CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 novembre 2012
Cassazione n. 23766/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hiesto il respingimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 9 ottobre 2025 il Tribunale di Lucca, pronunciandosiGiudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata aottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod.pen., e 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui al punto 1dell’atto d’impugnazione in esame – già sottoposti a unificazione con il provvedimento dicumulo emesso il 5 settembre 2024 nel procedimento n. 392/2020 SIEP – e il reato giudicatocon la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca il 7 febbraio 2020, divenuta irrevocabile il 17giugno 2025.A sostegno di tali conclusioni il Tribunale di Lucca richiamava l’eterogeneità deicomportamenti criminosi presupposti e l’occasionalità delle condotte illecite commesse il 23luglio 2025, a Lucca, per le quali si invocava l’applicazione del vincolo della continuazione,riguardanti i reati di cui agli artt. 61, primo comma, n. 2, 110, 582, 628, primo e terzo comma,cod. pen.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un’unica censura difensiva.Con tale doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc.pen., conseguenti all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che siimponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioniirrevocabili oggetto di verifica esecutiva, resa evidente dalla loro omogeneitàcomportamentale, che andava correlata alla condizione di tossicodipendenza conclamatadel condannato, irragionevolmente disattesa dal Tribunale di Lucca, a frontedell’ incontroversa decisività di tale dato nosografico.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, conspecifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], haindividuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente diuna pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazionedella continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen.,devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve esseredeliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originariaprogettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristicheessenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n.44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01).L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a unaconcezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quantoriscontrabile con riferimento alla posizione della ricorrente, perché in tal caso «la reiterazionedella condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e chedal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso edopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al“favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01).La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiutadall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero dicongetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che siritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambitodi un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario eimponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, secondo comma, e 671 cod.proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 5, n.49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).3. Tanto premesso, deve osservarsi che le modalità con cui le condotte illecite poste inessere da [OSCURATO:PERSONA], per le quali si invocava l’applicazione del vincolo dellacontinuazione, poste in essere, a Lucca, il 23 luglio 2025 –riguardanti i reati di cui agli artt.61, primo comma, n. 2, 110, 582, 628, primo e terzo comma, cod. pen. – inducevano ilTribunale di Luca a ritenere occasionali i comportamenti criminosi del ricorrente. Tale,ritenuta, occasionalità veniva ritenuta incompatibile con il vincolo di cui si invocava ilriconoscimento, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., inrelazione ai fatti di reato già sottoposti a unificazione con il provvedimento di cumulo emessodalla Procura generale della Corte di appello di Firenze, il 5 settembre 2024, nelprocedimento n. 392/2020 SIEP.Appaiono, sotto questo profilo, ragionevoli le conclusioni alle quali, sul punto, pervenivail Tribunale di Lucca, che, a pagina 2 della decisione censurata, richiamava l’eterogeneitàdei comportamenti criminosi posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] il 23 luglio 2025 rispetto airesidui fatti di reato, evidenziando «che si trattava di violazioni eterogenee suscitate da uncontrollo di polizia, eseguito perché l’istante in stato di alterazione dovuto all’assunzione dialcool, stava creando disordine all’interno di un locale pubblico, dunque uno episodio deltutto occasionale […]».Non può, del resto, non rilevarsi, in linea con quanto affermato nel paragrafoprecedente, che la verifica sulla sussistenza del vincolo della continuazione, non può esserecompiuta dal giudice dell’esecuzione sulla base di indici di natura meramente presuntivaovvero di mere ipotesi congetturali, essendo indispensabile accertare che i fatti di reato chesi ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguitinell’ambito di un programma criminoso che, nelle sue linee essenziali, risulti unitario, allaluce degli elementi concreti e specifici di cui si dispone.4. Deve, tuttavia, rilevarsi che, ferme restando tali considerazioni, è incontroverso chel’assenza di ogni riferimento alla condizione di tossicodipendenza, pur dedotta, diXXXXXXXXXXX, comporta un contrasto del provvedimento impugnato con la giurisprudenzadi legittimità consolidata, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema diriconoscimento della continuazione in sede esecutiva, lo “status” di tossicodipendente puòessere preso in considerazione per giustificare l’unicità del disegno criminoso con riferimentoai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre chesussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione» (Sez. 1, n.33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124 - 01).Questa opzione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadite questa Corte, che ha affermatoil seguente principio di diritto: «In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art.671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato ditossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità deldisegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti datale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza perla sussistenza della continuazione» (Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, F., Rv. 289240 - 01).5. Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alTribunale di Lucca per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principidi diritto che si sono enunciati.Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di luccaCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.