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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 06896/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia resa dal locale Tribunale il 5 giugno 2023 in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna, nonché mancata valutazione di riscontri esterni alla stessa e travisamento della prova; violazione di legge e vizio di motivazione per mancato superamento del ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e volti a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Quanto al riconoscimento operato dalla persona offesa, la sentenza impugnata ha in particolare osservato che questa, nel riferire l'accaduto, ha precisato di essersi trovata a distanza ravvicinata con il viso del soggetto poi riconosciuto: circostanza fattuale dirimente, ha congruamente affermato la Corte territoriale, in grado di superare eventuali divergenze tra l'effettiva corporatura dell'interessato e la descrizione fornita.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IL ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]S,1,11\1:P`, Il Pre1ide1te [OSCURATO:PERSONA] th [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia resa dal locale Tribunale il 5 giugno 2023 in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna, nonché mancata valutazione di riscontri esterni alla stessa e travisamento della prova; violazione di legge e vizio di motivazione per mancato superamento del ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e volti a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Quanto al riconoscimento operato dalla persona offesa, la sentenza impugnata ha in particolare osservato che questa, nel riferire l'accaduto, ha precisato di essersi trovata a distanza ravvicinata con il viso del soggetto poi riconosciuto: circostanza fattuale dirimente, ha congruamente affermato la Corte territoriale, in grado di superare eventuali divergenze tra l'effettiva corporatura dell'interessato e la descrizione fornita. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IL ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]S,1,11\1:P`, Il Pre1ide1te [OSCURATO:PERSONA] th [OSCURATO:PERSONA]