CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 19032/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 12693/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; – controricorrente – avverso la sentenza n. 1898/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 12693/2017 Numero sezionale 1030/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 19032/2022Data pubblicazione 13/06/2022 1. La vicenda processuale, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini che seguono. La SOICO - [OSCURATO:PERSONA] - s.r.l., premettendo che con contratto d’appalto del 21/2/1987 il Consorzio di Bonifica dell’[OSCURATO:PERSONA] le aveva commesso l’incarico di effettuare lavori di “profilatura del canale Selcella” per il corrispettivo netto pattuito di £. 750.379.732; che dalle riserve formalmente sollevate nel corso dei lavori e confermate in sede di sottoscrizione dello stato finale emergevano i seguenti crediti: - £. 13.423.321 a titolo di risarcimento del danno causato dall’allagamento procurato dal mancato funzionamento delle pompe idrovore del Consorzio (riserva n. 2); - £. 281.420.024 a titolo di risarcimento del danno conseguente alla illegittima sospensione dei lavori dal 26/8/1988 al 18/5/1989, per fatto imputabile all’amministrazione (riserva n. 3); - risarcimento del danno per la ritardata emissione del certificato di ultimazione lavori e revisione prezzi (riserva n. 7); - rimborso di quanto speso per l’acquisto di taluni terreni mediante privata compravendita, non avendo il Consorzio ottenuto la proroga dei termini per l’espropriazione (riserva n. 8); evocato in giudizio il Consorzio, chiese che lo stesso fosse condannato al risarcimento del danno complessivo, al pagamento del saldo e all’ulteriore risarcimento per non avere chiuso tempestivamente la contabilità, così da consentire all’appaltatore di rimuovere il cantiere. Il convenuto, contestata integralmente la domanda, in via riconvenzionale chiese che l’attrice fosse condannata al pagamento della penale di £. 75.038.000, per avere ultimato i lavori con 1.257 giorni di ritardo. 2. Il Tribunale, accolta in parte la domanda della SOICO, condannò il Consorzio al pagamento della complessiva somma di € F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 12693/2017 Numero sezionale 1030/2022 106.531,55, oltre rivalutazione monetaria, nonché all’ulteriore Numero di raccolta generale 19032/2022Data pubblicazione 13/06/2022 somma di € 15.248,72, oltre interessi al tasso legale. 3. La Corte d’appello di Roma, investita dall’impugnazione del Consorzio di Bonifica dell’[OSCURATO:PERSONA] e da quello incidentale della SOICO - [OSCURATO:PERSONA] - s.r.l., confermò la sentenza di primo grado. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso la decisione d’appello sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria e l’intimata resisteva con controricorso, anch’esso illustrato da memoria. 5. Venuto il processo in trattazione all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio disponeva la trattazione in pubblica udienza. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. All’approssimarsi della pubblica udienza il Consorzio ha fatto pervenire nuova memoria, assorbente del contenuto della prima. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha concluso <<per l’accoglimento del solo terzo motivo di ricorso, disattesi gli altri>>. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di doglianza il ricorrente denuncia violazione dell’art. 30, d. P.R. n. 1063/1962, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 16, co. 4, r.d. n. 2440/1923. La doglianza attinge la sentenza d’appello nella parte in cui essa ha disatteso il primo motivo d’appello, con il quale l’appellante aveva sostenuto che la sospensione dei lavori si era resa necessaria per fatti sopravvenuti, non imputabili alla stazione appaltante, al fine di adeguare i lavori alle richieste della Provincia di Latina (allargamento della carreggiata del ponte) e per far fronte a un rinvenuto maggior volume di scavo. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 12693/2017 Numero sezionale 1030/2022 La Corte locale afferma che, avvenuta l’aggiudicazione il Numero di raccolta generale 19032/2022Data pubblicazione 13/06/2022 18/10/1985 e l’approvazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Provincia di Latina, con nota del 21/6/1986 aveva chiesto al Consorzio l’adeguamento alle norme tecniche del Consiglio superiore LL.PP. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; in data 21/2/1987 le parti avevano stipulato il contratto d’appalto, senza che la committente avesse provveduto a modificare il progetto. La sospensione dei lavori era stata ordinata dal 26/8/1988 al 18/5/1989. Poiché il contratto andava considerato concluso con la stipula dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non già con l’aggiudicazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] o con la successiva approvazione del 13/6/1986, la necessità delle varianti avrebbe dovuto essere esplicitata nel contratto, dovendosi, pertanto, negare ad esse natura di evenienze sopravvenute. Assume la ricorrente che la decisione si poneva in contrasto con l’art. 16, r.d. n. 2440/1923, che al quarto comma dispone. <<I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a provate licitazioni, equivalgono per ogni effetto legale al contratto>>. La giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte di Roma non poteva reputarsi di decisiva pertinenza, stante che la Cassazione, con le pronunce in parola aveva inteso identificare il momento perfezionativo del sinallagma al solo fine d’individuare la giurisdizione. Pertanto, prosegue la ricorrente, <<se pur è corretto affermare che il vincolo contrattuale si perfeziona, sotto ogni aspetto, con la stipula dell’atto pubblico, non potrebbe comunque disconoscersi che una volta disposta l’aggiudicazione non è consentito alla [OSCURATO:PERSONA] operare consistenti modifiche alla prestazione richiesta all’Impresa>>. 1.1. La doglianza deve essere rigettata. Costituisce fermo approdo di legittimità l’affermazione, riferita alla portata dell'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, comma 4, <<secondo cui tale norma (in base alla quale «i processi F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 12693/2017 Numero sezionale 1030/2022 verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o Numero di raccolta generale 19032/2022Data pubblicazione 13/06/2022 a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto») ha natura dispositiva, come costantemente affermato dal questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa (Cass., 4 marzo 2011, n. 5217; Cass., 27 marzo 2007, n. 7481; Cass., Sez. U, 15 aprile 2003, n. 5992; Cass., Sez. U, 11 giugno 1998, n. 5807; [OSCURATO:PERSONA], 19 febbraio 2007, n. 706; Cons. Stato, 12 giugno 1987, n. 380): la pubblica amministrazione, alla quale spetta valutare discrezionalmente l'interesse pubblico, può rinviare, anche implicitamente, la costituzione del vincolo al momento della stipulazione del contratto, fino al quale non sussiste un diritto soggettivo dell'aggiudicatario all'esecuzione di esso>> (S.U., n. 8040, 30/3/2018). Lo sforzo argomentativo del ricorrente, al chiaro scopo di bypassare l’ostacolo costituito dal richiamato “diritto vivente”, di cui il medesimo mostra di avere piena consapevolezza, appare vano. Invero, non è dato rinvenire la consistenza giuridica dell’affermazione, sopra riportata, secondo la quale <<il vincolo contrattuale si perfeziona, sotto ogni aspetto, con la stipula dell’atto pubblico>>, tuttavia sostenendo, allo stesso tempo, che dal momento dell’aggiudicazione non sarebbe più consentito alla p.a. apportare modifiche alla prestazione. Esattamente all’opposto, fermo restando il potere dell’amministrazione, cui corrisponde la posizione soggettiva tutelabile dell’aggiudicatario, di <<rinviare la costituzione del vincolo>>, la predetta costituzione, con la stipula dell’atto, rappresenta, a un tempo, la nascita dei rispettivi diritti e obbligazioni contrattuali e la definitiva assegnazione dell’opus. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt.115 e 116 cod. proc. civ.F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 12693/2017 Numero sezionale 1030/2022 La doglianza critica la sentenza d’appello per avere confermato Numero di raccolta generale 19032/2022Data pubblicazione 13/06/2022 la statuizione di primo grado, che aveva condannato il Consorzio per i danni dipendenti dalla riserva n. 3. La sentenza del Tribunale, secondo l’assunto impugnatorio, aveva quantificato il danno in complessivi € 106.531,55 sulla base di una “insignificante” motivazione, strutturata in quattro righi. La Corte locale, sollecitata sul punto, con il secondo motivo d’impugnazione, ha deciso sulla base di una motivazione che presupporrebbe un giudizio d’adeguatezza del <<supporto probatorio acquisito in I grado>>, supporto, invece, mancante, poiché il Tribunale si era limitato a genericamente richiamare le risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla prova testimoniale e all’esame dei bilanci. 2.1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità. 2.1.1. La doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 12693/2017 Numero sezionale 1030/2022 legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica Numero di raccolta generale 19032/2022Data pubblicazione 13/06/2022 regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). 2.1.2. La denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Si avrebbe violazione dell’art. 2697 cod. civ. nel caso in cui il giudice ponesse a carico della parte non onerata dalla legge il carico probatorio, non già allorquando, rispettato il riparto dell’onere, sulla base delle emergenze istruttorie, ricostruisca la vicenda fattuale, diversamente da come pretenda il ricorrente (cfr., ex multis, Cass. n. 17313/2020). F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 12693/2017 Numero sezionale 1030/2022 2.1.3. Sotto altro profilo è appena il caso di soggiungere che la Numero di raccolta generale 19032/2022Data pubblicazione 13/06/2022 rappresentazione del ricorrente si scontra con un ordito motivazionale qui non censurabile, il quale, per vero, richiama quello di primo grado, che, a sua volta, si fondava sulle emergenze istruttorie, che il ricorrente non assume, con precipua allegazione, essere state travisate. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza, ex art. 132, co. 2, n. 4, in quanto affetta da motivazione apparente. L’esponente premette di avere espressamente censurato con uno dei motivi d’appello la decisione di primo grado, per avere rigettato la domanda con la quale egli aveva chiesto condannarsi la SOICO al pagamento della penale per la ritardata ultimazione dei lavori. [OSCURATO:PERSONA] riporta per esteso, in seno al motivo qui in esame, la censura d’appello, con la quale, in particolare si era doluto del fatto che, nonostante la Commissione di collaudo avesse accertato un ritardo di 1257 giorni, il Tribunale, non avendo ben chiara la disciplina che regola il procedimento espropriativo, aveva confuso il termine contrattuale, entro il quale l’impresa era tenuta a completare i lavori, definendo le procedure espropriative, con la fissazione dei termini di durata della dichiarazione di pubblica utilità di competenza della p.a. La Corte di Roma, chiosa il ricorrente, <<dopo un riferimento alla posizione in merito assunta da Collaudatori e Direttore dei Lavori (posizioni evidentemente non in grado di incidere efficacemente sul diritto del Consorzio a percepire la penale, tenuto conto che né i collaudatori né il Direttore dei lavori avrebbero potuto efficacemente impegnare la stazione appaltante, né in un senso né nell’altro, competendo il diritto di disporre della penale non ai predetti ma all’amministrazione dell’Ente, che - nella specie - non ha mai dichiarato di volere rinunciare alla penale) … F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 12693/2017 Numero sezionale 1030/2022 conclude l’esame della censura affermando che “l’attenta e Numero di raccolta generale 19032/2022Data pubblicazione 13/06/2022 condivisibile ricostruzione che il Tribunale ha compiuto circa il termine previsto per l’ultimazione dei lavori, consente di escludere l’applicazione della penale”>>. Trattasi, a parere del ricorrente, di un argomento non sussumibile nel “genus” di motivazione, non avendo il Giudice d’appello, con le espressioni usate, in alcun modo esaminato il riportato motivo, con il quale si era contestata la motivazione del Tribunale a riguardo dell’asserita tempestiva conclusione delle attività espropriative da parte dell’appaltatore. 3.1. La doglianza è fondata. 3.1.1. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 12693/2017 Numero sezionale 1030/2022 ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al Numero di raccolta generale 19032/2022Data pubblicazione 13/06/2022 "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). La sentenza di appello, motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, deve considerarsi nulla qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Sez. 6, n. 22022, 21/9/2017, Rv. 645333; si veda pure Cass. n. 16057/2018). 3.1.2. Alla luce dei richiamati principi la sentenza della Corte di Roma deve essere dichiarata nulla, poiché sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo egli il dovere di indicare gli F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 12693/2017 Numero sezionale 1030/2022 elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo Numero di raccolta generale 19032/2022Data pubblicazione 13/06/2022 bastevole una sommaria evocazione priva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020). 3.1.3. Nel caso al vaglio risulta evidente l’inconcludenza motivazionale (“tamquam non esset”). Come si è riportato, il Consorzio aveva, con un articolato motivo, chiesto al Giudice d’appello di riformare la sentenza di primo grado sul punto qui in discussione, in quanto, a suo parere, il ritardo nell’ultimazione dei lavori era addebitabile all’impresa, poiché costei, alla quale competeva l’onere, aveva definito in ritardo le procedure d’espropriazione, non assumendo rilievo che la Giunta regionale del Lazio avesse fissato il termine per il completamento delle procedure espropriative per il 29/7/1993 e per l’ultimazione dei lavori, per il 19/5/1992. L’appellante aveva addebitato al Tribunale di avere <<confuso i termini del procedimento espropriativo (fissati dalla regione, nella sua veste di autorità espropriante…), con il termine contrattuale - che nulla aveva a che vedere con il primo - entro il quale l’Impresa avrebbe dovuto portare a compimento i lavori, nonché concludere le procedure espropriative>>. La risposta della Corte d’appello, nella sua nuda stringatezza, nella sua prima parte risulta del tutto eccentrica rispetto al quesito che le era stato posto, che resta, pertanto del tutto eluso. La fondatezza o meno della prospettazione dell’appellante, implicante valutazioni giuridiche, non trova alcuna correlazione con la circostanza fattuale, riportata dalla sentenza, che <<la stessa commissione di collaudo, dopo aver affermato l’esistenza del ritardo, aveva chiesto al Direttore dei Lavori se ritenesse di dover applicare la penale, tenuto conto che egli aveva certificato l’ultimazione dei lavori nel tempo utile contrattuale. Il D.L., con F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 12693/2017 Numero sezionale 1030/2022 nota del 16/04/1994 vistata dall’[OSCURATO:PERSONA], pur affermando Numero di raccolta generale 19032/2022Data pubblicazione 13/06/2022 che le procedure espropriative alla data del 06/07/1989 non si erano concluse, ribadiva di non dovere applicare la penale per la ritardata ultimazione per i lavori per i motivi riportati nella relazione di collaudo, diversamente dalla Commissione di Collaudo, che riteneva di applicare la penale>>. Nella sua seconda parte, evoca, ad “adiuvandum”, la <<condivisibile ricostruzione [compiuta dal Tribunale] circa il termine previsto per l’ultimazione dei lavori>>. Evocazione che, alla luce di quanto fin qui detto, non permette di sottrarre alla categoria dell’apparenza la complessiva giustificazione motivazionale approntata. In definitiva, resta insondabile il percorso argomentativo giuridico seguito dal giudice e cripticamente apodittica la decisione. Di talché si versa nell’ipotesi del modello di decisione apriori, nel quale assume rilievo l’atto del puro volere del giudice (rigetto dell’impugnazione), privo del costrutto giuridico giustificativo, in difformità del modello imposto dall’art. 111 Cost. 4. In relazione a quest’ultimo motivo, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s