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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03506/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse drHabib [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, sulla non concedibilità della invocata causa di non punibilità, escludendo la particolare tenuità del fatto (cfr. le pagine 3 e 4); ii) il secondo motivo è generico e manifestamente infondato in quanto si limita ad insistere sulla tempestività della richiesta di sostituzione della pena detentiva formulata con i motivi nuovi, senza, tuttavia, confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha rilevato, da un lato, che, a fronte dello specifico punto della sentenza di primo grado in cui il Tribunale aveva argomentato in ordine alla non concedibilità degli avvisi ex art. 545-bis cod. proc. pen., non era stato formulato alcun motivo di appello, e, dall'altro lato, sulla impossibilità di formulare una prognosi positiva in merito al rispetto degli obblighi correlati alle pene sostitutive (cfr. pagina 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse drHabib [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, sulla non concedibilità della invocata causa di non punibilità, escludendo la particolare tenuità del fatto (cfr. le pagine 3 e 4); ii) il secondo motivo è generico e manifestamente infondato in quanto si limita ad insistere sulla tempestività della richiesta di sostituzione della pena detentiva formulata con i motivi nuovi, senza, tuttavia, confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha rilevato, da un lato, che, a fronte dello specifico punto della sentenza di primo grado in cui il Tribunale aveva argomentato in ordine alla non concedibilità degli avvisi ex art. 545-bis cod. proc. pen., non era stato formulato alcun motivo di appello, e, dall'altro lato, sulla impossibilità di formulare una prognosi positiva in merito al rispetto degli obblighi correlati alle pene sostitutive (cfr. pagina 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio
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