CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35007/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di sorveglianza di Catania harigettato l'istanza di differimento della pena, anche in forma di detenzionedomiciliare, avanzata, ex artt. 147 cod. pen., 47 ter comma 1 ter ord. pen.,nell'interesse di XXXXXXXXXXXX, detenuto presso il carcere di NapoliSecondigliano, con fine pena al 25/02/2033.Il Tribunale ha ritenuto, sulla base della relazione pervenuta dalla Direzionesanitaria dell’istituto penitenziario napoletano in data 23/03/2025, che ladetenzione carceraria in istituto dotato di SAI, quale quello presso cui ilrichiedente risulta attualmente allocato, fosse adeguata al caso concreto ecompatibile con le condizioni di salute del detenuto.In particolare, dopo avere descritto il quadro patologico del detenuto —affetto da enfisema polmonare, BPCO, dislipidemia mista, riferito pregresso ictuscerebri, diabete mellito di tipo due, cardiopatia ischemica, esiti di intervento percataratta traumatica perforata e non vedente OD, pregresso carcinomaprostatico trattato nel 2004 con prostatectomia radicale, ipertensione arteriosa eulteriori pregresse problematiche cliniche — il Tribunale ha valorizzato il datosecondo cui, dal 25 febbraio 2025, il detenuto aveva dichiarato di volerintraprendere lo sciopero della terapia farmacologica, nonostante fosse statoreso edotto dei relativi rischi e malgrado il contrario avviso dei sanitari.Ha quindi evidenziato che il condannato è visitato quotidianamente dalpersonale sanitario, con contestuale misurazione dei parametri vitali, e che gliviene assicurata assistenza medica ogniqualvolta ne faccia richiesta, essendopresenti, nell’istituto, personale medico di continuità assistenziale e personaleinfermieristico nelle ventiquattro ore.2.XXXXX propone, tramite i propri difensori, ricorso per cassazione,articolando tre motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro ilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen., violazione di legge, in particolare degli artt. 147 comma 1 n. 2 cod. pen.,47 ter comma 1-ter ord. pen. in relazione agli artt. 27 comma 3 e 32 Cost.,nonché manifesta illogicità e carenza della motivazione e travisamento dellaprova.Il Tribunale ha operato una valutazione meramente astratta e formale,abdicando al proprio dovere di accertare in concreto l’adeguatezza delle cure e lacompatibilità dell’ambiente detentivo con il quadro clinico del condannato.La motivazione resa a fondamento del rigetto, incentrata sulla meracircostanza che XXXXX sia stato trasferito presso un istituto penitenziario dotatodi reparto SAI, è, secondo il ricorrente, palesemente apparente e si fonda su unpresupposto fattuale radicalmente travisato. XXXXX, infatti, non è mai statoricoverato presso il SAI, ma è ristretto in sezione ordinaria, priva diquell’assistenza intensiva che la sua condizione di soggetto pluripatologico e nonautosufficiente richiede, come emerge dalla stessa cartella clinica diSecondigliano.Il vizio di travisamento della prova per omissione è, nella prospettazionedifensiva, macroscopico e decisivo, avendo il Tribunale ignorato elementi fattualiincompatibili con la conclusione di compatibilità del regime carcerario: inparticolare, la caduta dalla branda verificatasi in data 16 febbraio 2026, cui èseguito il ricovero presso l’ospedale Cardarelli, e la circostanza che, quando ilcondannato si trovava presso il carcere di Bicocca, la Direzione sanitaria avevaproposto l’assegnazione di un piantone, presidio poi non attivato aSecondigliano. Il Tribunale omette, inoltre, di confrontarsi con un dato che pureriporta nell’ordinanza, e cioè che, nel 2020, una perizia aveva già giudicato lostato di salute del condannato incompatibile con il carcere sulla base di unquadro clinico significativamente meno grave rispetto a quello attuale; sicché,nella prospettazione del ricorrente, non si comprende come, a frontedell’aggravamento successivamente intervenuto, possa oggi ritenersi compatibilecon il regime detentivo una condizione già in passato reputata ostativa alladetenzione inframuraria. In definitiva, pur richiamando il precedente storico dellacollocazione di XXXXX agli arresti domiciliari per incompatibilità con il regimecarcerario, il Tribunale omette, nella parte motivazionale, ogni effettivo confrontocon tale dato.2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen., violazione di legge processuale e vizio della motivazione per la mancatadisposizione di perizia a fonte di prove conflittuali e di elevata complessitàtecnica.A fronte dell’insanabile contrasto tra, da un lato, la dettagliata eargomentata relazione medico-legale di parte, che conclude per l’incompatibilitàdel quadro clinico con il regime detentivo, e, dall’altro, le conclusioni della sanitàpenitenziaria, il Tribunale doveva disporre perizia, come costantementeaffermato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi. L’omissionedell’accertamento peritale, in un quadro di tale complessità clinica e di palesecontraddittorietà documentale, ha privato la decisione del necessario supportotecnico-scientifico, rendendola di fatto arbitraria.2.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.,violazione di legge e vizio della motivazione per omessa valutazione della penacome trattamento contrario al senso di umanità e per omesso bilanciamento conla pericolosità sociale.Il Tribunale, nel menzionare lo sciopero della terapia intrapreso da XXXXX,decontestualizza il gesto, omettendo di valutarlo quale sintomo estremo di unacondizione di intollerabile afflizione e di protesta contro uno stato di abbandonopercepito, incompatibile con il senso di umanità cui deve essere improntatal’esecuzione della pena.L’ordinanza, inoltre, è totalmente silente sul necessario bilanciamento tra leesigenze di tutela della salute e le istanze di sicurezza della collettività, avendo ilTribunale omesso qualsiasi valutazione in ordine all’incidenza del gravissimodecadimento fisico e della conclamata non autosufficienza di XXXXX sulla sua3. Il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenirerequisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminareassorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivarel'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma1, lett. a), cod. proc pen.Va in proposito rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, lanozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc.pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativodiritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlataalla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere unasituazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e aquella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione piùvantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamentecoerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012,Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse inmaniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento dellaproposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interessesopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nellavalutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di uninteresse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutatasituazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalitàperseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concretapunto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv.251694).2. Nel caso in esame, dalla certificazione del D.A.P. acquisita agli atti,risulta che all’istante, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dunque in pendenza del presentegiudizio - è stata concessa la misura della detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter comma 1 ord. pen., sicché, alla stregua delle considerazioni in dirittoaffermate dalle Sezioni Unite, deve intendersi venuto meno il suo interesse adavere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che nedetermina l'inammissibilità.3. Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni,giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizionedel ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e nonimplica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende(Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).4.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.