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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:351
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62006CJ0333_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi all’art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) – Adozione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive

[OSCURATO:PERSONA]

1) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, non avendo definito un regime di sanzioni applicabile in caso di violazioni delle disposizioni dell’art. 14 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 16 del detto regolamento. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006CJ0333_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi all’art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) – Adozione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive [OSCURATO:PERSONA] 1) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, non avendo definito un regime di sanzioni applicabile in caso di violazioni delle disposizioni dell’art. 14 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 16 del detto regolamento. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2007 — Fons Iuris — Fons Iuris