CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 14815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16422-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto Lavoro pubblico R.G.N. 16422/2017 Cron. Rep. Ud. 18/04/2023 CC elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 382/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/03/2017 R.G.N. 297/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La ricorrente ottenevadal Tribunale di Arezzo il decreto ingiuntivo n. 305/2014 nei confronti dell’INAIL per la somma di euro 137.103,67avendo posto a fondamento dello stesso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1274/2013, che confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 174/2012, che aveva accertato il diritto della lavoratrice alla non riassorbibilità dell’assegno ad personam. 2. Il Tribunale di Arezzo con la sentenza n. 56 del 2016, a seguito del ricorso in opposizione dell’INAIL, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’INAIL al pagamento in favore della lavoratrice della somma di euro 108.747,24, oltre interessi dal settembre 2015. 3. Proponeva appello solo l’INAIL. La lavoratrice chiedeva il rigetto dell’appello.4. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 382 del 2017, in accoglimento dell’appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado, accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 305/2014 del Tribunale di Arezzo e dichiara che nulla è dovuto dall’INAIL alla lavoratrice. 5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando 4 motivi di ricorso. 6. Resiste l’INAIL con controricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. DIRITTO 1. Occorre premettere che con la memoria, la ricorrente ha dedotto che è intervenuta nelle more del giudizio l’ordinanza di questa Corte n. 14688 del 2019 che ha rigettato il ricorso proposto dall’INAIL avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1274/13 depositata il 9 gennaio 2014, di conferma della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 174/2012, che era stata posta a fondamento della richiesta del decreto ingiuntivo poi emesso dal Tribunale di Arezzo n. 305/2014, rispetto al quale l’INAIL proponeva l’opposizione che ha dato luogo all’odierno giudizio. Si premette che nella suddetta ordinanza n. 14688 del 2019 si espone che la Corte d'Appello di Firenze con la sentenza 1274/13 depositata il 9 gennaio 2014 confermava la decisione resa dal Tribunale di Arezzo e accoglieva la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti dell'INAIL, dichiarando che la stessa, transitata all'INAIL per mobilitàd:p.R. n. 465 del 1997, ex art. 18, proveniente da altra amministrazione presso la quale operava con inserimento nei ruoli di segretario comunale e beneficiaria, in ragione del riconoscimento giudiziale del proprio diritto a conservare all'atto del passaggio le indennità di reggenza e di reggenza a scavalco, di direttore generale, dell'assegno ad personam pari alla differenza tra il più favorevole trattamento economico maturato nel precedente ruolo e quello spettante presso l'amministrazione di destinazione, avesse diritto al cumulo di tale assegno con l'indennità attribuitale dall'INAIL per lo svolgimento di funzioni vicarie del dirigente della sede di Arezzo. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuta l'indennità di funzioni vicarie insuscettibile di concorrere, come preteso dall'INAIL, al riassorbimento dell'assegno ad personamdi cui la lavoratrice beneficiava, onde conservare il trattamento economico maturato presso l’amministrazione di provenienza, trattandosi di emolumento non attribuito in via generale dall'amministrazione ricevente a tutti i dipendenti aventi la medesima qualifica del dipendente ivi transitato per mobilità. La suddetta ordinanza di questa Corte n. 14688 del 2019 ha quindi rigettato il ricorso dell’INAIL. 2. Dunque nelle more del presente giudizio si è formato giudicato sul riconoscimento alla lavoratrice dell’assegno ad personam non riassorbibile − affermato dalla sentenza del Tribunale di Arezzo confermata dalla sentenza della Corte d’Appello n. 1274/ 2013 depositata il 9 gennaio 2014 − statuizione che è stata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, atteso che , come afferma la Corte d’Appello con la sentenza n. 383 del 2017, nel presente ricorso “è vero che la pronuncia della Corte fiorentina rappresenti la prova scritta del credito ingiunto”. 3. Va altresì ricordato che la Corte d’Appello proprio in ragione della mancanza di giudicato, atteso che all’epoca il ricorso per cassazione non era stato ancora deciso, riteneva che fosse possibile dedurre e provare nel giudizio sul quantum introdotto con provvedimento monitorio, elementi di segno contrario alla quantificazione proposta dal creditore. 4.Nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esternoè, al pari di quella del g iudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui ilgiudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto (Cass. 12754 del 2022). Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell’ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124, disp. att., cod. proc. civ. Come già affermato da questa Corte, l’accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicaticontrastanti, in ossequio al principio del “ne bis in idem” (Cass., n. 16589 del 2021). 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Inammissibilità dell’appello avverso la sentenza n. 58/2016 del Tribunale di Arezzo, Violazione e falsa applicazione art. 342, cod. proc. civ. La sentenza è censurata per non avere dichiarato inammissibile l’appello in ragione della genericità dello stesso. Il motivo è inammissibile in quanto non è dedotta la tempestiva proposizione dell’eccezione in appello. Ove una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito (ex aliis: Cass. n. 20518 del 2008). 6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Inammissibilità dell’appello avverso la sentenza n. 58/2016 del Tribunale di Arezzo, violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. – Omessa statuizione sull’eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ. Lacensura è inammissibile . Questa Corte ha chiarito che ad integrare il vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, quando ladecisione adottata comporti la reiezione della pretes a fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizioneimplicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., n. 10396 del 2023). L e argomentazioni svolte nella sentenza di appello inducono a ritenere integrato un rigetto implicito della questione. 7. Con il terzo motivo è prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Illegittimità della sentenza n. 382/2017 della Corte di Appello di Firenze. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro. La ricorrente contesta la statuizione della Corte d’Appello che avrebbe legittimato il riassorbimento non consentito dell’indennità di vicario.8.Con la quarta censura è devoluta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, art. 360, n.3. Illegittimità della sentenza di appello n. 382/17 mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione falsa applicazione art. 112 cod. proc. civ. La Corte d’Appello non avrebbe statuito nei limiti della domanda atteso che era stato chiesto decreto ingiuntivo in ragione della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 174/2012 confermata dalla Corte di appello di Firenze n. 1274/2013, per il pagamento integrale dell’assegno ad personam. 9. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente. Nell’esame dei suddetti motivi assume rilievo dirimente la formazione del giudicato a seguito della ordinanza di questa Corte n. 14688 del 2019, come espostonei punti 1- 4. 10. Pertanto, sul titolo (sentenza n. 174/2012 del Tribunale di Arezzo confermata dalla Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 1274/2013 depositata il 9 gennaio 2014) posto a fondamento delle pretese fatte valere dalla lavoratrice dapprima in sede monitoria e poi in sede di giudizio conseguente all’opposizione a decreto ingiuntivo, si è formato con l’ordinanza Cass. n. 14688 del 2019 il giudicato. Pertanto, il terzo e il quarto motivo di ricorso vanno accoltie la sentenza di appello va, sul punto, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per il riesame della domanda di condanna dell’INAL al pagamento, alla luce dell’ accertamento del diritto ormai passato in giudicato. 11. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. PQM La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso e accoglie il terzo e il quarto motivo di r icorso. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai mo