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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 37628/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod.proc.pen. emessa nei suoi confronti, in data 30 novembre 2020, dal Tribunale di Roma in relazione a reato di lesioni colpose stradali ex art. 590- bis cod.pen..

Quale unico motivo di lagnanza, il deducente denunzia vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida, che il giudicante ha stabilito nella misura massima di due anni, senza fornire adeguata motivazione della misura della predetta sanzione amministrativa accessoria se non facendo un generico riferimento alla gravità della violazione e delle lesioni cagionate.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Giova premettere che con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Nel caso di specie, restando escluso l'automatismo della revoca, é stata applicata la sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. 222 Cod.Strada.

2. Tanto premesso, deve osservarsi che il ricorso é, in primo luogo, ammissibile sebbene proposto avverso sanzione amministrativa accessoria applicata con sentenza di patteggiamento, non operando in tale ipotesi il disposto dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.; in proposito é sufficiente richiamare la recente giurisprudenza apicale di legittimità in base alla quale é ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez.

U, Sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349).

In secondo luogo, deve constatarsi che il ricorso é altresì fondato.

Ed invero, trova nella specie applicazione il principio - a più riprese affermato dalla Corte di legittimità e richiamato dal ricorrente - in base al quale, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio colposo stradale) in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. 4, Sentenza n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395; Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738).

Ne discende, specularmente, che quando - come nella specie - la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, ed anzi supera la media della forbice edittale, il giudice é tenuto ad assolvere l'onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata sanzione amministrativa accessoria de qua.

Tanto più che essa é sottratta alla pattuizione delle parti ed é il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente.

Occorre inoltre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661); da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove la stessa superi la media edittale all'uopo prevista, deve bensì fornirne - come detto - adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ma nel fornire motivazione delle proprie statuizioni sul punto deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez.

U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982).

A fronte di tutto quanto precede, deve constatarsi che il giudicante ha limitato il proprio percorso argomentativo a un generico e non meglio circostanziato riferimento alla "gravità della violazione colposa e delle lesioni cagionate", senza alcuna indicazione delle ragioni di tale giudizio di gravità (oltretutto a fronte di una descrizione della fattispecie da cui non si evince una particolare gravità della violazione e di un esito lesivo di poco superiore a quello minimo previsto per l'ipotesi di cui all'art. 590-bis cod.pen.) ed ha puramente e semplicemente stabilito che la sospensione della patente di guida andasse applicata in misura pari a due anni.

E' evidente che siffatta statuizione si pone in controtendenza con i principi finora richiamati.

2. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Roma p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod.proc.pen. emessa nei suoi confronti, in data 30 novembre 2020, dal Tribunale di Roma in relazione a reato di lesioni colpose stradali ex art. 590- bis cod.pen.. Quale unico motivo di lagnanza, il deducente denunzia vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida, che il giudicante ha stabilito nella misura massima di due anni, senza fornire adeguata motivazione della misura della predetta sanzione amministrativa accessoria se non facendo un generico riferimento alla gravità della violazione e delle lesioni cagionate. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova premettere che con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.». In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. Nel caso di specie, restando escluso l'automatismo della revoca, é stata applicata la sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. 222 Cod.Strada. 2. Tanto premesso, deve osservarsi che il ricorso é, in primo luogo, ammissibile sebbene proposto avverso sanzione amministrativa accessoria applicata con sentenza di patteggiamento, non operando in tale ipotesi il disposto dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.; in proposito é sufficiente richiamare la recente giurisprudenza apicale di legittimità in base alla quale é ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, Sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). In secondo luogo, deve constatarsi che il ricorso é altresì fondato. Ed invero, trova nella specie applicazione il principio - a più riprese affermato dalla Corte di legittimità e richiamato dal ricorrente - in base al quale, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio colposo stradale) in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. 4, Sentenza n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395; Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Ne discende, specularmente, che quando - come nella specie - la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, ed anzi supera la media della forbice edittale, il giudice é tenuto ad assolvere l'onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata sanzione amministrativa accessoria de qua. Tanto più che essa é sottratta alla pattuizione delle parti ed é il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente. Occorre inoltre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661); da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove la stessa superi la media edittale all'uopo prevista, deve bensì fornirne - come detto - adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ma nel fornire motivazione delle proprie statuizioni sul punto deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982). A fronte di tutto quanto precede, deve constatarsi che il giudicante ha limitato il proprio percorso argomentativo a un generico e non meglio circostanziato riferimento alla "gravità della violazione colposa e delle lesioni cagionate", senza alcuna indicazione delle ragioni di tale giudizio di gravità (oltretutto a fronte di una descrizione della fattispecie da cui non si evince una particolare gravità della violazione e di un esito lesivo di poco superiore a quello minimo previsto per l'ipotesi di cui all'art. 590-bis cod.pen.) ed ha puramente e semplicemente stabilito che la sospensione della patente di guida andasse applicata in misura pari a due anni. E' evidente che siffatta statuizione si pone in controtendenza con i principi finora richiamati. 2. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Roma p
Decreto Cassazione n. 37628/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris