CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 12799/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per ricettazione, è privo di specificità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato e la sussistenza del delitto contestato con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3, ove viene individuato il reato presupposto in quello di alterazione di arma di cui all'art. 3 legge n. 110 del 1975); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3, ove è stata sottolineata la gravità del fatto anche ai fini della determinazione della pena ritenuta congrua); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]