CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 31921/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 25.2.2025 la Corte di Assise d'Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile una istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, presentata ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse del ricorrente; Premesso che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile la predetta istanza, in quanto riproposizione di istanza di identico tenore già rigettata in data 14.12.2023; Rilevato che, a fronte di tale decisione, il ricorso non è in grado di indicare gli elementi di novità della nuova istanza rispetto a quella precedente e che, anzi, il difensore che l'ha redatta ammette che in occasione della formulazione della seconda richiesta nell'interesse del condannato non era a conoscenza dell'esistenza della prima già rigettata; Considerato che priva di pregio è anche la doglianza relativa al fatto che la precedente istanza presentata nell'interesse di Carni non fosse compresa tra gli atti su cui il giudice dell'esecuzione ha deciso, atteso che non può il ricorrente lamentare l'indisponibilità di un atto precedente formato, che proveniva da lui stesso e che doveva essergli noto; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci