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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 22553/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 25/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole di tre reati di furto, aggravati. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la non configurabilità dei reati di furto con riferimento alle fattispecie aggravate contestate ai capi 1 e 2 dell'imputazione, difettando la prova della loro sussistenza per mancanza e/o illogicità della motivazione.

Quanto al furto di cui al capo 1, intervenuto all'interno dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" forzando la serratura della porta d'ingresso, cercando di sfondare il vetro, e non riuscendo nell'intento a causa dell'intervento delle forze dell'ordine, si evidenzia che l'imputato non è stato colto nell'atto di commettere il reato essendo stato fermato lontano dall'esercizio commerciale e ritenuto responsabile per il solo fatto che avesse con sé 0,80 centesimi di euro ed un mazzo di carte.

Quanto al furto di cui al capo 2, si osserva che l'imputato non era a conoscenza del fatto.

Nella disponibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] sono state rinvenute una tessera [OSCURATO:PERSONA] risultata di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed una pinza multiuso, ma l'imputato non era a conoscenza di come il [OSCURATO:PERSONA] fosse entrato in possesso di tali oggetti.

Sicché in mancanza di un quadro probatorio univoco, la conseguente incertezza sulla responsabilità dell'imputato avrebbe imposto la sua assoluzione. 2.2.Col secondo motivo deduce vizi di motivazione per mancanza e/o manifesta illogicità e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Corte di appello si è limitata ad affermare che l'imputato non ha fornito adeguata spiegazione riguardo ai fatti, non sottoponendosi ad interrogatorio, e ha già usufruito dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ma tale argomento non è sufficiente ai fini della giustificazione dell'entità, eccessiva, della pena inflitta, che in quanto sproporzionata è contraria all'esigenza di rieducazione ad essa sottesa.

3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'ad. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'ad. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d.

I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla

I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è generico.

Con esso la difesa prospetta una pretesa equivocità degli indizi del concorso nel furto di cui al capo 1 dell'imputazione (quello commesso all'interno del centro estetico "[OSCURATO:PERSONA]"), e di quello nel furto della tessera ERG di cui al capo 4 (erroneamente indicato in ricorso come capo 2), senza confrontarsi con le logiche considerazioni della sentenza impugnata, di cui il ricorso sollecita, in definitiva, una inammissibile rivalutazione di merito.

Ed invero, quanto al primo furto la sentenza impugnata spiega che, a differenza di quanto si assume in ricorso, l'imputato, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], fu bloccato dalle forze dell'ordine sopraggiunte presso il centro estetico subito dopo il fatto, essendo stati essi immediatamente raggiunti - dopo essersi dati a precipitosa fuga una volta scoperti dagli operanti - quando ancora si trovavano in una delle stanze dell'esercizio commerciale con la disponibilità dei beni poco prima sottratti (beni descritti dalla persona offesa e rinvenuti effettivamente indosso all'imputato).

I giudici di merito spiegano altresì che la rottura della vetrata per accedere nell'esercizio commerciale non si spiega altrimenti se non colla presenza degli imputati all'interno dello stesso.

Quanto al furto della torcia e della tessera ERG, la censura deve ritenersi parimenti generica, non confrontandosi con la ricostruzione complessiva della vicenda in cui si inserisce, in quella medesima notte, a distanza di poco tempo l'uno dall'altro, anche l'episodio del furto di cui al capo 4 dell'imputazione, avendo peraltro entrambi i correi - sia il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] - ammesso di avere, insieme, prima della mezzanotte, ossia prima che avesse inizio la sequenza dei furti di cui ai capi 1 e 4, sottratto il ciclomotore di cui al capo 2, ovvero il mezzo poi adoperato per la perpetrazione dei furti.

1.2. Quanto al secondo motivo che censura le valutazioni discrezionali afferenti il trattamento sanzíonatorio, è il caso di rammentare che costituisce jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); e che la concessione delle attenuanti generiche richiede l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice 3 nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva, e sotto tale profilo ben può assumere quindi rilievo la circostanza che l'imputato non abbia offerto segni ai fini di una positiva valutazione in tal senso; ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cessazione ove siano sorrette - come certamente nel caso di specie - da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc.

Anaclerio ed altri, Rv. 229768); di talché deve ritenersi giustificato il detto diniego anche se si fondi sulla totale assenza di elementi positivamente valutabili; laddove nel caso di specie, secondo la congrua valutazione della Corte di appello, gli unici elementi positivi emersi sono stati già valutati ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ancorchè tra i beni rubati vi fosse anche uno scooter del valore commerciale significativo, con la conseguenza che, in assenza di un comportamento processuale connotato da profili utili ai fini della valutazione in argomento, null'altro residuasse ai fini che occupano.

Il motivo sul punto è dunque anch'esso inammissibile, risultando la relativa decisione supportate da motivazione non arbitraria che, come tale, riflette valutazione costituente giudizio di merito insindacabile nella presente sede.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen.„ la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 25/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole di tre reati di furto, aggravati. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la non configurabilità dei reati di furto con riferimento alle fattispecie aggravate contestate ai capi 1 e 2 dell'imputazione, difettando la prova della loro sussistenza per mancanza e/o illogicità della motivazione. Quanto al furto di cui al capo 1, intervenuto all'interno dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" forzando la serratura della porta d'ingresso, cercando di sfondare il vetro, e non riuscendo nell'intento a causa dell'intervento delle forze dell'ordine, si evidenzia che l'imputato non è stato colto nell'atto di commettere il reato essendo stato fermato lontano dall'esercizio commerciale e ritenuto responsabile per il solo fatto che avesse con sé 0,80 centesimi di euro ed un mazzo di carte. Quanto al furto di cui al capo 2, si osserva che l'imputato non era a conoscenza del fatto. Nella disponibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] sono state rinvenute una tessera [OSCURATO:PERSONA] risultata di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed una pinza multiuso, ma l'imputato non era a conoscenza di come il [OSCURATO:PERSONA] fosse entrato in possesso di tali oggetti. Sicché in mancanza di un quadro probatorio univoco, la conseguente incertezza sulla responsabilità dell'imputato avrebbe imposto la sua assoluzione. 2.2.Col secondo motivo deduce vizi di motivazione per mancanza e/o manifesta illogicità e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di appello si è limitata ad affermare che l'imputato non ha fornito adeguata spiegazione riguardo ai fatti, non sottoponendosi ad interrogatorio, e ha già usufruito dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ma tale argomento non è sufficiente ai fini della giustificazione dell'entità, eccessiva, della pena inflitta, che in quanto sproporzionata è contraria all'esigenza di rieducazione ad essa sottesa. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'ad. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'ad. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è generico. Con esso la difesa prospetta una pretesa equivocità degli indizi del concorso nel furto di cui al capo 1 dell'imputazione (quello commesso all'interno del centro estetico "[OSCURATO:PERSONA]"), e di quello nel furto della tessera ERG di cui al capo 4 (erroneamente indicato in ricorso come capo 2), senza confrontarsi con le logiche considerazioni della sentenza impugnata, di cui il ricorso sollecita, in definitiva, una inammissibile rivalutazione di merito. Ed invero, quanto al primo furto la sentenza impugnata spiega che, a differenza di quanto si assume in ricorso, l'imputato, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], fu bloccato dalle forze dell'ordine sopraggiunte presso il centro estetico subito dopo il fatto, essendo stati essi immediatamente raggiunti - dopo essersi dati a precipitosa fuga una volta scoperti dagli operanti - quando ancora si trovavano in una delle stanze dell'esercizio commerciale con la disponibilità dei beni poco prima sottratti (beni descritti dalla persona offesa e rinvenuti effettivamente indosso all'imputato). I giudici di merito spiegano altresì che la rottura della vetrata per accedere nell'esercizio commerciale non si spiega altrimenti se non colla presenza degli imputati all'interno dello stesso. Quanto al furto della torcia e della tessera ERG, la censura deve ritenersi parimenti generica, non confrontandosi con la ricostruzione complessiva della vicenda in cui si inserisce, in quella medesima notte, a distanza di poco tempo l'uno dall'altro, anche l'episodio del furto di cui al capo 4 dell'imputazione, avendo peraltro entrambi i correi - sia il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] - ammesso di avere, insieme, prima della mezzanotte, ossia prima che avesse inizio la sequenza dei furti di cui ai capi 1 e 4, sottratto il ciclomotore di cui al capo 2, ovvero il mezzo poi adoperato per la perpetrazione dei furti. 1.2. Quanto al secondo motivo che censura le valutazioni discrezionali afferenti il trattamento sanzíonatorio, è il caso di rammentare che costituisce jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); e che la concessione delle attenuanti generiche richiede l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice 3 nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva, e sotto tale profilo ben può assumere quindi rilievo la circostanza che l'imputato non abbia offerto segni ai fini di una positiva valutazione in tal senso; ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cessazione ove siano sorrette - come certamente nel caso di specie - da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768); di talché deve ritenersi giustificato il detto diniego anche se si fondi sulla totale assenza di elementi positivamente valutabili; laddove nel caso di specie, secondo la congrua valutazione della Corte di appello, gli unici elementi positivi emersi sono stati già valutati ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ancorchè tra i beni rubati vi fosse anche uno scooter del valore commerciale significativo, con la conseguenza che, in assenza di un comportamento processuale connotato da profili utili ai fini della valutazione in argomento, null'altro residuasse ai fini che occupano. Il motivo sul punto è dunque anch'esso inammissibile, risultando la relativa decisione supportate da motivazione non arbitraria che, come tale, riflette valutazione costituente giudizio di merito insindacabile nella presente sede. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen.„ la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
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