CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1310/2024depositata il 31/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La controversia trae origine dalla successione di [OSCURATO:PERSONA], decedutoin data 23 marzo 2014. I suoi figli, Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], unici eredi,si sono rivolti all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ricevere assistenza nella gestioneNumero registro generale 1450/2025Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 18339/2026Data pubblicazione 07/06/2026della eredità; ciò in quanto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva precedentementericoperto il ruolo di amministratore di sostegno del defunto padre, a partiredal 7 giugno 2011.Su consiglio del legale, i fratelli Frank procedevano, in data 11 novembre2014, ad accettare l'eredità paterna con beneficio d'inventario, medianteSuccessivamente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] depositava un'istanza per la redazionedell'inventario in data 2 marzo 2015. Tuttavia, la procedura di inventarionon veniva perfezionata entro i termini di legge. A causa di tale mancatoadempimento, i fratelli Frank, che non erano nel possesso dei beni ereditari,decadevano dal beneficio d'inventario, diventando eredi puri e semplici. Laconseguenza diretta è stata la confusione del loro patrimonio personale conquello del defunto, con conseguente esposizione all'aggressione dei creditoridel padre per i debiti da quest'ultimo contratti.I fratelli Frank, dopo aver ricevuto notifiche di pignoramento e diffide dipagamento, provvedevano a saldare debiti per un importo complessivo di €44.334,92, utilizzando in parte fondi provenienti dalla vendita dell'unicobene attivo dell'eredità (€ 17.000,00). Ritenendo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del danno subito a causa della sua condotta negligente,decidevano di agire in giudizio per ottenerne il risarcimento.Lo convenivano dunque in giudizio, chiedendone la condanna alrisarcimento dei danni quantificati in € 27.334,92, derivanti dalla suapresunta negligenza professionale che aveva causato la decadenza dalbeneficio d'inventario.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio contestando ogni addebito. Eglisosteneva che i clienti gli avevano conferito la procura per la nomina delcancelliere per l'inventario solo in data 19 febbraio 2015, quando il terminedi tre mesi dall'accettazione dell'eredità (avvenuta l'11 novembre 2014) eragià spirato, rendendo il ritardo non a lui imputabile. Attribuiva inoltre laresponsabilità del mancato perfezionamento dell'inventario al cancelliere eNumero registro generale 1450/2025Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 18339/2026Data pubblicazione 07/06/2026sosteneva che il suo mandato si era esaurito con la presentazionedell'istanza di nomina.In via riconvenzionale, chiedeva il pagamento dei suoi onorari per l'attivitàsvolta come amministratore di sostegno e, in via principale, autorizzazionea chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, UNIPOLSAIS.p.A., per essere manlevato.[OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva eccependo in via preliminare la prescrizionedel diritto dell'assicurato alla garanzia, ai sensi dell'art. 2952, comma 3,c.c., essendo trascorsi più di due anni dalla richiesta di risarcimentostragiudiziale inviata dai danneggiati all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (10 febbraio 2016)alla data della notifica della chiamata in causa (20 gennaio 2021).Il Tribunale di Genova rigettava la domanda principale degli attori, ladomanda riconvenzionale del convenuto e, accogliendo l'eccezione diUNIPOLSAI, condannava l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese legali allacompagnia assicurativa.2.- [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, contestando la condanna alpagamento delle spese legali a favore di [OSCURATO:SOCIETA] e il rigetto della suadomanda riconvenzionale. I fratelli Frank proponevano appello incidentale,insistendo per l'accertamento della responsabilità professionale del legale.La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 1310/2024, rigettava sial'appello principale che quello incidentale, confermando integralmente ladecisione di primo grado. Condannava inoltre l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a rifonderea [OSCURATO:SOCIETA] le spese legali anche del secondo grado di giudizio.2.1.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura.Gli intimati non si sono costituiti.RAGIONI DELLA DECISIONE3.- Nelle more della udienza camerale il ricorrente ha depositato rinuncia alricorso con dichiarazione del 27.4.2026.Il che comporta, considerata la mancata costituzione degli intimati, che taleNumero registro generale 1450/2025Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 18339/2026Data pubblicazione 07/06/2026La mancata costituzione degli intimati evita la pronuncia sulle spese. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteAugusto Tatangelo