CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 1986
Cassazione n. 28089/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 00HFEA7 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/06/1986 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua (pg. 3 e 4) a tutte le doglianze oggetto dei motivi di ricorso, evidenziando: (i) l'insussistenza di un legittimo impedimento a svolgere l'interrogatorio a chiusura delle indagini; (ii) l'assenza di necessità di integrazione probatorie e, comunque, la successiva richiesta di abbreviato semplice da parte dell'imputato, che rende ogni questione sul punto inammissibile; (iii) la regolarità della revisione dell'apparecchio alcooltest, in scadenza solo alla fine del mese in cui è stato utilizzato; (iv) l'infondatezza delle giustificazioni addotte per il possesso degli arnesi atti allo scasso; (v) la piena congruità del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 l