CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09615/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 16/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la nullità del giudizio di appello per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost. in relazione all'art. 178 lett. c.) c.p.p., dovuto al fatto che, nonostante la richiesta di trattazione orale tempestivamente proposta in data 3/11/2022 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello ha proceduto con le forme del rito cartolare, è fondato dovendosi in proposito richiamare il principio statuito da questa Corte secondo il quale " nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen." (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, Rv. 282750; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021,Rv. 282172); considerato che il carattere assorbente del primo motivo esonera la Corte dal vaglio dei due motivi successivi, relativi alla asserita mancanza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità ed alla mancata assunzione di prova decisiva. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso . Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 2 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] ltrani DEPOSFATO !N CANCELLARIA SECONDA SEZiON