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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 28 settembre 2023

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:714
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0262_INF

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 settembre 2023 – QI e a./Commissione e BCE (causa C‑262/22 P) ( 1 ) «Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Partecipazione del settore privato – Scambio obbligatorio dei titoli di debito statali disciplinato dal diritto greco – Clausole di azione collettiva – Attivazione – Danno derivante dalla riduzione del valore nominale delle obbligazioni di Stato scambiate – Principio di proporzionalità»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Violazione dell’obbligo di pronunciarsi sui motivi e sulle conclusioni delle parti – Insussistenza (Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 46, 49‑52)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1) (v. punti 55-58, 60)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 62‑64)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 71‑73)

5. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, artt. 127, § 1, e 190, § 1) (v. punto 74) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) QI, QJ, QL, QM, QN, QP, QQ, QT, QU, QW e QX si faranno carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE). 3) Il Consiglio europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle spese da essi sostenute nell’ambito della presente impugnazione. ( 1 ) GU C 244 del 27.6.2022 .

62022CJ0262_INF Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 settembre 2023 – QI e a./Commissione e BCE (causa C‑262/22 P) ( 1 ) «Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Partecipazione del settore privato – Scambio obbligatorio dei titoli di debito statali disciplinato dal diritto greco – Clausole di azione collettiva – Attivazione – Danno derivante dalla riduzione del valore nominale delle obbligazioni di Stato scambiate – Principio di proporzionalità» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Violazione dell’obbligo di pronunciarsi sui motivi e sulle conclusioni delle parti – Insussistenza (Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 46, 49‑52) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1) (v. punti 55-58, 60) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 62‑64) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 71‑73) 5. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, artt. 127, § 1, e 190, § 1) (v. punto 74) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) QI, QJ, QL, QM, QN, QP, QQ, QT, QU, QW e QX si faranno carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE). 3) Il Consiglio europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle spese da essi sostenute nell’ambito della presente impugnazione. ( 1 ) GU C 244 del 27.6.2022 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris