CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05288/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 13 / 02/2026 C . C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 1746 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1746del ruolo generale dell’anno 2024, proposto ALLAMPRESE Michele (C.F.: LLMMHL 76T18 C514Z ) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(P.I.: 00902170018), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SMR LGU66H16 L219O ) -controricorrente- per la cassazione delle sentenz e del Tribunale di Foggia n. 1293/2022, pubblicatain data 13 maggio 2022, e n. 138/2024 pubblicatain data 18 gennaio 2024; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha promosso l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro in suo favore, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., pignorando i crediti vantati da tale società nei confronti dell’Agenzia di Ric. n. 1746/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Foggia della stessa [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.A.. La società debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace diCerignola. Il Tribunale di Foggiaha confermatola decisione di primo grado (con sentenza n. 1293 del 13 maggio 2022). L’Allamprese ha promosso giudizio per la revocazione di tale ultima sentenza, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., ottenendo (il 10 luglio 2022) la sospensione del termine per la proposi- zione del ricorso per cassazione avverso la pronuncia oggetto di domanda di revocazione. Detta domanda è stata, peraltro, successivamente dichiarata inammissibile dallo stesso Tribu- nale di Foggia (con sentenza n. 138 del 18 gennaio 2024). Ricorre l’Allamprese, con unico ricorso avverso entrambe le ri- chiamate decisioni del tribunale, sulla base di settemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente, si dà atto che è ammissibile il ricorso pro- posto contestualmente avverso la sentenza che ha pronunciato sul merito dell’opposizione all’esecuzione e quella che ha pro- nunciato sulla domanda di revocazione di quest’ultima. In base all’indirizzo consolidato di questa Corte, cui va data continuità, infatti, «l’impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell’ambito di un unico pro- cedimento, ancorché in diverse fasi o gradi (come nel caso della sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e della successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza Ric. n. 1746/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allor- ché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o al- meno connessi delle due pronunzie, ovvero di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale), mentre è inam- missibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giu- dice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, che concernano soggetti anch’essi parzialmente di- versi» (Cass., Sez. 6 -L, n. 19470 del 15/09/2014 ; Sez. 5, n. 33895 del 19/12/2019; Sez. L, n. 11949 del 05/05/2023). Va, altresì, dato atto che il ricorso risulta tempestivamente no- tificato anche in relazione alla sentenza n. 1293 del 13 maggio 2022, non notificata, essendo stato sospeso, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c., in data 10 luglio 2022, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, che ha, pertanto, ri- preso a decorrere solo dal 18 gennaio 2024 (data di pubblica- zione della sentenza n. 183 del 2024 che ha rigettato la do- manda di revocazione). 2. Tanto premesso, non è necessario richiamare il contenuto dei singoli motivi del ricorso, in quanto risulta pregiudiziale, ri- spetto all’esame di tali motivi, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, sia nel giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione che in quello di revocazione. In tali giudizi, il cui oggetto è costituito da una opposizione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi,nonché da una domanda di revocazione della sentenza di merito che ha accolto tale opposizione,non risulta, infatti, evo- cato i l terz o pignorat o ( che lo stesso ricorrente indica essere l’Agenzia di Foggia della [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.A.), che non risulta, del resto, evocatodalla parte ricorrente neanche in sede di legitti- mità. Ric. n. 1746/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione for- zata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di oppo- sizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre liti- sconsorte necessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecu- zione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza di- stinzionidi sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di sem- plicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in det- taglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motiva- zione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, n. 13533 del 18/05/2021, al quale successivamente risultano con- formi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, n. 26114 del 27/09/2021; Sez. 6 – 3 , n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3, n. 39973 del 14/12/2021; Sez. 3, n. 30491 del 18/10/2022;Sez. 3, n. 23764 del 23/08/2025;nel medesimo senso, anche con specifico rife- rimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3, n. 16236 del 19/05/2022; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo ese- cutivo: Cass., Sez. 3, n. 32445 del 03/11/2022; Sez. 3, n. 9000 del 21/03/2022;per l ’ opposizione ai sensi dell’ art. 615 c.p.c. volta a contestare il diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l’esecuzione nei confronti del terzo Ric. n. 1746/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 debitore ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 898 del 1970, ora sostituito dall’art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c.: Cass., Sez. 3, n. 8885 del 03/04/2025;per la conferma di tale principio, con la precisazione per cui il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari, è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: Cass., Sez. 3, n. 26562 del 14/09/2023). Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. Ed evidentemente, da detti principi discende, altresì, la neces- sità del litisconsorzio con il terzo pignorato anche in relazione all’eventuale giudizio promosso per la revocazione della deci- sione sul merito dell’opposizione esecutiva. Ne consegue che, nella specie, siail giudizio di merito relativo all’opposizione all’esecuzione, sia quello relativo alla domanda di revocazione della sentenza che lo ha definito,si sono svolt i senza la partecipazione di tutti i legittimati passivi necessari, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento dellepro- nunzieemesse, con conseguente rimessione della causa al giu- dice di prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, n. 18127 del 26/07/2013: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice diprime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le altre: Sez. 3, n. 4665 del 22/02/2021; Sez. 2, n. 23315 del 23/10/2020; Sez. 6 - 5, n. 3973 del 18/02/2020; Sez. 6 - 3, n. 6644 del 16/03/2018; Sez. 3, n. 8825 del 13/04/2007; Ric. n. 1746/2024 –Sez. 3 – A d. 13 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Sez. U, n. 3678 del 16/02/2009; Sez. 3, n. 3866 del 26/02/2004; Sez. 3, n. 1462 del 30/01/2003). È opportuno precisare che la rimessione al giudice di primo grado va disposta esclusivamente in relazione al giudizio di me- rito relativo all’opposizione all’esecuzione: la cassazione della sentenza “revocanda” in ordine al merito dell’opposizione, uni- tamente a quella sulla domanda della sua revocazione (che re- sterebbe in ogni caso caducata, essendo venuto meno il suo stesso oggetto), e la regressione dell’intero processo di merito alla fase del primo grado, infatti, non possono che portare alla mera cassazione senza rinvio della decisione sulla domanda di revocazione della sentenza di secondo grado ormai definitiva- mente caducata (mentre, in considerazione dell’unità del com- plessivo procedimento, in quella stessa sede di merito dovrà provvedersi, in base all’esito finale del giudizio, alla liquidazione delle spese di lite relative a tutte le fasi svolte). 3.Le sentenz e impugnat e sono entrambe cassat e , con rinvio del processo di opposizione all’esecuzioneal Giudice di Pace di Cerignola, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: -decidendo sul ricorso, cassa le decision i impugnat e , con rinvio del processo di opposizione all’esecuzioneal Giudice di Pace di Cerignola, quale giudice di primo grado, in persona di divers