CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40320/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1471-2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 0663391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Montello, n. 20, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9922/17/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 30/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, con il quale erano stati accertati, a mezzo studio di settore, maggiori redditi conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti, con la sentenza impugnata la CTR del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando il difetto di motivazione dell'atto impositivo e l'infondatezza della pretesa erariale in quanto fondata «su fatti indimostrati». Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replicava l'intimato con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ., regolarmente costituito il contraddittorio, all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte, preso atto dell'istanza del contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie di cui al d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, con ordinanza interlocutoria n. 11857 del 2019, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo. Successivamente, non risultando che il ricorrente avesse effettivamente aderito alla definizione agevolata della controversia di cui al citato d.I., è stata fissata l'odierna adunanza sulla rinnovata proposta del relatore, comunicata in data 23/09/2021. L'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, rappresentando che la [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle entrate di Latina, con nota allegata alla predetta istanza, aveva comunicato che il contribuente aveva effettivamente aderito alla definizione agevolata provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della stessa. [OSCURATO:PERSONA] ritiene accoglibile l'istanza atteso che la controversia in esame rientra tra quelle definibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, (trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, avente ad oggetto un atto impositivo) e la stessa si è perfezionata, così come ammesso dalla stessa Agenzia delle entrate. La dichiarazione di estinzione del giudizio rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso. Le spese processuali, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, vanno poste a carico della parte che le ha anticipate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. N. 25485 del 2018). P. Q. FAI. dichiara l'estinzione del giudizio. Spese processuali a carico della parte che l