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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18865/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16991/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro A.c.e.r Campania, Agenzia Campana per l'[OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] popolare ed economica - — Assegnazione — Locazione — Morte dell'assegnatario —Diritto al subentro — Condizioni —Fattispecie e nei confronti di Comune di Casamarciano; –intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli , n. 4926 /20 19 , depositatail 21 ottobre 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre mezzi, nei confronti dell’I.a.c.p. di Napoli e del Comune di Casamarciano, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che ne aveva rigettato l’opposizione avverso l'ordinanza di sgombero emessa dal predetto Comune nei suoi confronti, in quanto occupante sine titulodi alloggio di edilizia popolare : la Corte partenopea ha infatti ritenuto che, giusta il combinato disposto degli artt. 14 e2, lett. f), legge reg.

Campania 2 luglio 1997, n. 18, ostass e effettivamente al subentro dell’appellante nell’alloggio assegnato alla madre, a seguito del decesso di questa avvenuto nel 1996, l’avere egli ceduto di fat to a terzi, fin dagli anni ’90,altro alloggio popolare di cui ancora nel 2011 risultava assegnatario e nel quale a quella data aveva ancora la residenza; resiste con controricorso l’A.c.e.r Campania, Agenzia Campana per l'[OSCURATO:PERSONA],quale successore ex lege all’Iacp di Napoli; l’altro intimato non svolge difese; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; è pervenuta in cancelleria, a mezzo p.e.c. datata 24 maggio 2023, nota sottoscritta personalmente dal ricorrente e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], recante comunicazione di decesso dell’unico difensore delpredetto, avvenuto in data 13 dicembre 2022, come da allegato certificato di morte; con tale nota si chiede disporsi l’interruzione del giudizio; considerato che: in disparte il rilievo del difetto di jus postulandi in capo all’avvocato che ha sottoscritto, unitamente alla parte, la menzionata nota, sia perché non munito di procura, sia perché, come esplicitamente ammesso, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, privodi conseguenze processuali è in ogni caso il segnalato decesso del difensore del ricorrente sopravvenuto dopo il deposito del ricorso e nelle more della fissazione dell’odierna adunanza; com’è noto, infatti, secondo pacifico insegnamento, l'istituto dell'interruzione del processo concerne il giudizio di merito, caratterizzato dal principio dispositivo, e non può essere quindi esteso, nel silenzio della legge, a quello di cassazione che, dopo la notificazione e il deposito del ricorso è "dominato", invece, dall'impulso d'ufficio e non può essere, pertanto, assimilato all'altro (v. e pluribus Cass. Sez.

U . 14/10/ 1992, n. 11195; 14/11/ 2003, n. 17295; 18/08/2004, n. 16138; 08/06/2004, n. 10824; 10/04/ 2003, n. 5672; 13/01/2006,n. 477; 23/01/2006, n. 1206 ); la nota stessa, peraltro, dimostra l’acquisita conoscenza da parte del ricorrente del decesso del proprio difensore in tempo utile a dar mandato a nuovo difensore per l’esercizio dei diritti di difesa nella fase della trattazione secondo il rito adottato , rimanendo per ci ò stesso esclusa la necessità di disporre,a tal fine, un rinvio della causa a nuovo ruolo; con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte d’appello ritenuto configurabile nella specie l’ipo t esi ostativa all’assegnazione prevista dall’art. 2, lett. f, legge reg.

Campania n. 18 del 1997, ossia «avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice»; afferma che, come già evidenziato in appello, egli in realtà non aveva mai abbandonato l’altro alloggio di cui era legittimo assegnatarioma che era piuttosto accaduto che, «per insopportabilità della convivenza» con la moglie, se ne era separato di fatto già dal 1993 ed era andato a vivere nell’alloggio oggetto di sgombero; con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte d’appello affermato che il vantato diritto al subentro non poteva riconoscersi sulla base di una diretta applicazione degli artt. 3 e 47 Cost., senza tener conto dell’analitica disciplina di settore, demandata anche alla potestà legislativa regionale, che di tali norme costituisce attuazione, nell’ambito di un complessivo bilanciamento degli interessi in gioco; sostiene chetale ragionamento sovverte la gerarchia delle fonti e viola il diritto all’abitazione tutelato dalla Costituzione ed anche dalle norme sovranazionali; con il terzo motivo il ricorrente denuncia, infine, violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte d’appello omesso di compensare le spese, sebbene ─ afferma ─ se ne potessero ravvisare nella specie i presupposti; il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 cod. proc. civ.; la Corte d’appello ha giustificato il convincimento espresso secondo cui la situazione di fatto relativa all’immobile già assegnato al ricorrente (situazione in sé incontestata) comporta abbandono dell’alloggiorilevante ai sensi e per gli effetti di cui a ll’art. 2, lett. f) , legge reg.

Campania n. 18 del 1997, ostativo al preteso subentro nell’assegnazione del diverso alloggio in precedenza assegnato alla madre, richiamando il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui «nella normativa in materia di edilizia popolare pubblica "l'abbandono" dell'immobile ad opera dell'assegnatario assume una rilevanza oggettiva, quale causa di "revoca dell'assegnazione", anche se sia motivato da ragioni di vita e di lavoro, e non sorretto, dunque, da animus derelinquendi»( Cass.n. 8519 del 03/04/2008; n. 21056 del 18/10/2016; n. 8530 del 27/08/1998); il motivo si risolve nella mera asserzione contraria ma non offre alcun argomento che possa indurre a rivedere detto orientamento; anzi, il ricorrente ignora totalmente tale parte della motivazione, che nemmeno evoca, e pertanto non si fa carico di essa, prestandosi la censura sotto tale profilo anche ad un rilievo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., trattandosi di motivo inidoneo a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione; per analoghe considerazioni deve dirsi inammissibile anche il secondo motivo; non è indicata la ragione per cui il rilievo, svolto in sentenza ─ secondo cui il vantato diritto al subentro non può riconoscersi sulla base di «una applicazione diretta degli artt. 3 e 47 Cost., senza tener conto dell’analitica disciplina di settore, demandata anche alla potestà legislativa regionale, che di tali norme costituisce attuazione, nell’ambito di un complessivo bilanciamento degli interessi in gioco» ─ dovrebbe ritenersi implicare un sovvertimento della gerarchia delle fonti; è comunque al contrario evidente,da un lato, la piena correttezza di tale affermazione, dall’altro, che il ricorrente mostra di ignorare che, in presenza di una disciplina specifica di fonte legislativa la cui applicazione conduce a negare la fondatezza del vantato diritto al subentro, il sovraordinato parametro costituzionale non potrebbe comunque porsi quale alternativo diretto fondamento di un accertamento giudiziale di quel diritto senza prima passare da un giudizio incidentale di legittimità costituzionale della norma di legge sospettata di porsi in contrasto con la norma superprimaria ( artt.134, 136 - 137 Cost., 1 legge cost. 9 febbraio 1948 , n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 , n. 87 ) : sospetto che nella specie ─ è appena il caso di aggiungere ─ non si ha alcun motivo di nutrire , né tanto meno argomenti al riguardo sono nemmeno accennati in ricorso; è infine inammissibile anche il terzo motivo; secondo pacifica acquisizione, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, il cui mancato esercizio, come nella specie, per pacifico indirizzo, non è sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U. 15/07/2005, n. 14989; Cass.07/03/2001, n. 3272 e successive numerose conformi); il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; a tale attestazione non può ostare la riferita condizione de l ricorrente, risultante dagli atti, di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, occorrendo al riguardo rammentare che, secondo principio affermato dalle Sezioni Unite e che deve qui essere ribadito, «il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» (Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315); spetterà dunque all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in Euro 900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16991/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro A.c.e.r Campania, Agenzia Campana per l'[OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] popolare ed economica - — Assegnazione — Locazione — Morte dell'assegnatario —Diritto al subentro — Condizioni —Fattispecie e nei confronti di Comune di Casamarciano; –intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli , n. 4926 /20 19 , depositatail 21 ottobre 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre mezzi, nei confronti dell’I.a.c.p. di Napoli e del Comune di Casamarciano, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che ne aveva rigettato l’opposizione avverso l'ordinanza di sgombero emessa dal predetto Comune nei suoi confronti, in quanto occupante sine titulodi alloggio di edilizia popolare : la Corte partenopea ha infatti ritenuto che, giusta il combinato disposto degli artt. 14 e2, lett. f), legge reg. Campania 2 luglio 1997, n. 18, ostass e effettivamente al subentro dell’appellante nell’alloggio assegnato alla madre, a seguito del decesso di questa avvenuto nel 1996, l’avere egli ceduto di fat to a terzi, fin dagli anni ’90,altro alloggio popolare di cui ancora nel 2011 risultava assegnatario e nel quale a quella data aveva ancora la residenza; resiste con controricorso l’A.c.e.r Campania, Agenzia Campana per l'[OSCURATO:PERSONA],quale successore ex lege all’Iacp di Napoli; l’altro intimato non svolge difese; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; è pervenuta in cancelleria, a mezzo p.e.c. datata 24 maggio 2023, nota sottoscritta personalmente dal ricorrente e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], recante comunicazione di decesso dell’unico difensore delpredetto, avvenuto in data 13 dicembre 2022, come da allegato certificato di morte; con tale nota si chiede disporsi l’interruzione del giudizio; considerato che: in disparte il rilievo del difetto di jus postulandi in capo all’avvocato che ha sottoscritto, unitamente alla parte, la menzionata nota, sia perché non munito di procura, sia perché, come esplicitamente ammesso, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, privodi conseguenze processuali è in ogni caso il segnalato decesso del difensore del ricorrente sopravvenuto dopo il deposito del ricorso e nelle more della fissazione dell’odierna adunanza; com’è noto, infatti, secondo pacifico insegnamento, l'istituto dell'interruzione del processo concerne il giudizio di merito, caratterizzato dal principio dispositivo, e non può essere quindi esteso, nel silenzio della legge, a quello di cassazione che, dopo la notificazione e il deposito del ricorso è "dominato", invece, dall'impulso d'ufficio e non può essere, pertanto, assimilato all'altro (v. e pluribus Cass. Sez. U . 14/10/ 1992, n. 11195; 14/11/ 2003, n. 17295; 18/08/2004, n. 16138; 08/06/2004, n. 10824; 10/04/ 2003, n. 5672; 13/01/2006,n. 477; 23/01/2006, n. 1206 ); la nota stessa, peraltro, dimostra l’acquisita conoscenza da parte del ricorrente del decesso del proprio difensore in tempo utile a dar mandato a nuovo difensore per l’esercizio dei diritti di difesa nella fase della trattazione secondo il rito adottato , rimanendo per ci ò stesso esclusa la necessità di disporre,a tal fine, un rinvio della causa a nuovo ruolo; con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte d’appello ritenuto configurabile nella specie l’ipo t esi ostativa all’assegnazione prevista dall’art. 2, lett. f, legge reg. Campania n. 18 del 1997, ossia «avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice»; afferma che, come già evidenziato in appello, egli in realtà non aveva mai abbandonato l’altro alloggio di cui era legittimo assegnatarioma che era piuttosto accaduto che, «per insopportabilità della convivenza» con la moglie, se ne era separato di fatto già dal 1993 ed era andato a vivere nell’alloggio oggetto di sgombero; con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte d’appello affermato che il vantato diritto al subentro non poteva riconoscersi sulla base di una diretta applicazione degli artt. 3 e 47 Cost., senza tener conto dell’analitica disciplina di settore, demandata anche alla potestà legislativa regionale, che di tali norme costituisce attuazione, nell’ambito di un complessivo bilanciamento degli interessi in gioco; sostiene chetale ragionamento sovverte la gerarchia delle fonti e viola il diritto all’abitazione tutelato dalla Costituzione ed anche dalle norme sovranazionali; con il terzo motivo il ricorrente denuncia, infine, violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte d’appello omesso di compensare le spese, sebbene ─ afferma ─ se ne potessero ravvisare nella specie i presupposti; il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 cod. proc. civ.; la Corte d’appello ha giustificato il convincimento espresso secondo cui la situazione di fatto relativa all’immobile già assegnato al ricorrente (situazione in sé incontestata) comporta abbandono dell’alloggiorilevante ai sensi e per gli effetti di cui a ll’art. 2, lett. f) , legge reg. Campania n. 18 del 1997, ostativo al preteso subentro nell’assegnazione del diverso alloggio in precedenza assegnato alla madre, richiamando il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui «nella normativa in materia di edilizia popolare pubblica "l'abbandono" dell'immobile ad opera dell'assegnatario assume una rilevanza oggettiva, quale causa di "revoca dell'assegnazione", anche se sia motivato da ragioni di vita e di lavoro, e non sorretto, dunque, da animus derelinquendi»( Cass.n. 8519 del 03/04/2008; n. 21056 del 18/10/2016; n. 8530 del 27/08/1998); il motivo si risolve nella mera asserzione contraria ma non offre alcun argomento che possa indurre a rivedere detto orientamento; anzi, il ricorrente ignora totalmente tale parte della motivazione, che nemmeno evoca, e pertanto non si fa carico di essa, prestandosi la censura sotto tale profilo anche ad un rilievo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., trattandosi di motivo inidoneo a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione; per analoghe considerazioni deve dirsi inammissibile anche il secondo motivo; non è indicata la ragione per cui il rilievo, svolto in sentenza ─ secondo cui il vantato diritto al subentro non può riconoscersi sulla base di «una applicazione diretta degli artt. 3 e 47 Cost., senza tener conto dell’analitica disciplina di settore, demandata anche alla potestà legislativa regionale, che di tali norme costituisce attuazione, nell’ambito di un complessivo bilanciamento degli interessi in gioco» ─ dovrebbe ritenersi implicare un sovvertimento della gerarchia delle fonti; è comunque al contrario evidente,da un lato, la piena correttezza di tale affermazione, dall’altro, che il ricorrente mostra di ignorare che, in presenza di una disciplina specifica di fonte legislativa la cui applicazione conduce a negare la fondatezza del vantato diritto al subentro, il sovraordinato parametro costituzionale non potrebbe comunque porsi quale alternativo diretto fondamento di un accertamento giudiziale di quel diritto senza prima passare da un giudizio incidentale di legittimità costituzionale della norma di legge sospettata di porsi in contrasto con la norma superprimaria ( artt.134, 136 - 137 Cost., 1 legge cost. 9 febbraio 1948 , n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 , n. 87 ) : sospetto che nella specie ─ è appena il caso di aggiungere ─ non si ha alcun motivo di nutrire , né tanto meno argomenti al riguardo sono nemmeno accennati in ricorso; è infine inammissibile anche il terzo motivo; secondo pacifica acquisizione, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, il cui mancato esercizio, come nella specie, per pacifico indirizzo, non è sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 15/07/2005, n. 14989; Cass.07/03/2001, n. 3272 e successive numerose conformi); il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; a tale attestazione non può ostare la riferita condizione de l ricorrente, risultante dagli atti, di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, occorrendo al riguardo rammentare che, secondo principio affermato dalle Sezioni Unite e che deve qui essere ribadito, «il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» (Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315); spetterà dunque all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in Euro 900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,
Sentenza Cassazione n. 18865/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris