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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09014/2026

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già [OSCURATO:PERSONA] - LATINA), in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso595 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1558/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 13/04/2023 R.G.N. 2851/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19818/2023Numero sezionale 595/2026Data pubblicazione 10/04/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro lasentenza del Tribunale di Latina n. 1203/2020, che pure avevarigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Consorzioper lo [OSCURATO:PERSONA] di Roma e Latina, inquadrata nellacategoria B2 del CCNL Consorzi ed enti di sviluppo industriale,al fine di conseguire, per effetto dello svolgimento di mansioniin tesi superiori, l’accertamento del proprio diritto ad essereinquadrata nella categoria C2 (in subordine C1) dal 2 giugno2006 ovvero dal 16 giugno 2008 e la condanna (generica) delConsorzio datore di lavoro al pagamento delle conseguentidifferenze retributive ed al versamento dei relativi contributiprevidenziali.2.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo averpremesso ciò che aveva deciso e considerato il primo giudice,dava conto che quest’ultimo, secondo l’appellante, avrebbeingiustamente bypassato l’esame delle prove orali edocumentali e che del pari avrebbe totalmente omesso diconsiderare il contenuto delle note autorizzate, interamenteritrascritte (al pari del ricorso di primo grado) nell’atto diappello, il cui contenuto contraddiceva l’una e l’altramotivazione della sentenza allora gravata.2.1.

Riesaminate diffusamente le risultanze processuali, laCorte concludeva che detta sentenza resisteva alle critichedell’appellante e meritava quindi conferma.3.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi e successiva memoriaNumero registro generale 19818/2023Numero sezionale 595/20264.

Resiste l’intimato consorzio con controricorso.

Numero di raccolta generale 9014/2026Data pubblicazione 10/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Vizio di cuiall’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 134c.p.c.: nullità della gravata sentenza per motivazione omessain relazione al primo motivo di appello in cui era lamentata laviolazione del combinato degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e111 Cost. in cui era incorso il Tribunale di Latina”.2.

Con il secondo articolato motivo denuncia: “Vizio di cuiall’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazionedegli accordi negoziali sottoscritti in data 14.12.2017,sopravvenuti in corso di causa e disapplicati dalla Corte diAppello sebbene aventi efficacia retroattiva, stante il valoreintegrativo di interpretazione autentica della originaria volontànegoziale in materia di declaratoria di inquadramento”.3.

Con il terzo motivo denuncia: “Vizio di cui all’art. 360co. 1 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 115c.p.c. in relazione all’art. 2103 c.c. nonché agli artt. 22, 23 e 28comma 3 del CCNL”.4.

Il primo motivo è inammissibile.5.

La ricorrente, infatti, è priva d’interesse concreto,sede di legittimità l’anomalia motivazionale che deduce di averaddebitato al Tribunale con il primo motivo di appello.Invero, l’error in procedendo che così lamentava l’alloraappellante non rientrava nelle ipotesi tassative di cui agli artt.Numero registro generale 19818/2023Numero sezionale 595/2026353 e 354 c.p.c. nelle quali il giudice d’appello ove riscNounmterroi dii raccolta generale 9014/2026Data pubblicazione 10/04/2026vizi correlati a dette ipotesi è tenuto a rimettere le parti davantial primo giudice.Conseguentemente, la Corte, anche ove avesse verificatoil vizio di motivazione dedotto dall’appellante, era comunquetenuta a pronunciarsi nel merito delle ulteriori questioni postedalla stessa nel suo atto d’impugnazione e, quindi, rientranti neldevolutum della sua cognizione.5.1.

Del resto, la stessa ricorrente riconosce che la Corted’appello passava “poi ad argomentare, analiticamente, inordine alle produzioni documentali e alle prove testimonialiofferte”, però, secondo la ricorrente, “di fatto colmando, masenza sanare, proprio quanto il Tribunale aveva a sua voltaomesso di compiere”.Sostiene, infatti, che: “Se la valutazione dell’impiantoprobatorio offerto fosse stata compiuta fin dal primo grado ciòavrebbe consentito a questa difesa di evidenziare, già in sededi appello, le possibili lacune interpretative in cui è incorso lostesso Giudice del gravame”.Tale argomento, tuttavia, è all’evidenza illogico, oltre chegenerico.6.

Il secondo motivo è inammissibile.7.

La ricorrente, invero, neanche deduce da quali puntidegli accordi negoziali del 14.12.2017 si dovrebbe desumereche essi avessero efficacia retroattiva e, ancor prima, che essi,oltre che valore integrativo, rivestissero valore di“interpretazione autentica della originaria volontà negoziale inmateria di declaratoria di inquadramento” del CCNL vigente;Numero registro generale 19818/2023Numero sezionale 595/2026neppure sostiene, peraltro, che tale tesi del valoNruem erod dii raccolta generale 9014/2026Data pubblicazione 10/04/2026interpretazione autentica delle declaratorie contenute in dettoCCNL, con efficacia retroattiva, fosse stata rappresentata aigiudici di secondo grado.Del resto, dal passo di tali accordi che la ricorrente riportain versione fotostatica nel corpo del ricorso (cfr. pag. 10 delricorso) non si trae la dedotta portata di interpretazioneautentica, perché vi si legge: “Rientrano, inoltre, nella categoria“C” le seguenti figure: … (omissis) …”; tenore testuale, che, diper sé, depone nel senso del valore sì integrativo di taliprevisioni collettive, ma innovativo.Nota, peraltro, il Collegio che la ricorrente non deduce inquesta sede quale rilevanza avrebbero potuto rivestire le cinquefigure professionali ulteriori delineate in tali accordi.Infine, va rilevato che la ricorrente non si confronta con lacompleta motivazione resa a riguardo dalla Corte d’appello, laquale non si è limitata a rilevare che l’accordo in questione “inprimo luogo, è successivo alla stessa introduzione del giudiziodi primo grado (avvenuta il 15 settembre 2016) ed è quindiirrilevante non potendo essere utilizzato per la qualificazionegiuridica di fatti ad esso antecedenti …”.Non sono, pervero, censurate ulteriori considerazioni resesul punto nell’impugnata sentenza (cfr. pagg. 8-9 della stessa),nelle quali la Corte ha evidenziato, tra l’altro, che l’accordo silimita ad integrare i profili professionali del livello C, senza peròmodificare la declaratoria generale di detto livello …”, e, dopoaver esaminato i cennati profili, ha concluso che: “Gli incarichiNumero registro generale 19818/2023Numero sezionale 595/2026affidati alla lavoratrice … non sono palesemente sussumNibumileir oi dni raccolta generale 9014/2026Data pubblicazione 10/04/2026tali profili professionali, …”.8.

E’ infine inammissibile il terzo motivo.9.

Deduce la ricorrente che: “Il convincimento di rigetto cuiperviene la Corte di Appello non rispetta” il procedimento c.d.trifasico delineato da questa Corte di legittimità in tema diinquadramento del lavoratore “in alcuno dei tre momenti”.In tal senso, sostiene che: “In merito al compito diaccertamento delle attività dedotte dal lavoratore il Giudice diappello le ha poste erroneamente in dubbio”, anzitutto “incontrasto con l’evidenza delle numerose prove documentaliofferte”.Tale assunto, tuttavia, oltre che del tutto generico, implicauna critica dell’accertamento fattuale operato dalla Corte dimerito, non consentita in questa sede di legittimità.9.1.

Deduce, ancora, che il “convincimento” della stessaCorte “sia in violazione dei dettami di cui all’art. 115 c.p.c.,considerato che la difesa (fin dalla prima memoria difensiva),non ha mai posto in dubbio l’espletamento effettivo da partedella [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dei compiti descritti fin dal ricorso del primogrado”.Questo assunto, però, non è aderente alla motivazioneresa dalla Corte distrettuale che, da un lato, non ha affermatoche l’allora appellato Consorzio non avesse specificamentecontestato ex art. 115 c.p.c. quanto dedotto dall’attrice circa lemansioni dalla stessa svolte (v. pagg. 3-9 della sentenza), e,dall’altro, come ammette la stessa ricorrente nell’ambito delprimo motivo di ricorso per cassazione, ha argomentato,Numero registro generale 19818/2023Numero sezionale 595/2026“analiticamente, in ordine alle produzioni documentali Neum earoll dei raccolta generale 9014/2026Data pubblicazione 10/04/2026prove testimoniali offerte”.9.2.

La Corte, infatti, ha ritenuto che la tesi dell’alloraappellante (che la “prova orale e documentale … dimostrerebbeappieno l’inquadramento nella categoria superiore”) non poteva“essere condivisa, perché la documentazione alla quale l’atto diappello rinvia non dimostra lo svolgimento di mansioni piùqualificanti rispetto a quelle proprie del livello diinquadramento” (cfr. pagg. 4-6 dell’impugnata sentenza), eperché anche la “prova orale non legittima una diversaconclusione” (così a pag. 6).Così è pervenuta alla conclusione che: la sentenzaappellata, dunque, diversamente da quanto opina l’appellante,ha correttamente valutato il complessivo materiale istruttorio,laddove ha in sostanza affermato che “gli incarichi assegnatirientrino nel livello contrattuale di inquadramento” .Inoltre, secondo quanto già detto nell’esaminare il secondomotivo di ricorso, la Corte ha conclusivamente esaminato edisatteso quello che sosteneva l’appellante circa l’accordosindacale del 14 dicembre 2017.10.

Parimenti, non pertinente al ragionamento decisoriodei giudici di secondo grado è la deduzione della ricorrente perla quale la sentenza gravata “incorre anche nell’errore in puntodi individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto dicategoria, fallendo la lettura della declaratoria contrattuale dellivello C, asseritamente postulante la necessitàdell’espletamento delle relative mansioni in assoluta autonomiae senza alcun vincolo direttivo”.Numero registro generale 19818/2023Invero, quest’ultima affermazione, attribuita dalla Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 9014/2026ricorrente all’impugnata sentenza, non si riscontra nell’interoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]testo della stessa.11.

Le restanti considerazioni che svolge la ricorrente, perun verso, si risolvono, ancora una volta, in una criticadell’apprezzamento delle risultanze processuali, senz’altrooperato dai giudici d’appello, per altro verso, adombrano, a piùriprese, anomalie motivazionali nell’impugnata sentenza intermini soprattutto ma non soltanto di “apparenza” dellamotivazione (cfr. il ricorso in esame alle pag. 15 alla fine, pag.16 alla fine, pag. 17, pag. 19), nell’ambito di una censuraformulata esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3), c.p.c.12.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,I.V.A. e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perNumero registro generale 19818/2023Numero sezionale 595/2026il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore impNoumrteoro dai raccolta generale 9014/2026Data pubblicazione 10/04/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
già [OSCURATO:PERSONA] - LATINA), in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso595 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1558/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 13/04/2023 R.G.N. 2851/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19818/2023Numero sezionale 595/2026Data pubblicazione 10/04/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro lasentenza del Tribunale di Latina n. 1203/2020, che pure avevarigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Consorzioper lo [OSCURATO:PERSONA] di Roma e Latina, inquadrata nellacategoria B2 del CCNL Consorzi ed enti di sviluppo industriale,al fine di conseguire, per effetto dello svolgimento di mansioniin tesi superiori, l’accertamento del proprio diritto ad essereinquadrata nella categoria C2 (in subordine C1) dal 2 giugno2006 ovvero dal 16 giugno 2008 e la condanna (generica) delConsorzio datore di lavoro al pagamento delle conseguentidifferenze retributive ed al versamento dei relativi contributiprevidenziali.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo averpremesso ciò che aveva deciso e considerato il primo giudice,dava conto che quest’ultimo, secondo l’appellante, avrebbeingiustamente bypassato l’esame delle prove orali edocumentali e che del pari avrebbe totalmente omesso diconsiderare il contenuto delle note autorizzate, interamenteritrascritte (al pari del ricorso di primo grado) nell’atto diappello, il cui contenuto contraddiceva l’una e l’altramotivazione della sentenza allora gravata.2.1. Riesaminate diffusamente le risultanze processuali, laCorte concludeva che detta sentenza resisteva alle critichedell’appellante e meritava quindi conferma.3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi e successiva memoriaNumero registro generale 19818/2023Numero sezionale 595/20264. Resiste l’intimato consorzio con controricorso. Numero di raccolta generale 9014/2026Data pubblicazione 10/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Vizio di cuiall’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 134c.p.c.: nullità della gravata sentenza per motivazione omessain relazione al primo motivo di appello in cui era lamentata laviolazione del combinato degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e111 Cost. in cui era incorso il Tribunale di Latina”.2. Con il secondo articolato motivo denuncia: “Vizio di cuiall’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazionedegli accordi negoziali sottoscritti in data 14.12.2017,sopravvenuti in corso di causa e disapplicati dalla Corte diAppello sebbene aventi efficacia retroattiva, stante il valoreintegrativo di interpretazione autentica della originaria volontànegoziale in materia di declaratoria di inquadramento”.3. Con il terzo motivo denuncia: “Vizio di cui all’art. 360co. 1 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 115c.p.c. in relazione all’art. 2103 c.c. nonché agli artt. 22, 23 e 28comma 3 del CCNL”.4. Il primo motivo è inammissibile.5. La ricorrente, infatti, è priva d’interesse concreto,sede di legittimità l’anomalia motivazionale che deduce di averaddebitato al Tribunale con il primo motivo di appello.Invero, l’error in procedendo che così lamentava l’alloraappellante non rientrava nelle ipotesi tassative di cui agli artt.Numero registro generale 19818/2023Numero sezionale 595/2026353 e 354 c.p.c. nelle quali il giudice d’appello ove riscNounmterroi dii raccolta generale 9014/2026Data pubblicazione 10/04/2026vizi correlati a dette ipotesi è tenuto a rimettere le parti davantial primo giudice.Conseguentemente, la Corte, anche ove avesse verificatoil vizio di motivazione dedotto dall’appellante, era comunquetenuta a pronunciarsi nel merito delle ulteriori questioni postedalla stessa nel suo atto d’impugnazione e, quindi, rientranti neldevolutum della sua cognizione.5.1. Del resto, la stessa ricorrente riconosce che la Corted’appello passava “poi ad argomentare, analiticamente, inordine alle produzioni documentali e alle prove testimonialiofferte”, però, secondo la ricorrente, “di fatto colmando, masenza sanare, proprio quanto il Tribunale aveva a sua voltaomesso di compiere”.Sostiene, infatti, che: “Se la valutazione dell’impiantoprobatorio offerto fosse stata compiuta fin dal primo grado ciòavrebbe consentito a questa difesa di evidenziare, già in sededi appello, le possibili lacune interpretative in cui è incorso lostesso Giudice del gravame”.Tale argomento, tuttavia, è all’evidenza illogico, oltre chegenerico.6. Il secondo motivo è inammissibile.7. La ricorrente, invero, neanche deduce da quali puntidegli accordi negoziali del 14.12.2017 si dovrebbe desumereche essi avessero efficacia retroattiva e, ancor prima, che essi,oltre che valore integrativo, rivestissero valore di“interpretazione autentica della originaria volontà negoziale inmateria di declaratoria di inquadramento” del CCNL vigente;Numero registro generale 19818/2023Numero sezionale 595/2026neppure sostiene, peraltro, che tale tesi del valoNruem erod dii raccolta generale 9014/2026Data pubblicazione 10/04/2026interpretazione autentica delle declaratorie contenute in dettoCCNL, con efficacia retroattiva, fosse stata rappresentata aigiudici di secondo grado.Del resto, dal passo di tali accordi che la ricorrente riportain versione fotostatica nel corpo del ricorso (cfr. pag. 10 delricorso) non si trae la dedotta portata di interpretazioneautentica, perché vi si legge: “Rientrano, inoltre, nella categoria“C” le seguenti figure: … (omissis) …”; tenore testuale, che, diper sé, depone nel senso del valore sì integrativo di taliprevisioni collettive, ma innovativo.Nota, peraltro, il Collegio che la ricorrente non deduce inquesta sede quale rilevanza avrebbero potuto rivestire le cinquefigure professionali ulteriori delineate in tali accordi.Infine, va rilevato che la ricorrente non si confronta con lacompleta motivazione resa a riguardo dalla Corte d’appello, laquale non si è limitata a rilevare che l’accordo in questione “inprimo luogo, è successivo alla stessa introduzione del giudiziodi primo grado (avvenuta il 15 settembre 2016) ed è quindiirrilevante non potendo essere utilizzato per la qualificazionegiuridica di fatti ad esso antecedenti …”.Non sono, pervero, censurate ulteriori considerazioni resesul punto nell’impugnata sentenza (cfr. pagg. 8-9 della stessa),nelle quali la Corte ha evidenziato, tra l’altro, che l’accordo silimita ad integrare i profili professionali del livello C, senza peròmodificare la declaratoria generale di detto livello …”, e, dopoaver esaminato i cennati profili, ha concluso che: “Gli incarichiNumero registro generale 19818/2023Numero sezionale 595/2026affidati alla lavoratrice … non sono palesemente sussumNibumileir oi dni raccolta generale 9014/2026Data pubblicazione 10/04/2026tali profili professionali, …”.8. E’ infine inammissibile il terzo motivo.9. Deduce la ricorrente che: “Il convincimento di rigetto cuiperviene la Corte di Appello non rispetta” il procedimento c.d.trifasico delineato da questa Corte di legittimità in tema diinquadramento del lavoratore “in alcuno dei tre momenti”.In tal senso, sostiene che: “In merito al compito diaccertamento delle attività dedotte dal lavoratore il Giudice diappello le ha poste erroneamente in dubbio”, anzitutto “incontrasto con l’evidenza delle numerose prove documentaliofferte”.Tale assunto, tuttavia, oltre che del tutto generico, implicauna critica dell’accertamento fattuale operato dalla Corte dimerito, non consentita in questa sede di legittimità.9.1. Deduce, ancora, che il “convincimento” della stessaCorte “sia in violazione dei dettami di cui all’art. 115 c.p.c.,considerato che la difesa (fin dalla prima memoria difensiva),non ha mai posto in dubbio l’espletamento effettivo da partedella [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dei compiti descritti fin dal ricorso del primogrado”.Questo assunto, però, non è aderente alla motivazioneresa dalla Corte distrettuale che, da un lato, non ha affermatoche l’allora appellato Consorzio non avesse specificamentecontestato ex art. 115 c.p.c. quanto dedotto dall’attrice circa lemansioni dalla stessa svolte (v. pagg. 3-9 della sentenza), e,dall’altro, come ammette la stessa ricorrente nell’ambito delprimo motivo di ricorso per cassazione, ha argomentato,Numero registro generale 19818/2023Numero sezionale 595/2026“analiticamente, in ordine alle produzioni documentali Neum earoll dei raccolta generale 9014/2026Data pubblicazione 10/04/2026prove testimoniali offerte”.9.2. La Corte, infatti, ha ritenuto che la tesi dell’alloraappellante (che la “prova orale e documentale … dimostrerebbeappieno l’inquadramento nella categoria superiore”) non poteva“essere condivisa, perché la documentazione alla quale l’atto diappello rinvia non dimostra lo svolgimento di mansioni piùqualificanti rispetto a quelle proprie del livello diinquadramento” (cfr. pagg. 4-6 dell’impugnata sentenza), eperché anche la “prova orale non legittima una diversaconclusione” (così a pag. 6).Così è pervenuta alla conclusione che: la sentenzaappellata, dunque, diversamente da quanto opina l’appellante,ha correttamente valutato il complessivo materiale istruttorio,laddove ha in sostanza affermato che “gli incarichi assegnatirientrino nel livello contrattuale di inquadramento” .Inoltre, secondo quanto già detto nell’esaminare il secondomotivo di ricorso, la Corte ha conclusivamente esaminato edisatteso quello che sosteneva l’appellante circa l’accordosindacale del 14 dicembre 2017.10. Parimenti, non pertinente al ragionamento decisoriodei giudici di secondo grado è la deduzione della ricorrente perla quale la sentenza gravata “incorre anche nell’errore in puntodi individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto dicategoria, fallendo la lettura della declaratoria contrattuale dellivello C, asseritamente postulante la necessitàdell’espletamento delle relative mansioni in assoluta autonomiae senza alcun vincolo direttivo”.Numero registro generale 19818/2023Invero, quest’ultima affermazione, attribuita dalla Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 9014/2026ricorrente all’impugnata sentenza, non si riscontra nell’interoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]testo della stessa.11. Le restanti considerazioni che svolge la ricorrente, perun verso, si risolvono, ancora una volta, in una criticadell’apprezzamento delle risultanze processuali, senz’altrooperato dai giudici d’appello, per altro verso, adombrano, a piùriprese, anomalie motivazionali nell’impugnata sentenza intermini soprattutto ma non soltanto di “apparenza” dellamotivazione (cfr. il ricorso in esame alle pag. 15 alla fine, pag.16 alla fine, pag. 17, pag. 19), nell’ambito di una censuraformulata esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3), c.p.c.12. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,I.V.A. e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perNumero registro generale 19818/2023Numero sezionale 595/2026il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore impNoumrteoro dai raccolta generale 9014/2026Data pubblicazione 10/04/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta
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