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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09101/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 12/01/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per la ricettazione di un computer portatile. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che erroneamente era stato ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato di ricettazione, con particolare riferimento alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene: infatti Tinchi aveva fin dall'inizio riferito che il bene gli era stato venduto da tale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nominativo poi rivelatosi inesatto; la Corte di appello aveva ritenuto che non sarebbe stato possibile per Tinchi sbagliare il nominativo in quanto lui e Vacca si conoscevano per essere compaesani, quando in realtà Tinchi, sebbene [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], abitava da tempo ad Oristano; Tinchi aveva anche riferito il luogo dell'acquisto, il prezzo, e le rassicurazioni avute dal venditore sul fatto che il medesimo fosse proprietario del computer, per cui nessun dubbio poteva avere sulla provenienza del bene; al limite, il reato che avrebbe potuto essergli ascritto era quello di cui all'art. 712 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure del motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289).

In particolare, il primo motivo di ricorso pretende di dare al fatto che Tinchi prima avesse riferito di aver comprato il bene da Vacca e poi, una volta che questo aveva smentito la circostanza, da persona che si era spacciata per Vacca, 1v (4..E uno sconosciuto del paese (che, come osservato dalla Corte di appello, se era del paese allora non era uno sconosciuto), una diversa valutazione da quella della Corte di appello che, congruamente con le risultanze processuali, ha ritenuto che la versione di Tinchi sia rimasta priva di qualsiasi riscontro; la Corte di appello ha anche evidenziato le numerose contraddizioni in cui è caduto Tinchi L.-• n srv` nel racconto della sua versione dei fatti, e le dichiarazioni della testimone Peritore, ex moglie di Tinchi, che contraddicevano ulteriormente quanto detto dal ricorrente, traendo la conclusione della piena sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 12/01/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per la ricettazione di un computer portatile. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che erroneamente era stato ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato di ricettazione, con particolare riferimento alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene: infatti Tinchi aveva fin dall'inizio riferito che il bene gli era stato venduto da tale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nominativo poi rivelatosi inesatto; la Corte di appello aveva ritenuto che non sarebbe stato possibile per Tinchi sbagliare il nominativo in quanto lui e Vacca si conoscevano per essere compaesani, quando in realtà Tinchi, sebbene [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], abitava da tempo ad Oristano; Tinchi aveva anche riferito il luogo dell'acquisto, il prezzo, e le rassicurazioni avute dal venditore sul fatto che il medesimo fosse proprietario del computer, per cui nessun dubbio poteva avere sulla provenienza del bene; al limite, il reato che avrebbe potuto essergli ascritto era quello di cui all'art. 712 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure del motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). In particolare, il primo motivo di ricorso pretende di dare al fatto che Tinchi prima avesse riferito di aver comprato il bene da Vacca e poi, una volta che questo aveva smentito la circostanza, da persona che si era spacciata per Vacca, 1v (4..E uno sconosciuto del paese (che, come osservato dalla Corte di appello, se era del paese allora non era uno sconosciuto), una diversa valutazione da quella della Corte di appello che, congruamente con le risultanze processuali, ha ritenuto che la versione di Tinchi sia rimasta priva di qualsiasi riscontro; la Corte di appello ha anche evidenziato le numerose contraddizioni in cui è caduto Tinchi L.-• n srv` nel racconto della sua versione dei fatti, e le dichiarazioni della testimone Peritore, ex moglie di Tinchi, che contraddicevano ulteriormente quanto detto dal ricorrente, traendo la conclusione della piena sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere
Sentenza Cassazione n. 09101/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris