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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 11207/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40769/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 497 bis commi 1 e 2 cod. pen. limitatamente alle carte di identità; artt. 477, 482 cod. pen. limitatamente alle patenti di guida; e art. 489 cod. pen. limitatamente alle tessere sanitarie.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione e lamenta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza legato alla riqualificazione operata dal giudice di prime cure — è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dai quali emerge con evidenza l'assenza di qualsiasi diversità del fatto, correttamente ritenuto coincidente sotto il profilo storico-naturalistico e giuridico rispetto a quello contestato.

A questo riguardo, giova precisare che la lettura del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non può prescindere dall'esegesi che ne ha offerto questa Corte, anche a Sezioni Unite.

Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; in termini, cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281477; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino e altri, Rv. 257782; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, Baj e altro, Rv. 255230; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi e altri, Rv. 254888; nonché le motivazioni di Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, Cantoro, Rv. 264673).

Volendo schematizzare al massimo il principio enunciato, ciò che rileva, dunque, non è il dato "secco" dell'assenza, nella contestazione, del segmento fattuale per cui è intervenuta condanna, ma la concreta verifica se, rispetto a questo novum, l'imputato abbia potuto esercitare le proprie prerogative difensive. [OSCURATO:PERSONA], muovendosi nell'ambito dei principi appena delineati, che l'indicazione del secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. era già contenuta nella rubrica e, quanto alla condotta, che era indicato nel capo di imputazione che i documenti riportavano la fotografia dell'imputato, il che è un'indicazione sufficiente per ritenere che, nel corso del processo, l'imputato si sia difeso anche rispetto al contributo concorsuale fornito agli autori della contraffazione fornendo la propria effige.Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine al travisamento della prova quanto al reato di cui all'art. 489 cod. pen. rispetto alla tessera sanitaria — è aspecifico in quanto, contestando la conclusione circa la falsità anche di tale documento siccome intestato a soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA] stesso, non si confronta con un dato che ha rilievo tranciante nella ricostruzione della responsabilità dell'imputato, ossia la sua confessione, di cui la Corte di appello ha dato atto, a prescindere dalle ulteriori argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, che si pongono, dunque, in termini meramente rafforzativi di un quadro probatorio già di per sé dirimente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11207-26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4143/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40769/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40769/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 497 bis commi 1 e 2 cod. pen. limitatamente alle carte di identità; artt. 477, 482 cod. pen. limitatamente alle patenti di guida; e art. 489 cod. pen. limitatamente alle tessere sanitarie.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione e lamenta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza legato alla riqualificazione operata dal giudice di prime cure — è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dai quali emerge con evidenza l'assenza di qualsiasi diversità del fatto, correttamente ritenuto coincidente sotto il profilo storico-naturalistico e giuridico rispetto a quello contestato.

A questo riguardo, giova precisare che la lettura del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non può prescindere dall'esegesi che ne ha offerto questa Corte, anche a Sezioni Unite.

Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; in termini, cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281477; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino e altri, Rv. 257782; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, Baj e altro, Rv. 255230; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi e altri, Rv. 254888; nonché le motivazioni di Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, Cantoro, Rv. 264673).

Volendo schematizzare al massimo il principio enunciato, ciò che rileva, dunque, non è il dato "secco" dell'assenza, nella contestazione, del segmento fattuale per cui è intervenuta condanna, ma la concreta verifica se, rispetto a questo novum, l'imputato abbia potuto esercitare le proprie prerogative difensive. [OSCURATO:PERSONA], muovendosi nell'ambito dei principi appena delineati, che l'indicazione del secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. era già contenuta nella rubrica e, quanto alla condotta, che era indicato nel capo di imputazione che i documenti riportavano la fotografia dell'imputato, il che è un'indicazione sufficiente per ritenere che, nel corso del processo, l'imputato si sia difeso anche rispetto al contributo concorsuale fornito agli autori della contraffazione fornendo la propria effige.Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine al travisamento della prova quanto al reato di cui all'art. 489 cod. pen. rispetto alla tessera sanitaria — è aspecifico in quanto, contestando la conclusione circa la falsità anche di tale documento siccome intestato a soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA] stesso, non si confronta con un dato che ha rilievo tranciante nella ricostruzione della responsabilità dell'imputato, ossia la sua confessione, di cui la Corte di appello ha dato atto, a prescindere dalle ulteriori argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, che si pongono, dunque, in termini meramente rafforzativi di un quadro probatorio già di per sé dirimente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B [OSCURATO:PERSONA] /r7 DrrY.' IN C 2 AR 2026 3P.Q.MIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B [OSCURATO:PERSONA] /r7 DrrY.' IN C 2 AR 2026 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40769/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 497 bis commi 1 e 2 cod. pen. limitatamente alle carte di identità; artt. 477, 482 cod. pen. limitatamente alle patenti di guida; e art. 489 cod. pen. limitatamente alle tessere sanitarie. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione e lamenta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza legato alla riqualificazione operata dal giudice di prime cure — è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dai quali emerge con evidenza l'assenza di qualsiasi diversità del fatto, correttamente ritenuto coincidente sotto il profilo storico-naturalistico e giuridico rispetto a quello contestato. A questo riguardo, giova precisare che la lettura del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non può prescindere dall'esegesi che ne ha offerto questa Corte, anche a Sezioni Unite. Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso  l'iter  del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; in termini, cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281477; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino e altri, Rv. 257782; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, Baj e altro, Rv. 255230; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi e altri, Rv. 254888; nonché le motivazioni di Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, Cantoro, Rv. 264673). Volendo schematizzare al massimo il principio enunciato, ciò che rileva, dunque, non è il dato "secco" dell'assenza, nella contestazione, del segmento fattuale per cui è intervenuta condanna, ma la concreta verifica se, rispetto a questo novum,  l'imputato abbia potuto esercitare le proprie prerogative difensive. [OSCURATO:PERSONA], muovendosi nell'ambito dei principi appena delineati, che l'indicazione del secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. era già contenuta nella rubrica e, quanto alla condotta, che era indicato nel capo di imputazione che i documenti riportavano la fotografia dell'imputato, il che è un'indicazione sufficiente per ritenere che, nel corso del processo, l'imputato si sia difeso anche rispetto al contributo concorsuale fornito agli autori della contraffazione fornendo la propria effige.Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine al travisamento della prova quanto al reato di cui all'art. 489 cod. pen. rispetto alla tessera sanitaria — è aspecifico in quanto, contestando la conclusione circa la falsità anche di tale documento siccome intestato a soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA] stesso, non si confronta con un dato che ha rilievo tranciante nella ricostruzione della responsabilità dell'imputato, ossia la sua confessione, di cui la Corte di appello ha dato atto, a prescindere dalle ulteriori argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, che si pongono, dunque, in termini meramente rafforzativi di un quadro probatorio già di per sé dirimente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                      11207-26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                   -  Presidente -        Ord. n. sez. 4143/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    -  Relatore -          R.G.N. 40769/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40769/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 497 bis commi 1 e 2 cod. pen. limitatamente alle carte di identità; artt. 477, 482 cod. pen. limitatamente alle patenti di guida; e art. 489 cod. pen. limitatamente alle tessere sanitarie. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione e lamenta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza legato alla riqualificazione operata dal giudice di prime cure — è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dai quali emerge con evidenza l'assenza di qualsiasi diversità del fatto, correttamente ritenuto coincidente sotto il profilo storico-naturalistico e giuridico rispetto a quello contestato. A questo riguardo, giova precisare che la lettura del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non può prescindere dall'esegesi che ne ha offerto questa Corte, anche a Sezioni Unite. Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso  l'iter  del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; in termini, cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281477; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino e altri, Rv. 257782; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, Baj e altro, Rv. 255230; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi e altri, Rv. 254888; nonché le motivazioni di Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, Cantoro, Rv. 264673). Volendo schematizzare al massimo il principio enunciato, ciò che rileva, dunque, non è il dato "secco" dell'assenza, nella contestazione, del segmento fattuale per cui è intervenuta condanna, ma la concreta verifica se, rispetto a questo novum,  l'imputato abbia potuto esercitare le proprie prerogative difensive. [OSCURATO:PERSONA], muovendosi nell'ambito dei principi appena delineati, che l'indicazione del secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. era già contenuta nella rubrica e, quanto alla condotta, che era indicato nel capo di imputazione che i documenti riportavano la fotografia dell'imputato, il che è un'indicazione sufficiente per ritenere che, nel corso del processo, l'imputato si sia difeso anche rispetto al contributo concorsuale fornito agli autori della contraffazione fornendo la propria effige.Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine al travisamento della prova quanto al reato di cui all'art. 489 cod. pen. rispetto alla tessera sanitaria — è aspecifico in quanto, contestando la conclusione circa la falsità anche di tale documento siccome intestato a soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA] stesso, non si confronta con un dato che ha rilievo tranciante nella ricostruzione della responsabilità dell'imputato, ossia la sua confessione, di cui la Corte di appello ha dato atto, a prescindere dalle ulteriori argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, che si pongono, dunque, in termini meramente rafforzativi di un quadro probatorio già di per sé dirimente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                       P.Q.MIl consigliere estensore                          [OSCURATO:PERSONA] B                             [OSCURATO:PERSONA] /r7 DrrY.' IN C 2 AR 2026 3P.Q.MIl consigliere estensore                          [OSCURATO:PERSONA] B                             [OSCURATO:PERSONA] /r7 DrrY.' IN C 2 AR 2026 3
Sentenza Cassazione n. 11207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris