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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 42565/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PAVIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 051Y01E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 marzo 2022, il Tribunale di Pavia ha dichiarato l'inefficacia dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 13 gennaio 2022 dal locale Procuratore della Repubblica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], del quale ha ordinato l'immediata scarcerazione, se non ristretto per altra causa.

A tal fine, ha rilevato che, al momento dell'adozione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, Borsan era ristretto in carcere perché sottoposto a misura cautelare solo nell'ambito di procedimenti diversi da quello nel quale egli ha riportato sentenza irrevocabile di condanna alla pena della cui esecuzione si discute.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione trascurato che, nel caso di specie, il condannato si trovava, all'atto di emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, ristretto in stato di custodia cautelare anche per il reato oggetto di accertamento definitivo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.

2. Risulta dagli atti (cfr. posizione SIDET trasmessa dall'amministrazione penitenziaria) che [OSCURATO:PERSONA], alla data del 13 gennaio 2022, era sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, oltre che per fatti diversi, anche per quelli — trentuno fattispecie di furto aggravato in concorso, commesse in varie località tra il 25 luglio ed il 7 ottobre 2020 — che, contestati nel procedimento n. 5524/2020, sono stati accertati con sentenza del Tribunale di Pavia del 28 giugno 2021, divenuta irrevocabile il 17 dicembre 2021, di condanna alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione e 1.000 euro di multa.

Trattasi di situazione che, ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244652 - 01; Sez. 4, n. 18362 del 22/03/2007, Guarnieri, Rv. 236413 - 01), osta all'operatività della sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'articolo 656, comma 5, cod. proc. pen., istituto volto, in sostanza, ad impedire l'ingresso in carcere di quanti possano aspirare ad uno dei regimi alternativi alla detenzione: esigenza, questa, insussistente nei riguardi di condannati che già si trovino ristretti in carcere.

Pertinente si palesa, del resto, il richiamo, in proposito, all'art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen., che esclude dall'ambito di applicazione della sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, sancendo un espresso divieto, «coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva».

3. Il Tribunale di Pavia è pervenuto ad opposta conclusione sul postulato che Borsan, all'atto dell'emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, non fosse sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i fatti per i quali egli è stato condannato in via definitiva.

Ha tratto prova di detto assunto da circostanze (l'intestazione della sentenza di condanna; gli accertamenti compiuti presso la casa circondariale ove il condannato era, al tempo, ristretto) che, ad una valutazione complessiva, appaiono efficacemente contraddette dal documento proveniente dall'amministrazione penitenziaria, che dà conto di come, invece, il titolo custodiale, costituito dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia del 7 aprile 2021, eseguita il 19 aprile 2021, emesso con riferimento a tali fatti non fosse, al momento considerato, venuto meno.

4. I superiori rilievi impongono, in conclusione, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PAVIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 051Y01E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 marzo 2022, il Tribunale di Pavia ha dichiarato l'inefficacia dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 13 gennaio 2022 dal locale Procuratore della Repubblica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], del quale ha ordinato l'immediata scarcerazione, se non ristretto per altra causa. A tal fine, ha rilevato che, al momento dell'adozione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, Borsan era ristretto in carcere perché sottoposto a misura cautelare solo nell'ambito di procedimenti diversi da quello nel quale egli ha riportato sentenza irrevocabile di condanna alla pena della cui esecuzione si discute. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione trascurato che, nel caso di specie, il condannato si trovava, all'atto di emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, ristretto in stato di custodia cautelare anche per il reato oggetto di accertamento definitivo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto. 2. Risulta dagli atti (cfr. posizione SIDET trasmessa dall'amministrazione penitenziaria) che [OSCURATO:PERSONA], alla data del 13 gennaio 2022, era sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, oltre che per fatti diversi, anche per quelli — trentuno fattispecie di furto aggravato in concorso, commesse in varie località tra il 25 luglio ed il 7 ottobre 2020 — che, contestati nel procedimento n. 5524/2020, sono stati accertati con sentenza del Tribunale di Pavia del 28 giugno 2021, divenuta irrevocabile il 17 dicembre 2021, di condanna alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. Trattasi di situazione che, ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244652 - 01; Sez. 4, n. 18362 del 22/03/2007, Guarnieri, Rv. 236413 - 01), osta all'operatività della sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'articolo 656, comma 5, cod. proc. pen., istituto volto, in sostanza, ad impedire l'ingresso in carcere di quanti possano aspirare ad uno dei regimi alternativi alla detenzione: esigenza, questa, insussistente nei riguardi di condannati che già si trovino ristretti in carcere. Pertinente si palesa, del resto, il richiamo, in proposito, all'art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen., che esclude dall'ambito di applicazione della sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, sancendo un espresso divieto, «coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva». 3. Il Tribunale di Pavia è pervenuto ad opposta conclusione sul postulato che Borsan, all'atto dell'emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, non fosse sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i fatti per i quali egli è stato condannato in via definitiva. Ha tratto prova di detto assunto da circostanze (l'intestazione della sentenza di condanna; gli accertamenti compiuti presso la casa circondariale ove il condannato era, al tempo, ristretto) che, ad una valutazione complessiva, appaiono efficacemente contraddette dal documento proveniente dall'amministrazione penitenziaria, che dà conto di come, invece, il titolo custodiale, costituito dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia del 7 aprile 2021, eseguita il 19 aprile 2021, emesso con riferimento a tali fatti non fosse, al momento considerato, venuto meno. 4. I superiori rilievi impongono, in conclusione, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il
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