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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 26081/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento punitivo, non è consentito in sede di legittimità, in quanto risulta che il prevenuto non ha chiesto al Giudice di pace di Bologna l'applicazione dell'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento punitivo, non è consentito in sede di legittimità, in quanto risulta che il prevenuto non ha chiesto al Giudice di pace di Bologna l'applicazione dell'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente.
Sentenza Cassazione n. 26081/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris