deposito delle loro componenti, ivi compresi motori di auto e fusti di olio vegetale esausto, fosse riferibile all’ente, e, quindi, perché la CULMV avrebbe dovuto dotarsi di autorizzazioni per la gestione di detti rifiuti, o, comunque, perché avrebbe dovuto farsi carico dello smaltimento dei medesimi , se non in conseguenza della condotta illecita del suo legale rappresentante. In altri termini, la Corte d’appello non ha chiarito se l’attività di gestione dei rifiuti di cui al capo 2 sia stata compiuta dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. abusando delle sue prerogative, ma al di fuori di ogni riferibilità della stessa alla CULMV, o se invece questa attività rientrasse nell’area di azione di tale ente , eventualmente per ché era un’attività “ dovuta ” da ll a [OSCURATO:PERSONA], in connessione con lo svolgimento delle operazioni di sua pertinenza. E, però, solo dopo aver verificato che la gestione dei rifiuti di cui al capo 2 fosse in qualche modo riferibile anche all’attività della [OSCURATO:PERSONA], potrebbeaffermarsi che la condotta illecita del suo legale rappresentante si è tradotta in un risparmio di spesa per l’ente, e, quindi, in un vantaggio per lo stesso. 4. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, mente la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio nei confronti dellaCompagnia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna de l medesimo al pagamento delle spese processuali e al versamentoa favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, invece, esaminerà se sussistono i presupposti per l’affermazione della responsabilità amministrativa da reato della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.(CULMV), a norma del d.lgs. n. 231 del 2001, accertando se detto ente abbia trattounvantaggi o dalla commissione del reato, evitando di incorrere nei vizi motivazionali rilevati nel § 3.2. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confro