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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34409/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi e i relativi motivi; ritenuti i motivi relativi alla questione di nullità e a quella dedotta da Dunaev in relazione al capo C) inammissibili perché manifestamente infondati, quanto alla prima, per avere la Corte chiarito perché l'imputazione non possa considerarsi nulla in relazione alla descrizione del fatto attribuito a Kondratchik, e, quanto alla seconda, in ragione del fatto che Dunaez non p stato condannato per il reato di cui al capo c) (cfr., dispositivo sentenza primo grado); ritenuti i residui motivi, relativi al giudizio di responsabilità, alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, alla dosimetria della pena, inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale non si confrontano, e, dall'altra, volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, in sostanza una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi e i relativi motivi; ritenuti i motivi relativi alla questione di nullità e a quella dedotta da Dunaev in relazione al capo C) inammissibili perché manifestamente infondati, quanto alla prima, per avere la Corte chiarito perché l'imputazione non possa considerarsi nulla in relazione alla descrizione del fatto attribuito a Kondratchik, e, quanto alla seconda, in ragione del fatto che Dunaez non p stato condannato per il reato di cui al capo c) (cfr., dispositivo sentenza primo grado); ritenuti i residui motivi, relativi al giudizio di responsabilità, alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, alla dosimetria della pena, inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale non si confrontano, e, dall'altra, volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, in sostanza una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 202
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