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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 06050/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le doglianze di cui al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. - sono manifestamente infondate, in quanto non ricorre alcuna contraddittorietà tra l'applicazione della recidiva, per la presenza di numerosi precedenti penali anche specifici dell'imputato e del brevissimo lasso di tempo intercorso tra le condanne definitive riportate e le violazioni addebitategli, e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al ricorrente per essere diventato, successivamente ai fatti di reato per cui si procede, collaboratore di giustizia, dimostrando di essersi allontanato dall'ambiente criminale in cui viveva.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le doglianze di cui al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. - sono manifestamente infondate, in quanto non ricorre alcuna contraddittorietà tra l'applicazione della recidiva, per la presenza di numerosi precedenti penali anche specifici dell'imputato e del brevissimo lasso di tempo intercorso tra le condanne definitive riportate e le violazioni addebitategli, e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al ricorrente per essere diventato, successivamente ai fatti di reato per cui si procede, collaboratore di giustizia, dimostrando di essersi allontanato dall'ambiente criminale in cui viveva. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.