Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39076/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANIZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: il primo motivo di ricorso sottintende una valutazione alternativa delle ragioni che avevano indotto all'imputato ma non contrasta, con argomenti convincenti, l'affermazione del Tribunale, fatta propria dal giudice di appello, della insussistenza di un grave danno alla persona idoneo a giustificare l'allontanamento dal luogo in cui l'imputato era detenuto.

IL secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa motivazione sul diniego di applicazione delle generiche con prevalenza sulla recidiva si scontra con la motivazione della sentenza _ impugnata che, invece, ha valorizzato, ai fini del diniego "il notevolissimo curriculum criminale" dell'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANIZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: il primo motivo di ricorso sottintende una valutazione alternativa delle ragioni che avevano indotto all'imputato ma non contrasta, con argomenti convincenti, l'affermazione del Tribunale, fatta propria dal giudice di appello, della insussistenza di un grave danno alla persona idoneo a giustificare l'allontanamento dal luogo in cui l'imputato era detenuto. IL secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa motivazione sul diniego di applicazione delle generiche con prevalenza sulla recidiva si scontra con la motivazione della sentenza _ impugnata che, invece, ha valorizzato, ai fini del diniego "il notevolissimo curriculum criminale" dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 39076/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris