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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28866/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato previsto dal capo 2) dell'imputazione - sia stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, avendo lo stesso ad oggetto, sostanzialmente, una rivalutazione del contenuto di un'intercettazione telefonica, pacificamente precluso nel giudizio di cassazione, salvo che nel caso, qui non sussistente, di un travisamento della prova ictu °cuii rilevabile; ritenuto, altresì, che il secondo motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 5, legge n. 895 del 1967 - sia manifestamente infondato e, comunque, aspecifico, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato il notevole profilo criminale dell'imputato, che costituisce elemento sufficiente, secondo la giurisprudenza di legittimità, a giustificare la reiezione della relativa richiesta (Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato previsto dal capo 2) dell'imputazione - sia stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, avendo lo stesso ad oggetto, sostanzialmente, una rivalutazione del contenuto di un'intercettazione telefonica, pacificamente precluso nel giudizio di cassazione, salvo che nel caso, qui non sussistente, di un travisamento della prova ictu °cuii rilevabile; ritenuto, altresì, che il secondo motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 5, legge n. 895 del 1967 - sia manifestamente infondato e, comunque, aspecifico, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato il notevole profilo criminale dell'imputato, che costituisce elemento sufficiente, secondo la giurisprudenza di legittimità, a giustificare la reiezione della relativa richiesta (Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 28866/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris