CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32119/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, concernente la dedotta violazione dilegge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cuiall'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile poiché si limita a riproporre questionigià devolute al giudice di appello e da questi esaminate e disattese conmotivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, senza confrontarsi con leragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fattoespressamente indicate nella sentenza impugnata (pag. 4), risolvendosi,pertanto, in una censura meramente reiterativa e, come tale, priva dellanecessaria specificità cui l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega lasanzione dell'inammissibilità;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]