Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47072/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, confermando la pronunzia del Tribunale di Ferrara, ha riconosciuto la penale responsabilità degli imputati per i reati di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.

Considerato che il primo e unico motivo comune con il quale i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione all'insussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, appare manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata che con esaustiva motivazione immune da vizi logici (si veda in particolare, pag. 7) ha affermato la sussistenza della contestata circostanza aggravante.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, confermando la pronunzia del Tribunale di Ferrara, ha riconosciuto la penale responsabilità degli imputati per i reati di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo comune con il quale i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione all'insussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, appare manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata che con esaustiva motivazione immune da vizi logici (si veda in particolare, pag. 7) ha affermato la sussistenza della contestata circostanza aggravante. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 47072/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris