CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25775/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rideternninazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 8 luglio 2024 il Tribunale di Bergamo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di rapina impropria e, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. e applicata la diminuente per il rito abbreviato prescelto, lo condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 444,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., assumendo in particolare che il giudice aveva errato nel calcolo della pena detentiva, applicando in ragione di tale errore la pena illegale di anni due e mesi due di reclusione, considerato che era partito dalla pena base di anni cinque di reclusione, aveva applicato una prima riduzione di un terzo in ragione della ritenuta attenuate di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., così pervenendo a una pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, e applicando una ulteriore riduzione di pena di un terzo in ragione del rito, pervenendo per un errore di calcolo su tale ultima riduzione alla pena finale di anni due e mesi due di reclusione, laddove sarebbe dovuto pervenire alla pena finale, corretta, di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Risulta, invero, dalla lettura del provvedimento impugnato, l'errore di calcolo denunciato dal Procuratore Generale ricorrente, dovendosi considerare che applicando la riduzione di un terzo sulla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione si perviene correttamente alla pena finale di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, e non alla pena, errata, di anni due e mesi due di reclusione. In applicazione del disposto di cui all'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., a tenore del quale la Corte pronuncia annullamento senza rinvio se "ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio", la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la pena detentiva inflitta deve essere rideterminata, eliminando il suddetto errore di calcolo, in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, rimanendo ferma la pena pecuniaria di auro 444,00 di multa, non fatta oggetto del ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 444,00 di