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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38683/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché teso ad ottenere un'alternativa rivalutazione delle fonti di prova, che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità e frutto di un'esauriente disamina dei dati probatori (si vada pag. 3 della sentenza della Corte d'appello di Milano); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché teso ad ottenere un'alternativa rivalutazione delle fonti di prova, che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità e frutto di un'esauriente disamina dei dati probatori (si vada pag. 3 della sentenza della Corte d'appello di Milano); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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