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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35747/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 056UPUI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della COkTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, afferente a pretesi vizi motivazionali in punto di elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed è volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2 e 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 056UPUI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della COkTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, afferente a pretesi vizi motivazionali in punto di elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed è volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2 e 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 35747/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris