CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11833/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35890/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in primo grado nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, 223 co.2 nn. 1 e 2, 219 L.F. (in concorso con gli altri ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] 1); artt. 81 co.2, 110 cod. pen., 5 D.Igs. 74/2000 ([OSCURATO:PERSONA] 2C); artt. 81 co.2, 11 0 cod. Pen., 8 D.Igs. 74/200 ([OSCURATO:PERSONA] 2D); art. 110 cod.pen., 10- quarter co.2 D.Igs. 74/2000 ([OSCURATO:PERSONA] 2E); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, 223 co.2 nn. 1 e 2, 219 L.F. (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1); Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio circa la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 25 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). D'altronde sul punto il ricorso è generico. [OSCURATO:PERSONA], quanto ad una possibile direzione del ricorso verso il giudizio di penale responsabilità (l'esposizione, sul punto, è ambigua), che, oltre a trattarsi di censura generica, essa è altresì inedita siccome non contenuta nell'atto di appello, donde non può essere posta oggi al vaglio di questa Corte. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso— che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA]; vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dei doppi benefici di legge per [OSCURATO:PERSONA] — è aspecifico perché contiene censure che perseguono una propria direzione critica, senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che, alle pagg. 26 e 27, ha affrontato, per ciascuno degli imputati, i temi posti e ha fornito congrua motivazione circa le ragioni del diniego. A questo riguardo va ricordato come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di 2questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inam P.Q.M