CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18187/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Novara con sentenza 6/12/2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BIONDINO Natalino. 3. Il ricorso, con cui si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del fatto che si trattava di una truffa a consumazione prolungata, della marginalità della condotta e dell'offerto risarcimento, è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sia in relazione alla gravità della condotta, reiterata e capziosa, sia in relazione alla inaffidabilità e esiguità dell'offerta risarcitoria presentata dall'imputato. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]