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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 07401/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso contro la sentenza n. 653/2021, con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 81, 337 e 582,585, 576 n.1 c.p., deducendo vizio di motivazione e violazione di legge: a) in merito all'accertamento degli elementi costitutivi del reato di resistenza, essendosi trattato di una condotta di opposizione passiva; b) in merito al diniego delle attenuanti generiche stante la giovane età di Reyes; c) in merito al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni del diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa richiesto dalla Reyes.

Si deve rammentare che i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lett. c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica.

Devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza, e specificare gli aspetti di illogicità della motivazione censurata.

Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità.

Da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso contro la sentenza n. 653/2021, con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 81, 337 e 582,585, 576 n.1 c.p., deducendo vizio di motivazione e violazione di legge: a) in merito all'accertamento degli elementi costitutivi del reato di resistenza, essendosi trattato di una condotta di opposizione passiva; b) in merito al diniego delle attenuanti generiche stante la giovane età di Reyes; c) in merito al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni del diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa richiesto dalla Reyes. Si deve rammentare che i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lett. c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica. Devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza, e specificare gli aspetti di illogicità della motivazione censurata. Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità. Da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] r
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