CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 12298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/07/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la sua istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti in relazione ad un reato ritenuto ostativo; ,li...21.0(1,131 I,112 rilevato che prouquiouta ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto, pervenuto in data 9 gennaio 2023, a firma dello stesso Saloum, autenticata dal difensore; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]