CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26622/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Salerno nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 18/2/2025 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; preso atto che non ̀ stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni difensivedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per espressa remissione di querela formalizzata dalla persona offesa e tacitamente accettata dal difensore dell’imputato,in ordine al reato di truffa a lui ascritto. Sicontestava a G aldoporpora Vincenzo di avere con artifizi e raggiri indotto in errore [OSCURATO:PERSONA], ponendo in vendita sulla piattaforma E bay una playstation in realtà mai posseduta e ricevendo dalla persona offesa la somma di 218 euro, senza fornire il bene promesso in vendita (fatto commesso il 02/02/2021). 2. Ricorreper cassazione avverso la predetta sentenza ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, deducendo v iolazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ricorrenza di un'ipotesi di cosiddetta truffa online e dell ’aggravante di cui al l'art . 61 n . 5 cod. pen. , u tile a far ritenere il delitto perseguibile d'ufficioe a rendere processualmente inefficace l’intervenuta espressa remissione di querela. Nella sentenza impugnata la situazione di particolare vulnerabilità e dell'abuso da parte del venditore della distanza rispetto al compratore, idoneaad integrare l'aggravante alla base della procedibilità d'ufficio, non venivano assolutamente prese in considerazione. Dopo aver richiamato la giurisprudenza in tema,il ricorrente osserva che va riconosciuta l'aggravante della minorata difesa,data la dinamica e le modalità di contrattazione tra le parti, poiché la persona offesa si aggiudicava ad un'asta online sulla piattaforma denominata E bay una playstation e provvedeva ad effettuare, s ù bito dopo l'aggiudicazione , il pagamento mediante bonifico del prezzo,senza tuttavia ricevere mai il prodotto ordinato. Nel caso di specie,le trattative si sono svolte interamente a distanza e le parti non si sono mai incontrate e il bene non è mai stato visionato de visu, sicché il venditore ha approfittato delle circostanze di tempo e di luogo perché le stesse hanno agevolato la consumazione della truffa. Evidenzia, infine,il ricorrente che il giudice di prime cure ha travisato i plurimi fatti emersi dall'incarto processuale e male applicato la norma di cui all'art.61 n. 5cod. pen. Chiede pertanto che la Corte di cassazione voglia annullare la sentenza, disponendo per l'effetto il rinvio degli atti alla Corte d'appello per nuovo esame in ordine al fatto reato,ritenendolo procedibile d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va preliminarmente osservatoche il T ribunale non fa alcun riferimento alla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa derivante dalla contrattazione on line, ederroneamente ritiene il reato nella sua configurazione di truffa semplice , procedibile a querela e pertanto estinto per effetto della intervenuta remissione di querela. Di contro,in forza di una consolidata elaborazione giurisprudenziale le truffe consumate onlinedevono ritenersi aggravate ai sensi dell’art. 61 n. 5 cod. pen. E’ stato infatti precisato che in tema di truffa "online", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Pmt, Rv. 281800-01). Va tuttavia osservato che, con legge del 28 giugno 2024 n.90(in G.U. n. 153 del 02/07/2024, in vigore dal 03/07/2024), all'articolo 640 cod. pen. è stat a aggiuntaun'ulteriore aggravante speciale mediante l’inserimento del comma 2 - ter che riguarda in modo specificoil fatto “commesso a distanza attraverso strumenti informaticitelematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione”. Tale aggravante,tuttavia, per espressa previsione normativa, non rende il delitto di truffa perseguibile d'ufficio,in quanto, ai sensi del comma3-ter del citato art. 640 cod.pen. come modificato, detta condotta riman e comunque perseguibil e a querela. Questa novella legislativaimpone di ritenere che dal 3 luglio 2024 le cd. truffe online,in precedenza ritenute aggravateai sensi dell'art.61 n. 5 cod. pen. , vadano ricondotte nel novero di questa nuova formulazione, con la conseguenza che, pur risultando aggravate, ri sultano perseguibili a querela. Trattandosi di norma processuale che prevede una condizione di procedibilità, la stessa si applica ai processi in corso. Ne consegue che l’eventuale remissione di querela ha efficacia estintiva del reato. Il ricorso in esame, pur essendo stato presentato in epoca successiva all'entrata in vigore di tale norma,non tiene conto di questa novità legislativa, per effetto della quale la procedibilità a querela è stata estesa anche alle cosiddette truffe online. Per le considerazioni sin qui esposte, dunque, il ricorso deve essere respinto. 2. La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta ilricorso. Così