CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 maggio 2024
Cassazione n. 40701/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]Acquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal. Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in ordine ai reati ascritti, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla confisca dei tre telefoni cellulari sequestrati dalla polizia giudiziaria nel corso della perquisizione. 1.2. Afferma la difesa che la sentenza non motiva sulle ragioni della confisca, sottolineando che, nel caso di specie, è stata contestata la mera detenzione della sostanza stupefacente e che non vi è prova che i tre cellulari in questione fossero provento di delitto. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che, previa dichiarazione di irrevocabilità delle statuizioni circa la responsabilità e la pena concordata, la sentenza impugnata sia annullata con rinvio limitatamente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel caso di specie, il Giudice non solo non ha offerto alcuna motivazione a sostegno della disposta confisca ex art. 240 cod. pen. rispetto al contestato reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente - confisca che, essendo facoltativa, impone al giudice di merito di motivare sulla circostanza che i beni, oggetto di confisca, servirono o furono destinati a commettere il reato ovvero ne rappresentino il prodotto o il profitto - ma ha riferito la misura di sicurezza alla sussistenza di conversazioni a supporto del quadro probatorio a carico dell'imputato «relativamente alla sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti»: addebito che, all'evidenza, non rientra nella contestazione ascritta all'imputato. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Genova, in diversa composizione fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Genova, in diversa composizione fisica. Così deciso il 22 maggio 2024 Il Consigliere estensore I