Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 58/1975
ECLI:IT:COST:1975:58
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed
altro, il pretore di Viareggio, con ordinanza 27 maggio 1972, ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di
legittimità costituzionale dell'art. 1164 del codice della
navigazione, in riferimento agli artt. 25 e 70 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo, la norma denunziata costituirebbe
un'ipotesi di conferimento di potestà normativa ad un organo diverso
da quello legislativo, in base ad una delega priva di limiti di
contenuto ed in violazione del principio della riserva di legge penale.
Sotto il primo profilo, la questione s'inquadrerebbe negli
orientamenti già espressi con sentenza n. 26 del 1966 della Corte.
In questa sede non vi è stata costituzione di parte privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è ritualmente intervenuto,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Premesso che la censurata disposizione punisce, a titolo
contravvenzionale, "chiunque non osservi una disposizione di legge o
regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità
competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico
ovvero delle zone portuali di navigazione interna", l'Avvocatura deduce
che il principio di legalità della pena sarebbe salvo nel caso di
inosservanza non solo di leggi formali, ma pure di provvedimenti di
un'autorità non legislativa. Al riguardo, richiama la sentenza n. 168
del 1971 di questa Corte sull'art. 650 del codice penale, nonché le
posizioni dottrinarie in tema di norme penali in bianco.
:
1. - È stato denunziato a questa Corte l'art. 1164 del codice
della navigazione, in riferimento agli artt. 25 e 70 della
Costituzione: si assume che detta norma, prevedendo una sanzione penale
non solo per inosservanza di legge, bensì anche di regolamenti o
provvedimenti amministrativi, violerebbe il principio della riserva di
legge in materia penale e conferirebbe una potestà legislativa a un
organo diverso da quello costituzionalmente competente.
2. - A prescindere dal problema dogmatico sulla natura giuridica
della norma penale in bianco, è sufficiente richiamare l'indirizzo
giurisprudenziale di questa Corte. Con sentenza n. 26 del 1966 è stato
affermato che il principio di legalità è violato solo quando "non sia
una legge (o un atto equiparato) dello Stato - non importa se proprio
la medesima legge che prevede la sanzione penale o un'altra legge - a
indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il
contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa,
alla trasgressione dei quali deve seguire la pena" (vedasi in
conformità la sentenza n. 61 del 1969). La successiva sentenza n. 168
del 1971, pronunziando sulla legittimità dell'art. 650 cod. pen. - il
cui precetto è analogo a quello della norma denunziata - ha statuito
che "la materialità della contravvenzione è descritta tassativamente
in tutti i suoi elementi costitutivi" e, coerentemente con la sentenza
n. 8 del 1956, secondo cui la norma in bianco (in quella specie: l'art.
650 cod. pen.) "presuppone ed espressamente richiede la legittimità
dei provvedimenti dati dall'autorità competente", precisa che "spetta
al giudice indicare, volta per volta, se il provvedimento sia stato
emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto dalla legge".
Nella specie, l'art. 1164 del codice della navigazione deve essere
interpretato nel senso che i regolamenti o i provvedimenti
amministrativi devono pur sempre trovare in una legge determinazioni
sufficienti al soddisfacimento del principio di legalità.
Pertanto, la questione è infondata.
3. - Per le stesse ragioni, la questione è infondata anche in
riferimento all'art. 70 della Costituzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1164 del codice della navigazione, sollevata, in riferimento
agli artt. 25 e 70 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] Cancelliere