CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21993/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Raddusa unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controdomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4853/2023depositata il 05/07/2023.Numero registro generale 1366/2024Numero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 21993/2026Data pubblicazione 26/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dallaConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2005 il signor [OSCURATO:PERSONA] stipulava con la societàfornitura di servizi di telefonia e connettività allo studio professionale.A seguito di disservizi insorti dopo la richiesta di trasloco delle utenzenel 2013, il [OSCURATO:PERSONA] recedeva dal contratto e, con atto dicitazione del 18 aprile 2014, preceduto dal tentativo di conciliazioneinnanzi al CORECOM Lazio, conveniva [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento eil risarcimento dei danni.La società [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva eccependo l’incompetenzaterritoriale del Tribunale di Roma, in forza della clausola di foro esclusivo,nonché l’improcedibilità della domanda; nel merito, contestaval’inadempimento.Con sentenza n. 12564/2018, il Tribunale di Roma rigettaval’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo invalida la clausola diforo esclusivo per difetto di specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341e 1342 c.c., e, in parziale accoglimento della domanda, condannavaeuro 21.091,10, oltre spese di lite.2. Interposto gravame dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 4853del 5 luglio 2023 la Corte d’Appello di Roma dichiarava l’incompetenza delTribunale di Roma in favore del Tribunale di Milano.Numero registro generale 1366/2024Numero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 21993/2026Data pubblicazione 26/06/20263. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito hanno il PaternòRaddusa propone ora ricorso per cassazione, affidato a unico complessomotivo, illustrato da memoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con unico complesso motivo il ricorrente denuncia la violazione degliartt. 1341 e 1342 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., per omessa valutazione del contenuto delleprove documentali ritualmente acquisite in atti.Si duole che la corte di merito abbia ritenuto validamente approvatala clausola di foro esclusivo di Milano nonostante la sua approvazionemediante richiamo cumulativo e indistinto di numerose condizioni generali,molte prive di carattere vessatorio, con modalità grafiche e redazionaliinidonee a garantire la specifica attenzione del contraente per adesione,trattandosi di censura decisiva ai fini della declaratoria di incompetenzaterritoriale.4.2. Il complesso motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini diseguito indicati.La validità della clausola di deroga alla competenza territorialeinserita in condizioni generali di contratto è subordinata, ai sensi dell’art.1341, 2 comma, c.c., alla relativa specifica approvazione per iscritto,dovendo garantirsi che il contraente aderente sia stato posto in condizionedi percepire consapevolmente il contenuto della pattuizione onerosa.Giusta principio consolidato, tale requisito non è soddisfatto da unasottoscrizione generica o cumulativa, ma esige una modalità diapprovazione idonea a richiamare l’attenzione del sottoscrittore sullaclausola vessatoria, distinguendola dalle altre condizioni contrattuali(Cass., Sez. I, 5 dicembre 2003, n. 18680).La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato chel’approvazione “in blocco” di una pluralità di clausole, comprese quelleNumero registro generale 1366/2024Numero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 21993/2026Data pubblicazione 26/06/2026prive di carattere vessatorio, è di regola inidonea a soddisfare l’esigenza dispecificità richiesta dall’art. 1341 c.c., poiché non consente di riteneregarantita l’effettiva attenzione del contraente verso la clausola a luisfavorevole, resa difficilmente individuabile perché confusa tra altrepattuizioni (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2016, n. 20606; Cass., Sez. II, 10gennaio 1996, n. 166). In tali ipotesi, la clausola vessatoria deve ritenersiinefficace, non potendo l’adempimento meramente formale dell’oneredella doppia sottoscrizione surrogare la funzione sostanziale di tutelaperseguita dalla norma.Si è al riguardo precisato che la verifica della validità dell’approvazionenon può arrestarsi a criteri meramente quantitativi o formali, ma deveessere condotta in concreto, valutando l’idoneità della tecnica redazionaleadottata a rendere immediatamente percepibile la clausola onerosa. Intale prospettiva, non è decisiva, di per sé, la presenza nell’elencorichiamato di clausole non vessatorie, quanto piuttosto la chiarezza e laleggibilità del richiamo e la sua capacità di evidenziare il contenuto dellaclausola specificamente approvata (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2016, n.20606; Cass., Sez. III, 18 dicembre 2024, n. 33201).Il sindacato del giudice di merito deve dunque concentrarsisull’accertamento dell’effettiva idoneità della modalità di approvazione aporre in rilievo la clausola vessatoria, verificando se il richiamo utilizzato,avuto riguardo alla sua struttura grafica, al numero e alla natura delleclausole richiamate e alla loro presentazione complessiva, abbia consentitoal contraente aderente una consapevole percezione della pattuizionederogatoria della competenza.Ne consegue che il giudice che consideri automaticamente efficace unaclausola di foro esclusivo approvata mediante un richiamo cumulativo eindistinto a una pluralità di condizioni generali, senza accertare se talemodalità abbia effettivamente garantito l’attenzione del contraenteaderente sulla specifica pattuizione onerosa, incorre in una falsaNumero registro generale 1366/2024Numero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 21993/2026Data pubblicazione 26/06/2026applicazione dell’art. 1341, 2 comma, c.c., dovendo invece procedere auna verifica in concreto dell’adeguatezza della tecnica di approvazioneadottata.Orbene, nella specie la corte d’appello ha errato perché ha ritenuto validala clausola di deroga alla competenza territoriale sulla base del solo datoformale della doppia sottoscrizione, senza procedere alla necessariaverifica in concreto dell’idoneità della tecnica redazionale adottata agarantire una specifica e consapevole attenzione del contraente aderentesulla clausola vessatoria.In particolare, la corte territoriale non ha valutato se il richiamocumulativo e indistinto a una pluralità di condizioni generali, molte dellequali prive di carattere vessatorio, fosse concretamente idoneo a rendereimmediatamente percepibile la pattuizione derogatoria della competenza,così da soddisfare la funzione protettiva dell’art. 1341, 2 comma, c.c.A tale stregua la corte d’appello ha attribuito efficacia alla clausola di foroesclusivo in via sostanzialmente automatica, omettendo l’accertamentorichiesto dalla giurisprudenza di legittimità circa l’effettiva capacità dellamodalità di approvazione di porre in evidenza la clausola onerosa rispettoalle altre condizioni contrattuali.6. Alla fondatezza nei suindicati termini del complesso motivo di ricorsoconsegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che indiversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicatidisattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.Numero registro generale 1366/2024Numero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 21993/2026Data pubblicazione 26/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 15 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]