CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 29126/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13120/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Borsi, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - )\435,3 19(\7 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 333/07/12, depositata il 5 luglio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 333/07/12 del 05/07/2012 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e dichiarava inammissibile l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP) n. 09/14/11, con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2006; 1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento era stato emesso per plurime riprese concernenti perdite su crediti inesigibili, costi non sufficientemente documentati e addebiti per resi su vendite; 1.2. la CTR dichiarava inammissibile in quanto tardivo l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla ripresa concernente le perdite su crediti, che veniva pertanto confermata, e accoglieva l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate con riferimento a tutte le altre ripresa ad eccezione della ripresa concernente il recupero dei resi su vendite, che veniva annullata; 2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione in relazione al quale, con provvedimento reso in data 07/11/2012, veniva disposta la sospensione dei termini di proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.; 2.1. il ricorso per revocazione veniva, peraltro, rigettato dalla CTR con sentenza n. 1542/08/14 del 12/02/2014; 3. avverso l'originaria sentenza n. 333/07/12, confermata in sede di revocazione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, chiedeva la sospensione della sentenza impugnata ai sensi 2 Cons. est. G.M. Nonno dell'art. 283 cod. proc. civ. e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 3. l'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente esaminata la questione, posta dall'Agenzia delle entrate, della tempestività del ricorso per cassazione, proposto a seguito della sospensione dei termini processuali disposta dalla CTR in sede di revocazione; 1.1. poiché non risulta che la sentenza impugnata sia stata notificata, il termine per la sua impugnazione in cassazione era, almeno inizialmente, quello semestrale, con decorrenza 05/07/2012 (data di deposito della sentenza della CTR in segreteria) e scadenza 20/02/2013, in applicazione del periodo di sospensione feriale; 1.2. peraltro, la proposizione del ricorso per revocazione implica la conoscenza della sentenza impugnata, con la conseguenza che da quella data deve computarsi, per la proposizione del ricorso per cassazione, non più il termine lungo, ma il termine breve (principio pacifico: si veda, da ultimo, proprio in materia tributaria, Cass. n. 22220 del 05/09/2019), che, ovviamente, dovrà tenere conto della eventuale sospensione disposta in sede di revocazione (Cass. n. 7261 del 22/03/2013, in motivazione), decorrente dalla comunicazione della decisione sull'istanza e operante fino alla comunicazione della sentenza di revocazione (Cass. S.U. n. 21874 del 30/08/2019); 1.3. nel caso di specie, non risultano agli atti la data in cui è stato notificato il ricorso per revocazione, la data in cui è stato comunicato a [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento di sospensione e la data in cui la società contribuente ha ricevuto la comunicazione della sentenza pronunciata dalla CTR sulla revocazione; 3 Cons. est. G.M. Nonno 1.3.1. si conoscono, invece, sia la data del provvedimento di sospensione (07/11/2012, per come indicata da parte ricorrente), sicuramente successiva alla notificazione del ricorso per revocazione, e la data di deposito della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione (12/02/2014); 1.3.2. è da quest'ultima data, pertanto, che occorre far decorrere la cessazione della sospensione dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione, gravando sulla società contribuente l'onere (non assolto) di fornire la prova di una differente data di comunicazione della sentenza di revocazione; 1.4. orbene, poiché dalla data di cessazione della sospensione (12/02/2014) a quella di notificazione del ricorso per cassazione (per la società ricorrente, 19/05/2014) è decorso un termine ben superiore a quello breve di sessanta giorni (peraltro, verosimilmente già decorso in parte a far data dalla pendenza del giudizio di revocazione), deve ritenersi che quest'ultimo ricorso sia stato certamente proposto tardivamente; 2. in conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 260.000,00; 2.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. 4 Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]