Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 28 settembre 2023
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:714
Testo integrale del provvedimento
62022CJ0262_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 settembre 2023 – QI e a./Commissione e BCE
(causa C‑262/22 P) (
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)
«Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Partecipazione del settore privato – Scambio obbligatorio dei titoli di debito statali disciplinato dal diritto greco – Clausole di azione collettiva – Attivazione – Danno derivante dalla riduzione del valore nominale delle obbligazioni di Stato scambiate – Principio di proporzionalità»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Violazione dell’obbligo di pronunciarsi sui motivi e sulle conclusioni delle parti – Insussistenza
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 46, 49‑52)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)
(v. punti 55-58, 60)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 62‑64)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità
[Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 71‑73)
5.
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 127, § 1, e 190, § 1)
(v. punto 74)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
QI, QJ, QL, QM, QN, QP, QQ, QT, QU, QW e QX si faranno carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE).
3)
Il Consiglio europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle spese da essi sostenute nell’ambito della presente impugnazione.
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GU C 244 del 27.6.2022
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