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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 12 novembre 2020

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:912
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0085_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 novembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑85/20 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità – Asserite decisioni della Commissione europea che dichiarano la misura compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Dies a quo – Conoscenza acquisita dell’esistenza dell’atto impugnato – Termine ragionevole per chiederne il testo completo – Nozione di “atto impugnabile” ai sensi dell’articolo 263 TFUE – Irricevibilità della domanda di primo grado – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto – Ignoranza della legittimazione ad agire al momento in cui si è avuta conoscenza dell’atto – Irrilevanza (Art. 263, commi 4 e 6, TFUE) (v. punti 23‑25)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 27,28)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 30)

4. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto non pubblicato né notificato al ricorrente – Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione – Obbligo di chiedere il testo completo dell’atto entro un termine ragionevole una volta che se ne sia conosciuta l’esistenza – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione (Art. 263, comma 6, TFUE) (v. punti 32‑35)

5. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione inviata ad un giudice nazionale, che si limita a fornirgli informazioni sull’avanzamento dell’esame di una denuncia in materia di aiuti di Stato – Esclusione – Irricevibilità del ricorso (Art. 263 TFUE) (v. punti 41‑46)

6. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Ricorso a misure di organizzazione del procedimento – Obbligo per il Tribunale di giustificare la necessità di tali misure – Insussistenza – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 89, 90 e 126) (v. punti 50‑55) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA]. sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 201 del 15.6.2020 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0085_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 novembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑85/20 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità – Asserite decisioni della Commissione europea che dichiarano la misura compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Dies a quo – Conoscenza acquisita dell’esistenza dell’atto impugnato – Termine ragionevole per chiederne il testo completo – Nozione di “atto impugnabile” ai sensi dell’articolo 263 TFUE – Irricevibilità della domanda di primo grado – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata» 1. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto – Ignoranza della legittimazione ad agire al momento in cui si è avuta conoscenza dell’atto – Irrilevanza (Art. 263, commi 4 e 6, TFUE) (v. punti 23‑25) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 27,28) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 30) 4. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto non pubblicato né notificato al ricorrente – Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione – Obbligo di chiedere il testo completo dell’atto entro un termine ragionevole una volta che se ne sia conosciuta l’esistenza – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione (Art. 263, comma 6, TFUE) (v. punti 32‑35) 5. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione inviata ad un giudice nazionale, che si limita a fornirgli informazioni sull’avanzamento dell’esame di una denuncia in materia di aiuti di Stato – Esclusione – Irricevibilità del ricorso (Art. 263 TFUE) (v. punti 41‑46) 6. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Ricorso a misure di organizzazione del procedimento – Obbligo per il Tribunale di giustificare la necessità di tali misure – Insussistenza – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 89, 90 e 126) (v. punti 50‑55) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA]. sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 201 del 15.6.2020 .
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