CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2023
Cassazione n. 26130/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27418/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamentedomiciliato in ROMA, presso lo studio di quest’ultim a , via Piemonten. 26; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] MALETTI, rappresentat o e difes o dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al controricorsodomiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; -controricorrente - Responsabilità civile - Domanda risarcitoria. CC12.06.2023 Ric. n. 27418/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.avverso la sentenza n. 162 / 20 20 del TRIBUNALE DI Sondrio , pubblicata il 3/07/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 /0 6 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1. Con sentenza n. 162 del 3 luglio 2020 il Tribunale di Sondrio, decidendo in sede di rinvio, ha accertato la responsabilità aquiliana di [OSCURATO:PERSONA] per gli episodi posti in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA] dicembre 20 11 in Tirano (SO) , consistiti nell’essersi il convenuto affiancato alla guida del proprio autoveicolo al motoveicolo condotto dall’attore che si era fermato per far transitare un pedone sulle strisce pedonali, e di avergli prima impedito di rientrare sulla propria destra sulla carreggiata e poi indotto a seguirlo in Dogana (ove il convenuto lavorava come funzionario), ove ordinava ai finanzi eri presenti di elevare contravvenzione nei confronti di Maletti e di perquisirlo, ordine che i predetti non eseguivano, e lo ha condannato al pagamento in favore del predetto attore dell’importo di Euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale, oltre al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio. 2.La vicenda in esame prende le mosse dalla sentenza penale di prime cure nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui questi era stato condannato per il reato di violenza privata commesso ai danni [OSCURATO:PERSONA] dicembre 2021 in Tirano (SO). La Corte d’appello penale di Milano aveva integralmente riformato la sentenza di prime cure, assolvendo il predetto perchè il fatto non sussiste. La Corte di cassazione ha accolto l’impugnazione proposta dalla parte civile Maletti, annullando la sentenza penale di appello impugnata agli effetti civili e rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello. CC12.06.2023 Ric. n. 27418/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.3. Con atto di citazione del novembre 2018 [OSCURATO:PERSONA] h a convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al tribunale di Sondrio, chiedendo ne fosse accertata la responsabilità per i fatti occorsi nel dicembre 2011, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento per danno morale conseguito. Il convenuto si è costituito, eccependo in via prelimina re la incompetenza del Tribunale di Sondrio, ritenendo fosse competente la Corte d’appello di Milano, posto che l’attore aveva chiesto non soltanto il ristoro del danno morale ma anche la reintegrazione delle spese di tutti i gradi di giudizio e chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla controparte. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale rigettò l’eccezione di incompentenza in quanto l’art. 10 c.p.c. pone la regola secondo cui la competenza per valore va determinata sulla base della domanda con la specificazione che le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, ma che tale regola non si applica alle domande che sono proposte in via separata ma che hanno carattere meramente accessorio, conseguenziale e strumentale, e ritenne che tali caratteristiche si ravvisassero nella domanda in esame, volta ad ottenere anche la condanna al pagamento delle spese processuali; rivalutato il materiale istruttorio, nel merito , il giudice ha ritenuto , in applicazione dei principi affermati dalla pronuncia n. 15859 del 2019 di questa Corte, che la condotta posta in essere dal convenuto costituisse fatto illecito ex art. 2043 c.c., con conseguente condanna al risarcimento per danno morale liquidato in via equitativa in Euro 2.000,00, oltre alle spese di lite sostenute nei diversi gradi di giudizio pari a complessivi Euro 15.464.53. 2. Avverso la decisione del Tribunale di Sondrio , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. CC12.06.2023 Ric. n. 27418/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglioai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c.. Non ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero. Parte ricorrente e parte controricorrente ha nno depositato distinte memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso , i l ricorren te lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 622 c.p.p. e 10 c.p. in merito alla determinazione del valore della causa in riassunzione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 2) 3) 4) nella parte in cui il Tribunale ha escluso che la domanda di condanna alle spese dovesse reputarsi autonoma, ma ha ritenuto che fosse consequenziale al “carattere autonomo” dei due giudizi; viceversa, sostiene il ricorrente l’applicazione corretta della normativa porterebbe a ritenere incompetente il Trib unale rispetto alle domande introdotte dall’attore nel presente giudizio. 2. Con il secondo motivo , denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 622 c.p.p., 394 c.p.c.artt. 2043 e 2059 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.3) 4) 5) c.p.c.; in particolare lamenta che il Tribunale non avrebbe analizzato ex novo la fattispecie, ma si è limitato a richiamare meramente “la ricostruzione probatoria operata dal g iudice di primo grado (penale)”. Osserva inoltre che la sentenza sarebbe nulla in quanto non si rinviene nella motivazione della sentenza il motivo per cui la condotta contestata integrerebbe l’illecito civile corrispondente al delitto di violenza privata adombrato in sede penale: il semplicistico richiamo operato dal Giudice di appello comporterebbe l’ assenza della motivazione e la sua contraddittorietà. Lamenta infine che la motivazione del Tribunale, fondata su alcune risultanze probatorie e non su altre, avrebbe omesso l’ esame di fatti decisivi per il giudizio. CC12.06.2023 Ric. n. 27418/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 622 c.p.p., 394 c.p.c. art. 246 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.3) e 4) c.p.c . in materia di prova per testimoni; osserva che l’art. 246 c . c . pone il divieto di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio. Nel caso di specie, il divieto sarebbe stato violato dal momento che la testimonianza della persona offesa (che era stata sentita quale testimone nel processo penale) è stata utilizzata dal Tribunale del rinvio. 4. Con il quarto motivo denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di difetto di competenza del Tribunale civile per le statuizioni relative alle spese sostenute nei giudizi penali ai sensi dell’art.360,comma 1, n. 3) 4) 5) c.p.c.; in particolare denuncia la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale del rinvio ha condannato il querelato alla refusione delle spese di lite sostenute dal querelante nei giudizi penale, dal momento che la competenza a decidere in ordine alle spese del giudizio penale sarebbe esclusivamente del Tribunale davanti al quale il giudizio si è celebrato. 5.Il primo motivo è inammissibile sotto ciascuno dei profili di censura prospettati. Parte ricorrente lamenta formalmente la violazione di diverse norme e la nullità della sentenza e del procedimento, ma nella sostanza propone una propria alternativa soluzione a quella presceltadal Tribunale nella sentenza impugnata. Ebbene il Tribunale ha motivato sul punto affermando che “l’art. 10 c.p.c. pone la regola secondo la quale la competenza per valore va determinata sulla base della domanda, con la specificazione per cui le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano fra di loro” ed ancora ha osservato “ebbene, tale cumulo concerne solo l’ipotesi di più CC12.06.2023 Ric. n. 27418/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.domande intese come pretese ben distinte tra loro, aventi ciascuna una propria individualità, mentre rimangono assorbite quelle richieste che, essendo formalmente proposte in via separata, sono prive di autonomia, in quanto hanno carattere accessorio, conseguenziale o strumentale (Cass. Civ. n. 7695/1999)”. In applicazione del principio richiamato il tribunale ha concluso“che la domanda alla condanna al pagamento delle spese processuali relative ai gradi di giudizio svoltisi avanti al giudice penale non riveste carattere di autonomia” ai fini della competenza (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). 6.Il secondo ed il terzo motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati stantile evidenti ragioni di connessione, sono infondati in relazione a ciascuno dei profili di censura prospettati. In primo luogo, non sussiste la pretesa mancata analisi ex novo della fattispecie ai fini civilistici da parte del Tribunale e neppure la nullità della sentenza per non aver motivato in ordine alle ragioni per cui la condotta contestata integrerebbe illecito civile, tenuto conto che il giudice del rinvio con la sentenza impugnata ha dato conto correttamente del proprio potere di vagliare, autonomamente e «a tutto tondo», la vicenda in esame rispetto all’ambito penale secondo i principi che governano il processo civile e secondo le relative regole probatorie; difatti, secondo il «proprio libero convincimento», dopo aver richiamato la ricostruzione probatoria operata in tale ambito, ed in particolare «la coerenza e credibilità estrinseca della deposizione della parte civile, odierno attore, rimasta coerente e inalterata nel tempo; le lacune e le contraddizioni che affliggevano la versione dell’allora imputato, odierno convenuto; le testimonianze dei due finanziaeri [OSCURATO:PERSONA] e Trilotta, nelle quali ha trovato pieno conforto la tesi della parte civile», il giudice del rinvio ha ritenuto che quella condotta apparisse «permeata dei requisiti tutti richiesti dall’art. 2043 c.c. CC12.06.2023 Ric. n. 27418/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.per la configurabilità dell’illecito aquiliano sia oggettivo che soggettivo» e che «assolutamente congrua apparisse altresì la quantificazione equitativa del danno morale, determinato dal giudice penale in Euro 2000,00». Il giudice del rinvio concludeva osservando «di condividere punto per punto le argomentazioni poste a fondamento delle pronunce di prio grado e del giudizio di legititmità pervenendo alla stautizione della responsabilità extracontrattuale in capo al convenuto» (pagg. 6 della motivazione della sentenza impugnata). Pertanto, la sentenza si è uniformata, nella sostanza , all’orientamento consolidato di questa Corte che, più volte, ha affermato come nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto (Cass. Sez. 3, 21/03/2022 n. 8997; Sez. 3, 18/10/2022 n. 30496 ; Cass. Sez. 6 -3, 19/05/2022 n. 16169). In secondo luogo, in ordine alla violazione dell’art. 246c.p.c. in materia di prova per testimoni, giova richiamare altresì il principio, anch’esso correttamente richiamato dalla pronuncia impugnata, secondo cui nell'ambito del giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al quale si applicano le regole processuali e probatorie proprie del processo civile), le dichiarazioni CC12.06.2023 Ric. n. 27418/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.), rivestono efficacia di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione (Cass. Sez. 3, 14/09/2022 n. 27016; Cass. Sez. 26/06/2019, n. 16916). Corretto, alla luce dell’appena richiamato principio, il richiamo effettuato dal Giudice del rinvio ad alcune risultanze istruttorie emerse in ambito penale e, tra queste, al le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, corroborate dalledichiarazioni testimoniali di terzi, quali fonti di convincimento ai fini della decisione e sulle quali ha fondato il proprio libero convincimento. 8.Parimenti infondato il quarto motivo di ricorso. Giova richiamare in proposito il principio da ultimo espresso da questa Corte, secondo cui, nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio (Cass. Sez. 3, 19/01/2023 n. 1570). Secondo il richiamato precedente, è regola del giudizio di rinvio, applicabile anche a quello in esame, che «all'interno di un procedimento civile, “ la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, hadiritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo (Cass. CC12.06.2023 Ric. n. 27418/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.n. 1407/ 2020; Cass. 15868/ 2015 ) " » (Cass. Sez. 3, n. 1570 /2023 cit.). La pronuncia appena richiamata ha inoltre chiarito, chiarimento che va qui condiviso e ribadito, che « Ciò accade in quanto la decisione all'esito del giudizio di rinvio è quella che chiude il procedimento, accogliendo o rigettando la domanda. Non v'è nuova domanda a seguito di rinvio, ma sempre la medesima, inizialmente proposta, la quale prosegue dopo l'annullamento in Cassazione.Non rileva la circostanza che il giudizio di rinvio sulle soledomande civili sia autonomo rispetto a quello penale, come più volte ribadito da questa Corte, né che si determini una traslatio piena dal giudice penale a quello civile, in quanto tale regola mira solo a stabilireche il giudice civile può autonomamente rivalutare il fatto, accertandolo senza essere vincolato dalla decisione penale. (Cass.11936/ 2006; Cass. 16916/ 2019; Cass. 517/ 2020). Né infine è di ostacolo la circostanza che l'articolo 541 c.p.c. attribuisce al giudice penale la competenza a liquidare le spese, quando abbia assolto l'imputato (per cause diverse dal difetto di imputabilità) oabbia rigettato la domanda civile poiché tale norma presuppone, per l'appunto, che la questi one civile sia definita davanti al giudice penale,e non prosegua davanti a quello civile» (Cass. Sez. 3, n. 1570/2023 cit.). In sostanza, se l'azione civile, inizialmente esercitata davanti al giudice penale, prosegue davanti al giudice civile e se è costu i a definirla, rigettandola o accogliendola, è costui che deve liquidare lespese di ogni fase in cui quell'azione civile si è svolta. Il Tribunale correttamente, pertanto, ha provveduto in merito alle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo. 9. In definitiva, il ricorso è rigettato e la parte ricorrente va condannata a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione. CC12.06.2023 Ric. n. 27418/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrent e , che liquida in complessivi Euro 4.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei pres