CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato ex art. 625, n. 7, cod. pen. e dalla recidiva specifica e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, è inammissibile perché estremamente generico; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con i quali il ricorrente nostra di non volersi confrontare, atteso che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec